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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RAL 1631/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Zaira Novella ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1631/2024, posta in deliberazione all'udienza del 27/03/2025 tra: elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA FROSINONE, Parte_1 presso lo studio dell'avv. CIOCI PAMELA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone,
[...]
Via G. Marconi 31 (sede presso l'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura CP_1 generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. premettendo di avere Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante, per ottenere la rideterminazione dell'entità del danno biologico conseguente al riconoscimento di nuova malattia professionale “spondilodiscoartrsoi lombare” in misura superiore a quanto stabilito dall' in sede amministrativa nella misura del 4%. CP_1
In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver svolto attività di autista di autoarticolati e gru in qualità di titolare di ditta individuale dal 01/01/2003 ad oggi;
- di essere costantemente seduto alla guida di mezzi quali escavatori e gru per 8/9 ore di servizio giornaliero, per 5 giorni settimanali, salvo straordinari, assumendo posture incongrue, inclinato in avanti verso il volante del mezzo e soggetto alle vibrazioni che si trasmettevano al corpo intero;
- di aver svolto tali attività con tutte le diverse condizioni atmosferiche, lavorando esclusivamente all'aperto;
- in data 28.03.2023 denunciava malattia professionale ”spondiloscoartrosi lombare”, che veniva riconosciuta dall' con provvedimento del 02.09.2023, ma con danno biologico al di sotto della CP_1 soglia di indennizzabilità, ovvero pari al 4%;
- in data 08.11.2023 veniva avanzata opposizione medico-legale accludendo una ctp a firma del dr. che concludeva per un danno biologico totale pari al 20%, ma l' ometteva di Per_1 CP_1 sottoporre il ricorrente a visita.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...] domanda sul presupposto della corretta valutazione medico-legale siccome effettuata in fase amministrativa.
Veniva disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente;
la causa è stata poi discussa nel corso della odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La Consulenza medica espletata dalla dr.ssa ha ritenuto il ricorrente portatore di esiti di Per_2
“spondilodiscoartrosi lombare. Tale infermità ha origine professionale. Con riferimento al D.Lgs 38/2000 e al DM 12.07.2000 tale infermità determina un danno biologico pari al 6% (sei percento). Voce tabellare 213”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro nessuna delle parti ha presentato osservazioni all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%. Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche CP_1 trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti Parte_1 dell' , in data 10/05/2024, nella causa iscritta al n. 1631/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra CP_1 eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dalla malattia professionale riconosciuta al ricorrente (“spondilodiscoartrosi lombare”) è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 6%;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del CTU Dr. CP_1 [...]
liquidate in euro 290,00, oltre accessori. Per_3
Frosinone, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Zaira Novella
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Zaira Novella ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1631/2024, posta in deliberazione all'udienza del 27/03/2025 tra: elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA FROSINONE, Parte_1 presso lo studio dell'avv. CIOCI PAMELA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone,
[...]
Via G. Marconi 31 (sede presso l'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura CP_1 generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. premettendo di avere Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante, per ottenere la rideterminazione dell'entità del danno biologico conseguente al riconoscimento di nuova malattia professionale “spondilodiscoartrsoi lombare” in misura superiore a quanto stabilito dall' in sede amministrativa nella misura del 4%. CP_1
In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver svolto attività di autista di autoarticolati e gru in qualità di titolare di ditta individuale dal 01/01/2003 ad oggi;
- di essere costantemente seduto alla guida di mezzi quali escavatori e gru per 8/9 ore di servizio giornaliero, per 5 giorni settimanali, salvo straordinari, assumendo posture incongrue, inclinato in avanti verso il volante del mezzo e soggetto alle vibrazioni che si trasmettevano al corpo intero;
- di aver svolto tali attività con tutte le diverse condizioni atmosferiche, lavorando esclusivamente all'aperto;
- in data 28.03.2023 denunciava malattia professionale ”spondiloscoartrosi lombare”, che veniva riconosciuta dall' con provvedimento del 02.09.2023, ma con danno biologico al di sotto della CP_1 soglia di indennizzabilità, ovvero pari al 4%;
- in data 08.11.2023 veniva avanzata opposizione medico-legale accludendo una ctp a firma del dr. che concludeva per un danno biologico totale pari al 20%, ma l' ometteva di Per_1 CP_1 sottoporre il ricorrente a visita.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...] domanda sul presupposto della corretta valutazione medico-legale siccome effettuata in fase amministrativa.
Veniva disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente;
la causa è stata poi discussa nel corso della odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La Consulenza medica espletata dalla dr.ssa ha ritenuto il ricorrente portatore di esiti di Per_2
“spondilodiscoartrosi lombare. Tale infermità ha origine professionale. Con riferimento al D.Lgs 38/2000 e al DM 12.07.2000 tale infermità determina un danno biologico pari al 6% (sei percento). Voce tabellare 213”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro nessuna delle parti ha presentato osservazioni all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%. Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche CP_1 trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti Parte_1 dell' , in data 10/05/2024, nella causa iscritta al n. 1631/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra CP_1 eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dalla malattia professionale riconosciuta al ricorrente (“spondilodiscoartrosi lombare”) è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 6%;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del CTU Dr. CP_1 [...]
liquidate in euro 290,00, oltre accessori. Per_3
Frosinone, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Zaira Novella