Art. 31. 1. All' articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile , dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell' articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (Omissis).".
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell' articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (Omissis).".