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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 7012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. AL ET Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Lucia Minutella Giudice
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7012/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CORRADI AURORA, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. MARTELLI ROBERTO in virtù di procura speciale in CP_1 atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 18/107/2025 e 19/10/2025.
Per il PM: visto, nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/04/2025, parte ricorrente, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino
n.1486/2014 del 19/02/2015 limitatamente al contributo per il mantenimento della minore. In particolare, la ricorrente – formulando anche istanze istruttorie – chiedeva aumentarsi da € 250,00 a
€ 550,00 il quantum del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del signor Per_1
, ferme le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. CP_1
Con decreto del 13/04/2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 22/09/2025, nonché fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 21/10/2025.
Si costituiva in giudizio , chiedendo respingersi la domanda formulata da parte CP_1 ricorrente in punto aumento del contributo al mantenimento della figlia Per_1
All'udienza del 22/09/2025, il G.O.P. delegato, a fronte di espressa richiesta delle parti, disponeva un rinvio all'udienza del 26/09/2025.
All'udienza del 26/09/2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia.
Pertanto, il G.O.P. delegato revocava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. già calendarizzata e assegnava alle parti termine fino al 21/10/2025 per il deposito delle note scritte, contenenti conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta, contenenti conclusioni congiunte. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e dell'accordo raggiunto dalle stesse, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Ciò detto, il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza (e reiterato con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c.). Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DÀ ATTO che nelle more è divenuta maggiorenne, e conseguentemente viene meno Parte_2 il regime di affidamento e di visita previsti nella sentenza 1486/2015 del Tribunale di Torino (come modificati con ordinanza nell'ambito del R.G.V.G. 5183/2017);
DISPONE che versi alla Sig.ra (sino a quando la figlia sarà con CP_1 Parte_1 Per_1 lei convivente e poi a direttamente), e sino a quanto non raggiungerà l'autonomia Per_1 Per_1 patrimoniale come previsto per legge, la somma mensile onnicomprensiva forfettariamente determinata sia per il concorso al mantenimento che per eventuali spese straordinarie di € 350
(trecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con prima rivalutazione all'Ottobre
2027.
DÀ ATTO che le parti che nella determinazione della somma sopra indicata hanno considerato la circostanza che il reperirà in tempi brevi una nuova occupazione, e che le parti hanno CP_1 convenuto e che le somme arretrate dal dovute nell'ambito delle precedenti statuizioni CP_1 economiche e relative al mantenimento e suoi aggiornamenti per il periodo 2019 - settembre 2025. saranno da lui versate ratealmente a partire dall'Ottobre 2026.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26/11/2025
Il Presidente Rel./Est.
AL ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. AL ET Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Lucia Minutella Giudice
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7012/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CORRADI AURORA, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. MARTELLI ROBERTO in virtù di procura speciale in CP_1 atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 18/107/2025 e 19/10/2025.
Per il PM: visto, nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/04/2025, parte ricorrente, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino
n.1486/2014 del 19/02/2015 limitatamente al contributo per il mantenimento della minore. In particolare, la ricorrente – formulando anche istanze istruttorie – chiedeva aumentarsi da € 250,00 a
€ 550,00 il quantum del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del signor Per_1
, ferme le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. CP_1
Con decreto del 13/04/2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 22/09/2025, nonché fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 21/10/2025.
Si costituiva in giudizio , chiedendo respingersi la domanda formulata da parte CP_1 ricorrente in punto aumento del contributo al mantenimento della figlia Per_1
All'udienza del 22/09/2025, il G.O.P. delegato, a fronte di espressa richiesta delle parti, disponeva un rinvio all'udienza del 26/09/2025.
All'udienza del 26/09/2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia.
Pertanto, il G.O.P. delegato revocava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. già calendarizzata e assegnava alle parti termine fino al 21/10/2025 per il deposito delle note scritte, contenenti conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta, contenenti conclusioni congiunte. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e dell'accordo raggiunto dalle stesse, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Ciò detto, il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza (e reiterato con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c.). Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DÀ ATTO che nelle more è divenuta maggiorenne, e conseguentemente viene meno Parte_2 il regime di affidamento e di visita previsti nella sentenza 1486/2015 del Tribunale di Torino (come modificati con ordinanza nell'ambito del R.G.V.G. 5183/2017);
DISPONE che versi alla Sig.ra (sino a quando la figlia sarà con CP_1 Parte_1 Per_1 lei convivente e poi a direttamente), e sino a quanto non raggiungerà l'autonomia Per_1 Per_1 patrimoniale come previsto per legge, la somma mensile onnicomprensiva forfettariamente determinata sia per il concorso al mantenimento che per eventuali spese straordinarie di € 350
(trecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con prima rivalutazione all'Ottobre
2027.
DÀ ATTO che le parti che nella determinazione della somma sopra indicata hanno considerato la circostanza che il reperirà in tempi brevi una nuova occupazione, e che le parti hanno CP_1 convenuto e che le somme arretrate dal dovute nell'ambito delle precedenti statuizioni CP_1 economiche e relative al mantenimento e suoi aggiornamenti per il periodo 2019 - settembre 2025. saranno da lui versate ratealmente a partire dall'Ottobre 2026.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26/11/2025
Il Presidente Rel./Est.
AL ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento