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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250017081119000 RADIODIFFUSIONI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250017081119000 RADIODIFFUSIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 29.9.2025, il prevenuto ha impugnato cartella di pagamento per euro 234,67, notificatagli il 28.8.2025, per macato pagameno del canone TV, negli anni 2021 e 2022. Oppone di svolgere attività di riparatore e commerciante di computer , TV e videogiochi , quindi di essere esonerato dal pagamento, come da Circolari e Atti che la difesa allega.
Si è costituita Agenzia delle Entrate per opporre che il Ricorrente_1 è titolare di abbonamento n. 27.329.145 , per cui ha corriposto il canone fino al 2015, che l'abbonamento non è mai stato disdettato, che non è mai stata presentata dichiarazione di non possesso di apparecchio TV, avendosi riguardo ad abbonamento per abitazione privata. Viene aggiunto che solo dal 2024 Ricorrente_1 risulta titolare di POD su cui vengono addebitate le rate del canone TV. E' stata allegata visura della Camera di Commercio di
Messina da cui risulta che a fare data dal 2015 il prevenuto svolge attività di commercio auto, avendo cessato quella di commercio audio-video dal 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. Il contribuente non ha dato prova dell'intervenuto pagamento , nè di atti di disdetta del vecchio abbonameno di cui era titolare. La sua linea difensiva , secondo cui sarebbe stato esonerato dal pagamento in quanto titolare di attività di commercio audio-video, è stata clamorosamente smentita ALatto prodotto ALIO , da cui si evince che detta attività egli la svolse solo fino al 2004 e che dal 2015 svolge attività di commercio auto. Non è apprezzabile quindi alcuna ragione di esonero negli anni di interesse. Nessuna replica è intervenuta a confutazione di quanto opposto ALIO , il cui operato va ritenuto pienamente legittimo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250017081119000 RADIODIFFUSIONI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250017081119000 RADIODIFFUSIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 29.9.2025, il prevenuto ha impugnato cartella di pagamento per euro 234,67, notificatagli il 28.8.2025, per macato pagameno del canone TV, negli anni 2021 e 2022. Oppone di svolgere attività di riparatore e commerciante di computer , TV e videogiochi , quindi di essere esonerato dal pagamento, come da Circolari e Atti che la difesa allega.
Si è costituita Agenzia delle Entrate per opporre che il Ricorrente_1 è titolare di abbonamento n. 27.329.145 , per cui ha corriposto il canone fino al 2015, che l'abbonamento non è mai stato disdettato, che non è mai stata presentata dichiarazione di non possesso di apparecchio TV, avendosi riguardo ad abbonamento per abitazione privata. Viene aggiunto che solo dal 2024 Ricorrente_1 risulta titolare di POD su cui vengono addebitate le rate del canone TV. E' stata allegata visura della Camera di Commercio di
Messina da cui risulta che a fare data dal 2015 il prevenuto svolge attività di commercio auto, avendo cessato quella di commercio audio-video dal 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. Il contribuente non ha dato prova dell'intervenuto pagamento , nè di atti di disdetta del vecchio abbonameno di cui era titolare. La sua linea difensiva , secondo cui sarebbe stato esonerato dal pagamento in quanto titolare di attività di commercio audio-video, è stata clamorosamente smentita ALatto prodotto ALIO , da cui si evince che detta attività egli la svolse solo fino al 2004 e che dal 2015 svolge attività di commercio auto. Non è apprezzabile quindi alcuna ragione di esonero negli anni di interesse. Nessuna replica è intervenuta a confutazione di quanto opposto ALIO , il cui operato va ritenuto pienamente legittimo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00