Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00993/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Martina Pinciroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, Sportello Unico Immigrazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento in data 17 luglio 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Carlo OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. In punto di fatto il ricorrente riferisce che: A) lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- con provvedimento del 22 luglio 2022 ha rilasciato in suo favore un nulla osta al lavoro subordinato, a seguito del quale egli in data 13 novembre 2022 è entrato in Italia munito di regolare visto d’ingresso e in data 25 novembre 2022 ha sottoscritto con il datore di lavoro un contratto di assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di operaio/conducente di furgoni; B) in data 6 novembre 2024 egli è stato convocato presso lo Sportello Unico, ma non gli è stato consegnato il modello 209 per la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato da trasmettere alla Questura di -OMISSIS-, essendosi l’ufficio riservato di valutare la pratica; C) il suo difensore, munito esclusivamente di un mandato per l’assistenza «nella procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ad altro titolo» , con PEC del 21 luglio 2025 ha chiesto chiarimenti per comprendere se sussistessero ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno e la Questura di -OMISSIS- con PEC del 29 luglio 2025 ha invitato il difensore a contattare lo Sportello Unico, non essendo mai stata formalizzata la domanda di rilascio di permesso di soggiorno; D) lo Sportello Unico con PEC trasmessa il 7 agosto 2025 non ha riscontrato la richiesta di informazioni presentata dal suo difensore, perché non ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alla mancata formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, ma si è limitato a trasmettere copia del provvedimento di revoca del suddetto nulla osta, datato 17 luglio 2025, e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, datata 1° aprile 2025, senza specificare se tali atti fossero stati notificati, o meno, agli interessati (datore di lavoro e lavoratore) e se, a seguito della comunicazione di avvio di procedimento, fossero state presentare osservazioni; E) il suo difensore in data 20 novembre 2025, «per scongiurare eventuali iniziative giudiziarie infondate» , ha presentato un’istanza di accesso con cui ha chiesto copia degli atti del procedimento e, in particolare, «se al lavoratore fossero stati effettivamente notificati la comunicazione di avvio di procedimento volto alla revoca della domanda ed il provvedimento di revoca della stessa» , allegando all’istanza lo specifico mandato a ricevere la notifica degli atti del procedimento, per il caso in cui «la stessa non fosse stata perfezionata nei confronti del lavoratore» ; F) a seguito del sollecito trasmesso dal suo difensore in data 5 dicembre 2025, lo Sportello Unico con PEC del 7 gennaio 2026 comunicava che «la data di invio del provvedimento al domicilio eletto a portale è indicata nel provvedimento» senza fornire alcun tipo di riscontro a tale affermazione e, sebbene la predetta istanza di accesso fosse finalizzata ad acquisire tutti gli atti del procedimento, metteva a disposizione del suo difensore soltanto la comunicazione di avvio di procedimento di revoca del nulla osta ed il provvedimento conclusivo del procedimento, che risulta motivato come segue: «A seguito delle controdeduzioni pervenute, si ribadisce parere negativo confermando le motivazione del preavviso che sono state ribadita dal DPCM 27 settembre 2023 recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2023-2025. Un aspetto cruciale riguarda la validità della patente estera in Italia e il suo impatto sui contratti di lavoro. Gli autisti potranno iniziare a lavorare con la loro patente estera equipollente e convertibile per un periodo massimo di un anno. In questo caso, però, potranno essere assunti solo con contratti a tempo determinato, in linea con la durata della validità della patente estera. Trascorso l'anno, la patente dovrà essere convertita in una patente italiana per permettere il passaggio a un contratto a tempo indeterminato. La circolare chiarisce anche i requisiti relativi alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Per quanto riguarda il rilascio del nulla osta, l'autista non è obbligato a possedere la CQC al momento della domanda. Tuttavia, la CQC è necessaria per operare come conducente professionale in Italia e sarà responsabilità dell'azienda dì trasporto assicurarsi che l'autista acquisisca la certificazione prima di iniziare effettivamente l'attività lavorativa» .
2. Dell’avversato provvedimento di revoca del nulla osta il ricorrente – premesso che nei suoi confronti il termine per impugnare tale provvedimento ha iniziato a decorrere solo in data 7 gennaio 2026, con scadenza 9 marzo 2026 (perché il giorno 8 marzo 2026 era domenica), e ciò in quanto: A) le notifiche effettuate dall’Amministrazione agli indirizzi PEC del datore di lavoro non sono idonee a far decorrere il termine per impugnare nei confronti del lavoratore, in assenza di una valida ed espressa elezione di domicilio presso tali recapiti; B) una specifica elezione di domicilio da parte del ricorrente medesimo è stata formalizzata con l’espresso mandato conferito al suo difensore solo in data 4 novembre 2025 e allegato all’istanza di accesso agli atti, datata 14 novembre 2025 e notificata allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in data 20 novembre 2025 – chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi: violazione di legge; eccesso di potere per insufficienza, contraddittorietà intrinseca, e incomprensibilità della motivazione .
In particolare il ricorrente deduce che: A) è errato il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2023-2025, perché la richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro del ricorrente ed il nulla osta successivamente rilasciato sono riferibili al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 17 gennaio 2022, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri residenti all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2021, nel quale il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi viene menzionato senza alcuna limitazione connessa alla tipologia di patente di guida in possesso del lavoratore straniero e/o alla necessità di ulteriori requisiti; B) egli è titolare di patente di guida A1, B e H (ancora in corso di validità), D, D1 (scadute il 23 ottobre 2025), e il provvedimento impugnato non specifica se la criticità sia riconducibile al tipo di patente in possesso del ricorrente medesimo o alla sua convertibilità, rendendo di fatto la motivazione della revoca del tutto insufficiente; C) parimenti errato, oltreché generico, è il riferimento ad una non meglio definita circolare, della quale non sono indicati né il numero, né la data, fermo restando che tale circolare non può essere la n. 5969 del 27 Ottobre 2023, riferibile al d.P.C.M. 27 settembre 2023, mentre sarebbe stato più pertinente il riferimento alla circolare n. 116 del 5 gennaio 2022, che non specifica i requisiti della Carta di Qualificazione del Conducente, limitandosi a riportare quanto segue: “La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato” ; D) «il limite di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, decorso il quale il lavoratore deve procedere alla conversione della patente, non è applicabile nel caso del ricorrente medesimo che, ad oggi, non ha ancora potuto procedere con l’iscrizione anagrafica, alla quale segue l’ottenimento della residenza, stante l’assenza di un valido titolo di soggiorno» ; E) al ricorrente non può, quindi, essere richiesto un adempimento (la conversione della patente) che presuppone un requisito (la residenza) inesigibile da parte dello stesso in quanto non ancora titolare di valido permesso di soggiorno, fermo restando che «la stessa conversione della patente richiede tra i requisiti, la residenza in Italia, condizione che è tuttavia incompatibile con l’assenza di un permesso di soggiorno in corso di validità o scaduto ma con la ricevuta attestate la richiesta di rilascio e/o rinnovo» , elementi del tutto assenti nel caso in esame.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 21 aprile 2026, depositando una relazione della Prefettura di -OMISSIS- nella quale è stato evidenziato, tra l’altro, che: A) la comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento di revoca del nulla osta sono stati inviati dapprima al difensore del datore di lavoro e poi al difensore del ricorrente; B) c’è stata piena conoscenza di tali atti e di ogni fase del procedimento, come dimostrano la corrispondenza con i difensori, gli appuntamenti a Sportello e le controdeduzioni presentate avverso il preavviso di revoca.
4. Alla camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza resa ai sensi degli articoli 60 e 73, comma 3, c.p.a., anche in ragione di possibili profili di irricevibilità del ricorso, e il difensore del ricorrente – oltre ad eccepire la tardività della costituzione della controparte e ad opporsi all’acquisizione degli atti dalla stessa tardivamente depositati – ha rappresentato che solo con il deposito, peraltro tardivo, sono stati messi a disposizione gli atti del procedimento conclusosi con la revoca del nulla osta. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza resa ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che - ferma restando la tardività della costituzione dell’Amministrazione e l’inutilizzabilità dei documenti dalla stessa tardivamente depositati in data 21 aprile 2026 - il ricorso in esame, notificato in data 7 marzo 2026, sia irricevibile per le seguenti ragioni.
3. A detta del ricorrente, ai fini della verifica della tempestività della notifica del presente ricorso rileverebbe soltanto la data del 7 gennaio 2026 - ossia la data della PEC dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- con cui è stato trasmesso l’impugnato provvedimento in data 17 luglio 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta rilasciato in favore del ricorrente medesimo in data 22 luglio 2022 - e ciò in quanto: A) dagli atti di causa non risulta che in precedenza egli abbia ricevuto la notifica di tale provvedimento, né l’Amministrazione ha fornito prova in tal senso; B) una specifica elezione di domicilio da parte del ricorrente medesimo è stata formalizzata solo con il mandato conferito al suo difensore e allegato all’istanza di accesso notificata allo Sportello Unico in data 20 novembre 2025.
Tuttavia, se è vero che le notifiche effettuate dall’Amministrazione agli indirizzi PEC del datore di lavoro non sono idonee a far decorrere il termine nei confronti del lavoratore (soggetto giuridico autonomo, per il quale non risulta provata una valida elezione di domicilio presso i recapiti del datore di lavoro), è parimenti vero che, come ammesso dal ricorrente medesimo, lo Sportello Unico - a seguito di una richiesta di chiarimenti, presentata dal difensore ricorrente, in merito alla mancata conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno - con PEC del 7 agosto 2025 ha trasmesso al difensore l’impugnato provvedimento di revoca, unitamente alla relativa comunicazione di avvio del procedimento. Pertanto il termine per impugnare l’avversato provvedimento di revoca non ha iniziato a decorrere in data 7 gennaio 2026, come invece affermato nel ricorso, bensì in data 7 agosto 2025 o, comunque, al più tardi in data 20 novembre 2025, ossia quando il difensore del ricorrente ha presentato l’istanza di accesso agli atti del procedimento di revoca del nulla osta.
4. In particolare vi è motivo di ritenere che già in data 7 agosto 2025 il ricorrente abbia avuto la piena conoscenza (rilevante ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.) dell’avversato provvedimento di revoca per effetto della trasmissione del provvedimento stesso alla PEC del suo difensore. Difatti, non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo la quale il mandato conferito al suo difensore per chiedere all’Amministrazione chiarimenti in merito ad eventuali ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno era finalizzato esclusivamente alla rappresentanza ed assistenza «nella procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ad altro titolo», ragion per cui la trasmissione del provvedimento al difensore non avrebbe prodotto effetti nei suoi confronti. È ben vero che, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1332), ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un atto innanzi al giudice amministrativo, la piena conoscenza si consegue solo con l’integrale cognizione dell’atto stesso in relazione a tutte le sue componenti, ragion per cui non si verifica la piena conoscenza in capo al destinatario del provvedimento se il suo difensore, agendo in sede stragiudiziale per acquisirne copia, rende noto all’Amministrazione di conoscere solo gli estremi ed il dispositivo di tale atto. Tuttavia nel caso in esame il ricorrente stesso ammette che in data 7 agosto 2025 è stato trasmesso al suo difensore l’impugnato provvedimento di revoca del nulla osta in forma integrale e, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 6 settembre 2022, n. 11476), la notifica del provvedimento al difensore che aveva curato per conto del suo assistito il contraddittorio procedimentale, non configura una violazione del principio del contraddittorio perché tale notifica consente all’interessato di avere piena conoscenza del provvedimento e di impugnarlo con censure relative alla sua motivazione. Inoltre si rinviene proprio nel provvedimento di revoca del nulla osta la ragione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, ragion per cui è del tutto inverosimile che il difensore del ricorrente, a fronte del mandato ricevuto, non abbia immediatamente informato il suo assistito della trasmissione del provvedimento di revoca, effettuata dall’Amministrazione in data 7 agosto 2025.
5. Fermo restando quanto precede, deve ritenersi che - come innanzi accennato - il termine per impugnare l’avversato provvedimento di revoca abbia comunque iniziato a decorrere in data 20 novembre 2025, ossia quando il difensore del ricorrente ha presentato l’istanza di accesso agli atti, chiedendo copia di tutti gli atti del procedimento e, in particolare, di conoscere se fossero stati notificati al suo assistito l’avversato provvedimento di revoca e la relativa comunicazione di avvio di procedimento. In particolare non vale a giustificare l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di revoca la circostanza che l’istanza di accesso sia stata proposta al dichiarato fine di «scongiurare eventuali iniziative giudiziarie infondate» . Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190), la necessità di presentare un’istanza di accesso agli atti per avere piena conoscenza della motivazione posta a fondamento del provvedimento lesivo e degli atti endoprocedimentali che l’hanno preceduto non sospende la decorrenza del termine per ricorrere, e tale principio vale a maggior ragione nel caso in esame, trattandosi di un’istanza di accesso agli atti dichiaratamente volta a conoscere non già le motivazioni dell’avversato provvedimento di revoca, per vero già note al ricorrente e al suo difensore, ma solo se tale provvedimento fosse stato notificato, o meno, al ricorrente, circostanza anch’essa ben nota al ricorrente (il quale ha rimarcato che solo in data 7 gennaio 2026 ha ricevuto la notifica del ricorso).
6. In definitiva il ricorso in esame dev’essere dichiarato - d’ufficio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9723) - irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., in quanto tardivamente notificato.
7. Tenuto conto della tardività delle difese svolte dall’Amministrazione, sussistono comunque i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo OR, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.