Articolo 9 della Legge 16 aprile 1954, n. 156
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 maggio 1954
Art. 9.
La gestione e la manutenzione dell'aeroporto di Genova saranno effettuate dal Consorzio autonomo del porto di Genova che vi provvedera' in conformita' della propria legge istitutiva, integrata dalle disposizioni emanate ai sensi del secondo comma dell'art. 2, e delle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo successivo.
Il Consorzio autonomo del porto di Genova fara' fronte a detti incombenti con i proventi di esercizio dell'aeroporto, ivi compresi quelli previsti dall' art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803 , tenendo distinta la relativa gestione finanziaria nel proprio bilancio.
Entrata in vigore il 23 maggio 1954