Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1982, n. 1294
CASS
Sentenza 2 marzo 1982

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In tema di pensione d'Invalidità INPS, la valutazione del carattere usurante di una determinata attività lavorativa deve essere effettuata con riguardo all'intrinseca potenzialità dannosa dell'attività stessa, di guisa che non è concepibile la persistenza di una sufficiente capacità di guadagno, la quale escluda il diritto alla pensione d'Invalidità, ove la concreta occupazione ed il conseguimento del correlativo profitto possano determinare un pregiudizio ulteriore per le condizioni fisiche dell'assicurato: il che si verifica non solo allorché il lavoro richieda uno sforzo eccessivo e doloroso, ma anche quando esso comporti uno sfruttamento anormale delle energie residue e, quindi, una situazione di pericolo per la salute dell'assicurato. ( V 5201/79, mass n 401810; ( V 5392/78, mass n 395156; ( V 163/73, mass n 361942).*

In tema di pensione d'Invalidità, quando, a norma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, si deve valutare la residua capacità di guadagno dell'assicurato, anche con riferimento ad attività diverse da quelle da lui prima esercitate, purché confacenti alle sue attitudini, non è possibile riferirsi ad attività nuove che esulino dall'ambito del lavoro subordinato, con la conseguenza che la capacità di guadagno prevista dalla norma suddetta deve essere rapportata ad un'attività di lavoro subordinato, come tale retribuita, e non già ad un'attività di lavoro esplicata in proprio (come quella di coltivatore diretto), senza alcun vincolo di subordinazione. ( V 6348/79, mass n 403080; ( V 490/77, mass n 384040; ( V 527/72, mass n 356524).*

Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione d'Invalidità, nella Determinazione della riduzione della capacità di guadagno occorre tener conto, ove le malattie riscontrate e globalmente valutate incidano in misura apprezzabile sulla capacità di lavoro, di tutti gli elementi extrapatologici, soggettivi ed ambientali, allo scopo di stabilire se l'assicurato possa concretamente utilizzare in modo proficuo, continuativo e non usurante, le sue residue energie in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed al suo stato morboso. ( V 4781/79, mass n 401371; ( V 4232/78, mass n 393862; ( V 2315/75, mass n 376162).*

Nei giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, poiché gli errori inficianti le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio si ripercuotono nella decisione del giudice del merito che si sia adeguata ad esse, una tale decisione è viziata nella motivazione ove il giudice non abbia tenuto conto delle specifiche critiche mosse alla relazione di consulenza dalla parte, procedendo ad una valutazione autonoma dalla medesima, previa eventuale rinnovazione delle indagini tecniche. ( V 3696/78, mass n 393213; ( V 2098/76, mass n 380920; ( V 1164/74, mass n 369176).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1982, n. 1294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1294
    Data del deposito : 2 marzo 1982

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