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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3828/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 238/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229004019855000 ALRI TRIBUTI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720040037208962000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720040037208962000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060003232788000 IRPEF-ALTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.g.a. 3828-2024
(Ricorso in appello)
C.G.T. 1° VA 238/1/2024
(Sentenza appellata)
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa, il Giudice relatore espone alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali;
successivamente il
Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata. Per il resto, facendo riferimento a quanto prescritto dal c.p.c. (in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 1, c.2, d.lgs.
546/1992) si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, come contenuti nel fascicolo d'ufficio.
Oggetto del processo sono: l'avviso di intimazione n. 11720229004019855000 irpef-redditi impresa
(regime ordinario) 2000, nonchè le cartelle di pagamento n. 11720040037208962000 irpef-altro 2000, n.
11720040037208962000 irap 2000 e n. 11720060003232788000 irpef-altro 2001, notificate dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione a Resistente_1, che le ha impugnate davanti la C.G.T.1°, per omissione, invalidità, inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione (atteso il decorso termine quinquennale ex lege n. 335/1995, per omessa e/o tardiva notifica di atti interruttivi).
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita in giudizio opponendo l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3, e 21, D.lgs. n. 546/92, perché tardivo, atteso che le cartelle erano già state regolarmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione, e che la prescrizione decennale era stata interrotta con la notifica di avvisi di intimazione dal 2015 in avanti.
L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “Dalla documentazione in atti risulta che gli atti interruttivi ci sono e sono tutti regolarmente notificati;
tuttavia, le cartelle per le quali si ritiene di interrompe la prescrizione non risultano mai state regolarmente notificate e, in ogni caso, non è stata fornita una prova appagante della loro regolare notifica. In particolare, per la cartella 11720060003232788000 l'indirizzo del destinatario risulta essere “Indirizzo_1 Luogo_1” diverso da quello presso il quale sono stati notificati tutti gli altri atti;
non è chiaro se il postino avesse indicato la causale "trasferito" procedendo comunque al deposito alla casa comunale ma non è dato sapere se sia stata inviata la raccomandata informativa e a quale indirizzo;
inoltre la raccomandata restituita per compiuta giacenza porta la data del 13.4.2006 mentre il deposito alla casa comunale è del 16 agosto
2006 e la notifica viene indicata da parte resistente come effettuata il 17.8.2006. Per l'altra cartella è stata prodotto un avviso di ricevimento (probabilmente della cad) a mani di “familiare convivente” mentre la tentata notifica in Indirizzo_1 Luogo_1 riporta chiaramente l'indicazione” sconosciuto” ma non è indicato nessun numero di cartella e riporta la data del 4 marzo 2006 mentre la notifica si dà per avvenuta a febbraio. A fronte della riscontrata carenza probatoria in ordine alla notifica delle cartelle, il ricorso va accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte raccoglie il ricorso ed annulla l'intimazione numero 11720229004019855000 e le cartelle di pagamento numero 11720040037208962000 e numero 11720060003232788000; condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi 2500,00 Euro oltre accessori di legge”.
Contro questa sentenza:
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha interposto tempestivo appello, riproponendo -ai fini e per gli effetti di cui all'art. 56, d.lgs. 546/1992- le questioni ed eccezioni già controdedotte al ricorso introduttivo e, censurandone carente motivazione ed omesse pronunce, in particolare deduce che: “le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate, come emerge dalla produzione documentale di primo grado, ma vi è di più. Elemento fondamentale non tenuto in considerazione dalla Corte di primo grado è la regolare notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, ovvero: • in data 30/10/2015 per le cartelle n. 11720040037208962000 e n. 11720060003232788000 11720159011892032000; è stato notificato avviso d' 'intimazione n 11720159011892032000; • in data 12/10/2018 per le cartelle n.
11720040037208962000 e n. 11720060003232788000 11720189004328952000; è stato notificato avviso d'intimazione n. • in data 01/06/2019 per le cartelle oggetto di contestazione è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11776201900000191000. La notifica di tali atti, peraltro rilevata e confermata anche in sentenza (“L'Agenzia produce ampia documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione”), ha determinato, oltre che l'interruzione del decorso del termine prescrizionale, la cristallizzazione del credito dedotto in cartella e la conseguente irretrattabilità delle tematiche ivi considerate, ai sensi e per gli effetti combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del
D.Lgs n. 546/92.” …” La mancata impugnazione delle nominate cartelle prodromiche, illo tempore notificate, nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione ha comportato la definitività delle pretese ivi contenute per intervenuta acquiescenza e decadenza dall'azione, sia nell'an, che nel quantum debeatur” …. ”l'odierna appellata, in data 12/07/2019 aveva presentato apposita istanza, recante prot.
W-2019071201397885, per aderire alla procedura di definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 (cd. “Rottamazione ter”), istanza accolta con provvedimento n.
11790201904110609000, ritualmente trasmesso alla contribuente in data 05/11/2019”. Conclude per
“l'integrale modifica della sentenza oggi impugnata con conseguente “rigetto delle domande presentate dalla Sig.ra Resistente_1” … ”Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1 si costituisce controdeducendo che: “le cartelle di pagamento non sono state regolarmente notificate e, in ogni caso, non è stata fornita la prova appagante della loro regolare notifica”
…” In particolare con riferimento alla cartella n. 11720060003232788000 la notifica viene indicata da parte appellante come avvenuta in data 17.08.2006 e a comprova si deposita elenco deposito atti casa comunale datato 16 agosto 2006 e una copia frontespizio raccomandata con compiuta giacenza recante la data del 13 aprile 2006. Dall'esame della documentazione de qua emerge senza alcun dubbio che Agenzia Entrate Riscossione non ha fornito la prova in giudizio della regolare notifica della cartella atteso che non è dato sapere se contestualmente al deposito presso la Casa Comunale sia stata inviata la raccomandata informativa e a quale indirizzo. Con riferimento alla cartella n. 11720040037208962000 la notifica viene indicata da parte appellante come avvenuta nel mese di febbraio 2006 e a comprova si deposita una copia di avviso di ricevimento della CAD a mani di familiare convivente datata 4 marzo
2006, ma non si allega la relata di notifica della cartella che si dà per avvenuta in febbraio 2006, né
l'elenco del deposito dell'atto alla casa comunale. A ciò si aggiunga la totale irrilevanza della copia del frontespizio di raccomandata recante la data del 1.09.2006 ove il destinatario risulta sconosciuto e non è indicato nessun numero di cartella. Anche in relazione a tale cartella non vi è prova della regolarità della notifica” …” Accertata, infatti, l'irregolarità delle notifiche delle cartelle alcuna rilevanza può e deve assumere il fatto che la notifica di atti interruttivi della prescrizione di cartelle non notificate risulti regolare.
Ed ancora, come illustrato e sostenuto dal legale di Resistente_1 in sede di discussione, non si può neppure prescindere dal fatto che la notifica dell'asserito primo atto interruttivo della prescrizione si è perfezionata in data 30.10.2015 a prescrizione maturata. E' del tutto evidente che non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione la notifica di un'intimazione di pagamento effettuata nove anni dopo l'asserita notifica delle cartelle e neppure può affermarsi che la pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata è cristallizzata e non più contestabile. Il termine di prescrizione è pari ad anni cinque (e non dieci) come statuito dalla Suprema Corte di cassazione sezioni Unite con sentenza n.
23397/2016 e l'eccezione di prescrizione, contrariamente a quanto affermato da Agenzia delle Entrate
Riscossione, può sempre essere formulata nel giudizio radicato al fine di dedurre e accertare i fatti estintivi del rapporto sostanziale consacrato nella cartella. Sul punto si ricorda quanto statuito dalla
Suprema Corte di cassazione”. Relativamente alla produzione documentale offerta da Agenzia delle
Entrate–Riscossione nel presente grado di giudizio, eccepisce che trattasi di nuova prova in appello, preclusa ai sensi dell'art. 58, comma 1 D.lgs. 546/1992 e che, comunque, il credito sotteso alla domanda era e resta prescritto. “Verificata quindi l'inesistenza della notifica delle cartelle, l'inesistenza di atti interruttivi tempestivi s'impone la conferma della sentenza di primo grado”. Conclude: In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da ADER e confermare la sentenza n.238/2024 emessa da Corte di Giustizia di primo grado di Varese e in questa sede impugnata e per l'effetto annullare l'atto d'intimazione n. 11720040037208962000 e le cartelle sottese n. 11720040037208962000 e n.
1720060003232788000 per tutti i motivi su esposti, ovvero per omesso notifica delle cartelle e/o prescrizione dei crediti intimati. Dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali allegate all'atto d'appello, cui ci si oppone, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 58, comma 1 D.Lgs.546/1992.
In ogni caso: condannare l'Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio di secondo grado.
Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti versati in atti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, la Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata, atteso che resiste a tutti i motivi d'impugnazione come illustrati in narrativa. In particolare, il primo giudice ha evidenziato come le cartelle, la cui notifica doveva interrompere la prescrizione, “non risultano mai state regolarmente notificate e, in ogni caso, non è stata fornita una prova appagante della loro regolare notifica”. Peraltro, secondo la
Suprema Corte, “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione il contribuente può far valere in sede d'impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (Cassazione Ss.Uu. 23397/2016), dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento, e in quanto tale è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.
Lgs.n.546/1992, con conseguente facoltà e non obbligo d'impugnazione. Nella fattispecie il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso d'intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e pertanto si sarebbe dovuto verificare se la prescrizione si fosse effettivamente maturata” (Corte Cassazione 17.07.2024 n. 16743). Così non è stato (vds. riscontrata carenza probatoria notifiche nella sentenza impugnata).
Le questioni ed eccezioni appena vagliate esauriscono la controversia sottoposta al giudizio di questa
Corte, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del processo;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La deliberazione, pertanto, assorbe e supera tutte le domande formulate nel giudizio.
Victus victori in expensis condemnatus est, come in dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^, in composizione collegiale, dichiara l'inammissibilità della produzione documentale allegata all'atto d'appello, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 58, comma 1 D.Lgs.546/1992; respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
conferma la sentenza n. 1471/16/2024 della C.G.T. 1° MI. Condanna altresì,
l'appellante soccombente alle spese di lite che liquida per il grado in € 3.505/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge), oltre 15% di spese generali, I.V.A. come per legge e 4% c.p.a.. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3828/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 238/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229004019855000 ALRI TRIBUTI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720040037208962000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720040037208962000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060003232788000 IRPEF-ALTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.g.a. 3828-2024
(Ricorso in appello)
C.G.T. 1° VA 238/1/2024
(Sentenza appellata)
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa, il Giudice relatore espone alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali;
successivamente il
Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata. Per il resto, facendo riferimento a quanto prescritto dal c.p.c. (in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 1, c.2, d.lgs.
546/1992) si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, come contenuti nel fascicolo d'ufficio.
Oggetto del processo sono: l'avviso di intimazione n. 11720229004019855000 irpef-redditi impresa
(regime ordinario) 2000, nonchè le cartelle di pagamento n. 11720040037208962000 irpef-altro 2000, n.
11720040037208962000 irap 2000 e n. 11720060003232788000 irpef-altro 2001, notificate dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione a Resistente_1, che le ha impugnate davanti la C.G.T.1°, per omissione, invalidità, inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione (atteso il decorso termine quinquennale ex lege n. 335/1995, per omessa e/o tardiva notifica di atti interruttivi).
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita in giudizio opponendo l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3, e 21, D.lgs. n. 546/92, perché tardivo, atteso che le cartelle erano già state regolarmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione, e che la prescrizione decennale era stata interrotta con la notifica di avvisi di intimazione dal 2015 in avanti.
L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “Dalla documentazione in atti risulta che gli atti interruttivi ci sono e sono tutti regolarmente notificati;
tuttavia, le cartelle per le quali si ritiene di interrompe la prescrizione non risultano mai state regolarmente notificate e, in ogni caso, non è stata fornita una prova appagante della loro regolare notifica. In particolare, per la cartella 11720060003232788000 l'indirizzo del destinatario risulta essere “Indirizzo_1 Luogo_1” diverso da quello presso il quale sono stati notificati tutti gli altri atti;
non è chiaro se il postino avesse indicato la causale "trasferito" procedendo comunque al deposito alla casa comunale ma non è dato sapere se sia stata inviata la raccomandata informativa e a quale indirizzo;
inoltre la raccomandata restituita per compiuta giacenza porta la data del 13.4.2006 mentre il deposito alla casa comunale è del 16 agosto
2006 e la notifica viene indicata da parte resistente come effettuata il 17.8.2006. Per l'altra cartella è stata prodotto un avviso di ricevimento (probabilmente della cad) a mani di “familiare convivente” mentre la tentata notifica in Indirizzo_1 Luogo_1 riporta chiaramente l'indicazione” sconosciuto” ma non è indicato nessun numero di cartella e riporta la data del 4 marzo 2006 mentre la notifica si dà per avvenuta a febbraio. A fronte della riscontrata carenza probatoria in ordine alla notifica delle cartelle, il ricorso va accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte raccoglie il ricorso ed annulla l'intimazione numero 11720229004019855000 e le cartelle di pagamento numero 11720040037208962000 e numero 11720060003232788000; condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi 2500,00 Euro oltre accessori di legge”.
Contro questa sentenza:
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha interposto tempestivo appello, riproponendo -ai fini e per gli effetti di cui all'art. 56, d.lgs. 546/1992- le questioni ed eccezioni già controdedotte al ricorso introduttivo e, censurandone carente motivazione ed omesse pronunce, in particolare deduce che: “le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate, come emerge dalla produzione documentale di primo grado, ma vi è di più. Elemento fondamentale non tenuto in considerazione dalla Corte di primo grado è la regolare notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, ovvero: • in data 30/10/2015 per le cartelle n. 11720040037208962000 e n. 11720060003232788000 11720159011892032000; è stato notificato avviso d' 'intimazione n 11720159011892032000; • in data 12/10/2018 per le cartelle n.
11720040037208962000 e n. 11720060003232788000 11720189004328952000; è stato notificato avviso d'intimazione n. • in data 01/06/2019 per le cartelle oggetto di contestazione è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11776201900000191000. La notifica di tali atti, peraltro rilevata e confermata anche in sentenza (“L'Agenzia produce ampia documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione”), ha determinato, oltre che l'interruzione del decorso del termine prescrizionale, la cristallizzazione del credito dedotto in cartella e la conseguente irretrattabilità delle tematiche ivi considerate, ai sensi e per gli effetti combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del
D.Lgs n. 546/92.” …” La mancata impugnazione delle nominate cartelle prodromiche, illo tempore notificate, nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione ha comportato la definitività delle pretese ivi contenute per intervenuta acquiescenza e decadenza dall'azione, sia nell'an, che nel quantum debeatur” …. ”l'odierna appellata, in data 12/07/2019 aveva presentato apposita istanza, recante prot.
W-2019071201397885, per aderire alla procedura di definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 (cd. “Rottamazione ter”), istanza accolta con provvedimento n.
11790201904110609000, ritualmente trasmesso alla contribuente in data 05/11/2019”. Conclude per
“l'integrale modifica della sentenza oggi impugnata con conseguente “rigetto delle domande presentate dalla Sig.ra Resistente_1” … ”Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1 si costituisce controdeducendo che: “le cartelle di pagamento non sono state regolarmente notificate e, in ogni caso, non è stata fornita la prova appagante della loro regolare notifica”
…” In particolare con riferimento alla cartella n. 11720060003232788000 la notifica viene indicata da parte appellante come avvenuta in data 17.08.2006 e a comprova si deposita elenco deposito atti casa comunale datato 16 agosto 2006 e una copia frontespizio raccomandata con compiuta giacenza recante la data del 13 aprile 2006. Dall'esame della documentazione de qua emerge senza alcun dubbio che Agenzia Entrate Riscossione non ha fornito la prova in giudizio della regolare notifica della cartella atteso che non è dato sapere se contestualmente al deposito presso la Casa Comunale sia stata inviata la raccomandata informativa e a quale indirizzo. Con riferimento alla cartella n. 11720040037208962000 la notifica viene indicata da parte appellante come avvenuta nel mese di febbraio 2006 e a comprova si deposita una copia di avviso di ricevimento della CAD a mani di familiare convivente datata 4 marzo
2006, ma non si allega la relata di notifica della cartella che si dà per avvenuta in febbraio 2006, né
l'elenco del deposito dell'atto alla casa comunale. A ciò si aggiunga la totale irrilevanza della copia del frontespizio di raccomandata recante la data del 1.09.2006 ove il destinatario risulta sconosciuto e non è indicato nessun numero di cartella. Anche in relazione a tale cartella non vi è prova della regolarità della notifica” …” Accertata, infatti, l'irregolarità delle notifiche delle cartelle alcuna rilevanza può e deve assumere il fatto che la notifica di atti interruttivi della prescrizione di cartelle non notificate risulti regolare.
Ed ancora, come illustrato e sostenuto dal legale di Resistente_1 in sede di discussione, non si può neppure prescindere dal fatto che la notifica dell'asserito primo atto interruttivo della prescrizione si è perfezionata in data 30.10.2015 a prescrizione maturata. E' del tutto evidente che non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione la notifica di un'intimazione di pagamento effettuata nove anni dopo l'asserita notifica delle cartelle e neppure può affermarsi che la pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata è cristallizzata e non più contestabile. Il termine di prescrizione è pari ad anni cinque (e non dieci) come statuito dalla Suprema Corte di cassazione sezioni Unite con sentenza n.
23397/2016 e l'eccezione di prescrizione, contrariamente a quanto affermato da Agenzia delle Entrate
Riscossione, può sempre essere formulata nel giudizio radicato al fine di dedurre e accertare i fatti estintivi del rapporto sostanziale consacrato nella cartella. Sul punto si ricorda quanto statuito dalla
Suprema Corte di cassazione”. Relativamente alla produzione documentale offerta da Agenzia delle
Entrate–Riscossione nel presente grado di giudizio, eccepisce che trattasi di nuova prova in appello, preclusa ai sensi dell'art. 58, comma 1 D.lgs. 546/1992 e che, comunque, il credito sotteso alla domanda era e resta prescritto. “Verificata quindi l'inesistenza della notifica delle cartelle, l'inesistenza di atti interruttivi tempestivi s'impone la conferma della sentenza di primo grado”. Conclude: In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da ADER e confermare la sentenza n.238/2024 emessa da Corte di Giustizia di primo grado di Varese e in questa sede impugnata e per l'effetto annullare l'atto d'intimazione n. 11720040037208962000 e le cartelle sottese n. 11720040037208962000 e n.
1720060003232788000 per tutti i motivi su esposti, ovvero per omesso notifica delle cartelle e/o prescrizione dei crediti intimati. Dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali allegate all'atto d'appello, cui ci si oppone, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 58, comma 1 D.Lgs.546/1992.
In ogni caso: condannare l'Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio di secondo grado.
Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti versati in atti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, la Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata, atteso che resiste a tutti i motivi d'impugnazione come illustrati in narrativa. In particolare, il primo giudice ha evidenziato come le cartelle, la cui notifica doveva interrompere la prescrizione, “non risultano mai state regolarmente notificate e, in ogni caso, non è stata fornita una prova appagante della loro regolare notifica”. Peraltro, secondo la
Suprema Corte, “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione il contribuente può far valere in sede d'impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (Cassazione Ss.Uu. 23397/2016), dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento, e in quanto tale è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.
Lgs.n.546/1992, con conseguente facoltà e non obbligo d'impugnazione. Nella fattispecie il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso d'intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e pertanto si sarebbe dovuto verificare se la prescrizione si fosse effettivamente maturata” (Corte Cassazione 17.07.2024 n. 16743). Così non è stato (vds. riscontrata carenza probatoria notifiche nella sentenza impugnata).
Le questioni ed eccezioni appena vagliate esauriscono la controversia sottoposta al giudizio di questa
Corte, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del processo;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La deliberazione, pertanto, assorbe e supera tutte le domande formulate nel giudizio.
Victus victori in expensis condemnatus est, come in dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^, in composizione collegiale, dichiara l'inammissibilità della produzione documentale allegata all'atto d'appello, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 58, comma 1 D.Lgs.546/1992; respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
conferma la sentenza n. 1471/16/2024 della C.G.T. 1° MI. Condanna altresì,
l'appellante soccombente alle spese di lite che liquida per il grado in € 3.505/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge), oltre 15% di spese generali, I.V.A. come per legge e 4% c.p.a.. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.