Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2025, proposto da
Antonio Camarca, Stefano Ferone, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Camarca, Stefano Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania - Salerno - Sezione Prima - n. 540/2025, pubblicata il 20.03.2025, con la quale è stato accolto il ricorso n. R.G. 98/2025, con condanna dell'Amministrazione soccombente alle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, in qualità di difensori attributari “che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato ove dovuto e versato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con memoria del 13 marzo 2026 parte ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio è intervenuto il pagamento dovuto e ha pertanto chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo contestualmente per la liquidazione delle competenze di causa in virtù del principio di soccombenza virtuale, nonché per la condanna ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. avuto riguardo alla condotta processuale serbata dalla resistente “ la quale ha inizialmente contrapposto all’azione esecutiva documentazione riferita a titolo del tutto diverso ”;
Ritenuto che debba quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando soddisfatta la pretesa azionata in giudizio;
Ritenuto, in ragione del tardivo adempimento della pretesa, che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, debbano essere poste a carico dell'amministrazione resistente;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 26, comma 2, c.p.a., considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una difesa può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale, connotazioni che il Collegio non rinviene nella fattispecie in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL PO, Presidente
AN RI, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | AL PO |
IL SEGRETARIO