Sentenza breve 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 02/04/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Mattioli, VI Clarice Fabbroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocata Gabriella Mattioli in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Unione dei Comuni Montani del Casentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Benedetto Varchi 57;
nei confronti
AR ET, DA AN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
- della Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in pari data, con cui il Responsabile del Servizio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha disposto il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001 presentata dal ricorrente;
nonché, per quanto occorrer possa:
- della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990, atto presupposto e integralmente richiamato nel provvedimento finale;
- della Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del conseguente “Avviso di selezione interna per progressione verticale (ai sensi dell’art. 13, co. 6, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022) del personale dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale di ‘Funzionario di Vigilanza – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (E.Q.)’”, pubblicata il giorno successivo al diniego, quale atto palesemente connesso e sintomatico dell’eccesso di potere da cui è affetto il diniego stesso, nonché l’ “Avviso di selezione interna per progressione verticale(ai sensi dell’art. 13, comma 6, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022) del personale dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale di “Funzionario di Vigilanza – Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (E.Q.)” da destinare al servizio n. 4 – Servizio unico associato di polizia locale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino”;
- della Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 91 dell’11/09/2025, nella parte in cui, approvando l’aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027, ha destinato il posto di Funzionario di Vigilanza a progressione verticale, senza contemplare modalità di copertura alternative e più conformi ai principi di economicità ed efficienza;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, che ha dato causa ai provvedimenti impugnati;
- nonché per quanto occorre possa della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a ottenere l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso l'Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa VI De CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di -OMISSIS-, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e profilo professionale di “Funzionario di Vigilanza”, ha impugnato il diniego opposto dall’Unione dei Comuni montani del Casentino all’istanza di assegnazione temporanea formulata ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001, a tenore del quale “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
2. L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, stante la natura autoritativa degli atti inerenti all’assegnazione temporanea, che sarebbero espressione dei poteri privatistici del datore di lavoro ex art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.
3. Nella camera di consiglio del 19 marzo 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare formulata da parte ricorrente, la suddetta eccezione è stata ribadita e precisata dal difensore dell’Amministrazione resistente.
Avvisate le parti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., della possibilità di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata discussa e posta in decisione.
4. L’eccezione formulata da parte resistente è fondata.
4.1. L’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato, dispone che “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9”.
L’art. 63, comma 1, del medesimo testo unico stabilisce che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. (…)”.
Il successivo comma 4 prevede che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Le norme richiamate, pertanto, devolvono al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione di tutte le vertenze aventi ad oggetto i rapporti di lavoro pubblico “privatizzato” o “contrattualizzato” - così definiti in quanto regolati, oltre che dal d.lgs. n. 165 del 2001 e da norme speciali, dalle leggi che disciplinano il lavoro subordinato nell'impresa (su tutte il codice civile e lo Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi e dal contratto individuale - mantenendo la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il tratto caratterizzante di queste ultime fattispecie – e la ragione della perdurante attribuzione delle relative controversie al giudice amministrativo – risiede invero nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di un potere ampiamente discrezionale e di natura autoritativa, volto al perseguimento dell’interesse pubblico alla selezione dei più meritevoli aspiranti all’assunzione (cfr. Cass. sez. un., n. 1203/2000).
4.2. Ciò chiarito in termini generali, quanto al caso di specie, va evidenziato che l’odierna controversia ha ad oggetto il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001 formulata dal ricorrente.
Si tratta, pertanto, di un provvedimento che non è espressione di poteri autoritativi, ma di scelte gestionali e di organizzazione delle risorse umane, assunte dall'Amministrazione nell'esercizio di poteri datoriali di natura privatistica; esso attiene quindi alla ordinaria gestione del rapporto di impiego e investe solo indirettamente la legittimità della procedura di progressione verticale indetta dall’Amministrazione, ritenuta circostanza ostativa all’accoglimento dell’istanza formulata dal ricorrente, che il giudice ordinario – se illegittima – potrà comunque disapplicare.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, così come previsto dall’art. 11 c.p.a..
6. In considerazione della natura della controversia e della decisione assunta, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI La UA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De CE | VI La UA |
IL SEGRETARIO