Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni ed allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello scambio di note del 19 febbraio-21 marzo 1970.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni ed allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello scambio di note del 19 febbraio-21 marzo 1970.