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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
1
n. rg1335 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1335 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. ABBONDANTE MARIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. ABBONDANTE MARIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/01/2025
[...]
e chiedevano CP_1 Controparte_2
disciplinarsi i rapporti tra loro relativi alle figlie minori
[...]
nata il [...] e nata il [...] come Per_1 Persona_2
accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento congiunto dei figli minori Persona_3
e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_4
madre nella casa in Napoli alla Via Nerva 33;
2) assegnare la casa familiare sita in Napoli alla Via Domenico Fontana 184 al IG. affinché possa viverci insieme alle figlie, fin quando la Controparte_1
IGnora non si trasferirà nella nuova abitazione in Napoli alla Via CP_2
Nerva n.33 dove risiederà con le figlie;
3) disporre in capo al IG. la corresponsione di un Controparte_1
mantenimento ordinario per le figlie pari ad € 1.100,00 (millecento/00) mensili, automaticamente rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare in favore della IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_2
a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie riportate nel citato protocollo d'intesa n. 1568/21 dell'intestato Tribunale;
2 3
4) disporre che il beneficio dell'assegno unico per le figlie minori possa essere riscosso in misura pari al 100% dalla IG.ra , come fin ora Controparte_2
avvenuto per pregresso accordo intercorso tra le parti;
5) disporre un regime di frequentazione paritario ed alternato delle minori con la concessione del doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori rispettivamente in Napoli alla Via Domenico Fontana 184 e in Napoli alla Via Nerva 33, cosicché il padre potrà tenere con sé le figlie e per Persona_1 Persona_2
tre giorni la settimana (dalla domenica sera, dopo cena al mercoledì sera dopo cena) mentre per i restanti quattro giorni le figlie staranno con la madre e viceversa. Resta in ogni caso, salva la facoltà dei genitori di vedere e tenere con loro i figli anche in altri giorni infrasettimanali previo accordo telefonico.
Quanto alle vacanze estive delle minori, i genitori trascorreranno con i figli, nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre almeno due settimane al mese, eventualmente anche non consecutive. I genitori avranno ad ogni modo cura di comunicarsi il periodo prescelto e l'eventuale luogo di villeggiatura entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto in considerazione il rispettivo periodo di ferie. Le vacanze natalizie e pasquali e tutte le altre feste di precetto verranno trascorse dalle piccole con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza. Nel darsi reciprocamente atto del fatto che, all'uno e/o all'altro, possa presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al presente paragrafo i ricorrenti, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo dei figli, cui entrambi i genitori intendono
(per quanto nella loro rispettiva disponibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza. In ogni caso, le decisioni di maggiore interesse inerenti l'educazione, la salute e l'istruzione dei figli e comunque ogni questione inerente i
3 4
medesimi dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori. Si precisa che quando le minori saranno con uno dei genitori, questi dovrà essere reperibile tramite telefono cellulare/fisso con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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n. rg1335 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1335 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. ABBONDANTE MARIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. ABBONDANTE MARIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
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INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/01/2025
[...]
e chiedevano CP_1 Controparte_2
disciplinarsi i rapporti tra loro relativi alle figlie minori
[...]
nata il [...] e nata il [...] come Per_1 Persona_2
accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento congiunto dei figli minori Persona_3
e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_4
madre nella casa in Napoli alla Via Nerva 33;
2) assegnare la casa familiare sita in Napoli alla Via Domenico Fontana 184 al IG. affinché possa viverci insieme alle figlie, fin quando la Controparte_1
IGnora non si trasferirà nella nuova abitazione in Napoli alla Via CP_2
Nerva n.33 dove risiederà con le figlie;
3) disporre in capo al IG. la corresponsione di un Controparte_1
mantenimento ordinario per le figlie pari ad € 1.100,00 (millecento/00) mensili, automaticamente rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare in favore della IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_2
a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie riportate nel citato protocollo d'intesa n. 1568/21 dell'intestato Tribunale;
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4) disporre che il beneficio dell'assegno unico per le figlie minori possa essere riscosso in misura pari al 100% dalla IG.ra , come fin ora Controparte_2
avvenuto per pregresso accordo intercorso tra le parti;
5) disporre un regime di frequentazione paritario ed alternato delle minori con la concessione del doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori rispettivamente in Napoli alla Via Domenico Fontana 184 e in Napoli alla Via Nerva 33, cosicché il padre potrà tenere con sé le figlie e per Persona_1 Persona_2
tre giorni la settimana (dalla domenica sera, dopo cena al mercoledì sera dopo cena) mentre per i restanti quattro giorni le figlie staranno con la madre e viceversa. Resta in ogni caso, salva la facoltà dei genitori di vedere e tenere con loro i figli anche in altri giorni infrasettimanali previo accordo telefonico.
Quanto alle vacanze estive delle minori, i genitori trascorreranno con i figli, nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre almeno due settimane al mese, eventualmente anche non consecutive. I genitori avranno ad ogni modo cura di comunicarsi il periodo prescelto e l'eventuale luogo di villeggiatura entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto in considerazione il rispettivo periodo di ferie. Le vacanze natalizie e pasquali e tutte le altre feste di precetto verranno trascorse dalle piccole con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza. Nel darsi reciprocamente atto del fatto che, all'uno e/o all'altro, possa presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al presente paragrafo i ricorrenti, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo dei figli, cui entrambi i genitori intendono
(per quanto nella loro rispettiva disponibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza. In ogni caso, le decisioni di maggiore interesse inerenti l'educazione, la salute e l'istruzione dei figli e comunque ogni questione inerente i
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medesimi dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori. Si precisa che quando le minori saranno con uno dei genitori, questi dovrà essere reperibile tramite telefono cellulare/fisso con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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