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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4414/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CALLEGARI MARCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
In via istruttoria:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ammettere ed acquisire i documenti prodotti dalla ricorrente.
Nel merito:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
- accertare e dichiarare l'illegittimità parziale del decreto di liquidazione opposto, nella parte in cui ha liquidato la somma inferiore a quella richiesta dall'Avv. a Parte_1 titolo di compensi dovuti al difensore nominato d'ufficio nel procedimento penale n.
1719/2024 RGNR – 3901/2024 RG.GIP. a carico del signor – Tribunale Controparte_2 di Pavia – e per l'effetto disporne l'annullamento parziale dello stesso decreto di liquidazione opposto, oppure ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;
pagina 1 di 5 procedere alla liquidazione in favore dell'Avv. , dei compensi e spese Parte_1 dovuti per l'assistenza legale relativa al procedimento penale n. 1719/2024 RGNR –
3901/2024 RG. GIP. Pavia, a carico del signor quantificati in Controparte_2 complessivi € 900,00 oltre accessori come per legge, come da nota depositata (doc. 10), oppure in quella misura maggiore o minore che verrà accertata in giudizio;
Con vittoria di compensi e spese legali del presente giudizio, come da nota spese redatta dall'Avv. Marco Callegari e prodotta unitamente al presente ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv.to propone opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione del compenso emanato dal g.i.p. presso il Tribunale di
Pavia procedimento penale RGNR 1719/2024 a carico del sig. . Controparte_2
A fondamento del ricorso deduce: che , risultava indagato nel procedimento penale n. 1719/2024 Controparte_2
R.G.N.R. – 3901/2024 RG. G.I.P. del Tribunale di Pavia;
che la ricorrente, in data 11/03/2024, veniva nominata difensore d'ufficio dello stesso;
che il veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto CP_2
n.186/2024 G.P.; che nel corso delle indagini preliminari, il sostituto Procuratore della Repubblica, Dott.
delegava la Stazione dei Carabinieri di Landriano, al fine di espletare Per_1
l'interrogatorio dell'indagato, notificando al signor l'invito a presentarsi per il CP_2 giorno 16/04/2024;
che l'interrogatorio si svolgeva secondo le modalità di legge e con la presenza della ricorrente;
che in data 16/07/2024, veniva emesso a firma del G.I.P., Dott. Balduzzi, decreto di archiviazione;
che a fronte della archiviazione, terminava l'attività difensiva con conseguente presentazione di istanza al fine di ottenere la liquidazione dei compensi dovuti al difensore d'ufficio per l'assistenza legale fornita;
che l'istanza veniva formulata facendosi esplicito riferimento al protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori dei cittadini ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, ed ai difensori d'ufficio, esponendosi, pertanto, € 400,00 per la fase studio ed €
500,00 per la fase istruttoria (interrogatorio);
pagina 2 di 5 che in data 31/10/2024 il Giudice delle indagini preliminari emetteva il decreto di liquidazione, accogliendo la richiesta limitatamente alla fase di studio, contestualmente precisando che non poteva essere liquidata la “voce istruttoria” in quanto all'interrogatorio,
l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Rileva parte ricorrente di non condividere la detta liquidazione in quanto, nella sua qualità di legale dell'indagato, aveva svolto plurime attività nei confronti dell'assistito, già colpito da decreto di perquisizione locale e personale, studiando il fascicolo e concordando con questi la migliore strategia difensiva;
che, in ogni caso, il legale si era recato presso la caserma dei carabinieri, per partecipare all'interrogatorio, che non può essere svolto senza il difensore;
che la voce dell'interrogatorio viene inserita nel Protocollo invocato all'interno della fase istruttoria;
tutto quanto ciò premesso, impugna il decreto di liquidazione instando per la sua parziale modifica.
Fissata udienza per il giorno 19.2.2025, con termine per la notifica alle controparti;
preso atto della mancata costituzione del , nonostante la regolarità Controparte_3 della notifica, alla medesima udienza il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni.
***
La parte ricorrente, legale di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, si duole della mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, non riconosciuta in quanto l'indagato si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.
Prescindendo, pertanto, dalla attività svolta per la fase di studio, che risulta riconosciuta in sede di liquidazione, la presente decisione si soffermerà sulla sola fase non riconosciuta.
In tema, occorre dare atto che le modalità di liquidazione dei compensi spettanti legali viene normativamente disciplinato dal decreto 55/2014, norma che, per quel che attiene al patrocinio penale, individua, all'art. 12, i “Parametri generali per la determinazione dei compensi”.
Nello specifico, per quel che qui rileva, il comma 3 del detto articolo, prevede che “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:…
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze
pagina 3 di 5 relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Emerge dalla documentazione in atti che l'avv.to ha presenziato, in data Parte_1
16.4.2024, all'interrogatorio che si è svolto presso la Caserma dei Carabinieri di
Landriano, recandosi quindi ivi ed assumendo la difesa d'ufficio del , CP_2 partecipando, pertanto, ad un atto che non poteva non essere eseguito alla presenza del difensore.
La norma in avanti citata ritiene svolta la attività istruttoria anche quella di assistenza svolta in attività preliminari qual è quella esperita nel caso di specie, senza operare alcuna differenza circa l'effettività, o meno del disposto interrogatorio, che nel caso di specie non vi è, di fatto, stato, per essersi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere, come suo diritto.
Lo stesso “Protocollo d'intese” vigente c/o il Tribunale di Pavia, sottoscritto dalla
Camera Penale di Pavia, dall'Ordine degli Avvocati di Pavia e dallo stesso Tribunale di
Pavia nella Tabella n. 2, prevede la voce “fase istruttoria” con la specifica indicazione degli incombenti per i quali il difensore ha diritto alla liquidazione, e, nello specifico: interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. o ex art. 294 c.p.p.; sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p.; interrogatorio dell'indagato richiesto dal PM;
accertamenti ex artt. 352, 354, 360, 361, 364, 375 c.p.p.
Il ricorso è pertanto fondato.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, deve darsi atto che il legale ha diritto anche al compenso per la fase istruttoria, pari a € 500,00 oltre accessori, che si aggiungono ai € 400,00 già liquidati dal g.i.p..
Quanto alle spese del presente procedimento, le stesse vengono poste a carico del CP_1
e si liquidano come da dispositivo, con riconoscimento delle sole prime due fasi e applicazione dei parametri medi nello scaglione fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 4 di 5 in accoglimento del ricorso proposto ed in parziale riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'Avv. a titolo di compensi dovuti al Parte_1 difensore nominato d'ufficio nel procedimento penale n. 1719/2024 RGNR –
3901/2024 RG.GIP. a carico del signor l'ulteriore importo di € 500,00, Controparte_2 per un totale complessivo, pertanto, di € 900,00 oltre accessori, 15%, CPA e IVA se dovuta.
Condanna altresì il a rimborsare alla ricorrente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 70 per spese anticipate ed € 262,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4414/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CALLEGARI MARCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
In via istruttoria:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ammettere ed acquisire i documenti prodotti dalla ricorrente.
Nel merito:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
- accertare e dichiarare l'illegittimità parziale del decreto di liquidazione opposto, nella parte in cui ha liquidato la somma inferiore a quella richiesta dall'Avv. a Parte_1 titolo di compensi dovuti al difensore nominato d'ufficio nel procedimento penale n.
1719/2024 RGNR – 3901/2024 RG.GIP. a carico del signor – Tribunale Controparte_2 di Pavia – e per l'effetto disporne l'annullamento parziale dello stesso decreto di liquidazione opposto, oppure ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;
pagina 1 di 5 procedere alla liquidazione in favore dell'Avv. , dei compensi e spese Parte_1 dovuti per l'assistenza legale relativa al procedimento penale n. 1719/2024 RGNR –
3901/2024 RG. GIP. Pavia, a carico del signor quantificati in Controparte_2 complessivi € 900,00 oltre accessori come per legge, come da nota depositata (doc. 10), oppure in quella misura maggiore o minore che verrà accertata in giudizio;
Con vittoria di compensi e spese legali del presente giudizio, come da nota spese redatta dall'Avv. Marco Callegari e prodotta unitamente al presente ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv.to propone opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione del compenso emanato dal g.i.p. presso il Tribunale di
Pavia procedimento penale RGNR 1719/2024 a carico del sig. . Controparte_2
A fondamento del ricorso deduce: che , risultava indagato nel procedimento penale n. 1719/2024 Controparte_2
R.G.N.R. – 3901/2024 RG. G.I.P. del Tribunale di Pavia;
che la ricorrente, in data 11/03/2024, veniva nominata difensore d'ufficio dello stesso;
che il veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto CP_2
n.186/2024 G.P.; che nel corso delle indagini preliminari, il sostituto Procuratore della Repubblica, Dott.
delegava la Stazione dei Carabinieri di Landriano, al fine di espletare Per_1
l'interrogatorio dell'indagato, notificando al signor l'invito a presentarsi per il CP_2 giorno 16/04/2024;
che l'interrogatorio si svolgeva secondo le modalità di legge e con la presenza della ricorrente;
che in data 16/07/2024, veniva emesso a firma del G.I.P., Dott. Balduzzi, decreto di archiviazione;
che a fronte della archiviazione, terminava l'attività difensiva con conseguente presentazione di istanza al fine di ottenere la liquidazione dei compensi dovuti al difensore d'ufficio per l'assistenza legale fornita;
che l'istanza veniva formulata facendosi esplicito riferimento al protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori dei cittadini ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, ed ai difensori d'ufficio, esponendosi, pertanto, € 400,00 per la fase studio ed €
500,00 per la fase istruttoria (interrogatorio);
pagina 2 di 5 che in data 31/10/2024 il Giudice delle indagini preliminari emetteva il decreto di liquidazione, accogliendo la richiesta limitatamente alla fase di studio, contestualmente precisando che non poteva essere liquidata la “voce istruttoria” in quanto all'interrogatorio,
l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Rileva parte ricorrente di non condividere la detta liquidazione in quanto, nella sua qualità di legale dell'indagato, aveva svolto plurime attività nei confronti dell'assistito, già colpito da decreto di perquisizione locale e personale, studiando il fascicolo e concordando con questi la migliore strategia difensiva;
che, in ogni caso, il legale si era recato presso la caserma dei carabinieri, per partecipare all'interrogatorio, che non può essere svolto senza il difensore;
che la voce dell'interrogatorio viene inserita nel Protocollo invocato all'interno della fase istruttoria;
tutto quanto ciò premesso, impugna il decreto di liquidazione instando per la sua parziale modifica.
Fissata udienza per il giorno 19.2.2025, con termine per la notifica alle controparti;
preso atto della mancata costituzione del , nonostante la regolarità Controparte_3 della notifica, alla medesima udienza il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni.
***
La parte ricorrente, legale di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, si duole della mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, non riconosciuta in quanto l'indagato si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.
Prescindendo, pertanto, dalla attività svolta per la fase di studio, che risulta riconosciuta in sede di liquidazione, la presente decisione si soffermerà sulla sola fase non riconosciuta.
In tema, occorre dare atto che le modalità di liquidazione dei compensi spettanti legali viene normativamente disciplinato dal decreto 55/2014, norma che, per quel che attiene al patrocinio penale, individua, all'art. 12, i “Parametri generali per la determinazione dei compensi”.
Nello specifico, per quel che qui rileva, il comma 3 del detto articolo, prevede che “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:…
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze
pagina 3 di 5 relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Emerge dalla documentazione in atti che l'avv.to ha presenziato, in data Parte_1
16.4.2024, all'interrogatorio che si è svolto presso la Caserma dei Carabinieri di
Landriano, recandosi quindi ivi ed assumendo la difesa d'ufficio del , CP_2 partecipando, pertanto, ad un atto che non poteva non essere eseguito alla presenza del difensore.
La norma in avanti citata ritiene svolta la attività istruttoria anche quella di assistenza svolta in attività preliminari qual è quella esperita nel caso di specie, senza operare alcuna differenza circa l'effettività, o meno del disposto interrogatorio, che nel caso di specie non vi è, di fatto, stato, per essersi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere, come suo diritto.
Lo stesso “Protocollo d'intese” vigente c/o il Tribunale di Pavia, sottoscritto dalla
Camera Penale di Pavia, dall'Ordine degli Avvocati di Pavia e dallo stesso Tribunale di
Pavia nella Tabella n. 2, prevede la voce “fase istruttoria” con la specifica indicazione degli incombenti per i quali il difensore ha diritto alla liquidazione, e, nello specifico: interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. o ex art. 294 c.p.p.; sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p.; interrogatorio dell'indagato richiesto dal PM;
accertamenti ex artt. 352, 354, 360, 361, 364, 375 c.p.p.
Il ricorso è pertanto fondato.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, deve darsi atto che il legale ha diritto anche al compenso per la fase istruttoria, pari a € 500,00 oltre accessori, che si aggiungono ai € 400,00 già liquidati dal g.i.p..
Quanto alle spese del presente procedimento, le stesse vengono poste a carico del CP_1
e si liquidano come da dispositivo, con riconoscimento delle sole prime due fasi e applicazione dei parametri medi nello scaglione fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 4 di 5 in accoglimento del ricorso proposto ed in parziale riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'Avv. a titolo di compensi dovuti al Parte_1 difensore nominato d'ufficio nel procedimento penale n. 1719/2024 RGNR –
3901/2024 RG.GIP. a carico del signor l'ulteriore importo di € 500,00, Controparte_2 per un totale complessivo, pertanto, di € 900,00 oltre accessori, 15%, CPA e IVA se dovuta.
Condanna altresì il a rimborsare alla ricorrente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 70 per spese anticipate ed € 262,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 5 di 5