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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2182/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17804/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01407679 38 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2186/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 01407679 38 avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2017, per l'importo pari ad euro 433,15, cartella notificatagli in data 22.7.2025.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'atto impositivo in oggetto, per omessa notifica degli atti prodromici, segnatamente dell'avviso di accertamento n. 734174585861 che gli sarebbe stato notificato in data 11.12.2020, notifica che il ricorrente disconosce asserendo di non aver mai ricevuto tale notifica;
-la mancanza di motivazione dell'atto impugnato, soprattutto laddove di riferisce ad una diversa notifica di un altro avviso di accertamento n. 734356956773 che sarebbe estato notificato invece il 18.4.2023, diverso, dunque, da quello sopra menzionato;
-la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, anche a voler considerare come correttamente avvenuta la previa notifica del suddetto avviso di accertamento in data 11.12.2020.
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- OS, eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento, di esclusiva competenza dell'ente impositore, nel caso di specie la Regione Campania;
nel merito, eccepiva il pieno rispetto dei termini di decadenza, essendo stato preso in consegna il ruolo in data 10.9.2024, nel pieno rispetto della normativa vigente;
la piena motivazione dell'atto impositivo con conseguente pieno adempimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
4.Si costituiva, altresì, in giudizio la Regione Campania, domandando il rigetto del ricorso ed eccependo, segnatamente, la previa, regolare notifica degli atti prodromici, segnatamente degli avvisi di accertamento, sopra richiamati;
in subordine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase della riscossione, propriamente detta.
5.Con memorie illustrative del 23.1.2026 il ricorrente ribadiva sostanzialmente i motivi sottesi al ricorso introduttivo del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento in oggetto.
3. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr., sul punto, anche Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
4. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del 15% come per legge e Cut, con attribuzione al difensore che se ne è dichiarato anticipatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17804/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01407679 38 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2186/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 01407679 38 avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2017, per l'importo pari ad euro 433,15, cartella notificatagli in data 22.7.2025.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'atto impositivo in oggetto, per omessa notifica degli atti prodromici, segnatamente dell'avviso di accertamento n. 734174585861 che gli sarebbe stato notificato in data 11.12.2020, notifica che il ricorrente disconosce asserendo di non aver mai ricevuto tale notifica;
-la mancanza di motivazione dell'atto impugnato, soprattutto laddove di riferisce ad una diversa notifica di un altro avviso di accertamento n. 734356956773 che sarebbe estato notificato invece il 18.4.2023, diverso, dunque, da quello sopra menzionato;
-la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, anche a voler considerare come correttamente avvenuta la previa notifica del suddetto avviso di accertamento in data 11.12.2020.
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- OS, eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento, di esclusiva competenza dell'ente impositore, nel caso di specie la Regione Campania;
nel merito, eccepiva il pieno rispetto dei termini di decadenza, essendo stato preso in consegna il ruolo in data 10.9.2024, nel pieno rispetto della normativa vigente;
la piena motivazione dell'atto impositivo con conseguente pieno adempimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
4.Si costituiva, altresì, in giudizio la Regione Campania, domandando il rigetto del ricorso ed eccependo, segnatamente, la previa, regolare notifica degli atti prodromici, segnatamente degli avvisi di accertamento, sopra richiamati;
in subordine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase della riscossione, propriamente detta.
5.Con memorie illustrative del 23.1.2026 il ricorrente ribadiva sostanzialmente i motivi sottesi al ricorso introduttivo del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento in oggetto.
3. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr., sul punto, anche Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
4. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del 15% come per legge e Cut, con attribuzione al difensore che se ne è dichiarato anticipatario.