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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 370/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa NC NT, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 370/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. TROSO UGO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di avere presentato domanda di assegno sociale in data
24.11.2023, respinta il 28.11.2023 in quanto “risulta stessa residenza con l'ex
Pag. 1 di 4 coniuge e non risulta il trasferimento della proprietà della casa coniugale come da sentenza di separazione”.
Ha allegato di essersi separata consensualmente dal marito con sentenza del
8.11.2023, ove veniva pattuita quale assegno una tantum il trasferimento dell'immobile adibito a casa coniugale;
ha dedotto che il trasferimento immobiliare è avvenuto con atto notarile del 18.1.2024 e che i coniugi, benché abbiano mantenuto la stessa residenza anagrafica, vivono fisicamente separati in quanto l'abitazione ha due ingressi indipendenti e permette lo svolgimento di vita in modo autonomo, essendo disposta su due piani. Ha quindi affermato il diritto a percepire l'assegno sociale essendo cessata la coabitazione con il marito e ha concluso chiedendo la condanna di all'erogazione del trattamento CP_1 assistenziale con decorrenza dal 1.12.2023 (ossia il primo del mese successivo alla domanda amministrativa), con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio che ha evidenziato che, al momento CP_1
della proposizione della domanda amministrativa del 24.11.2023, la ricorrente non aveva i requisiti di legge in quanto, non essendo stato ancora effettuato il trasferimento immobiliare, ella era ancora convivente con il marito, che percepisce una pensione di € 25.148,37 circa, idonea a mantenere la ricorrente;
ha dedotto che la ricorrente non era in possesso dei requisiti di legge neppure alla data della seconda domanda amministrativa presentata il 13.3.2024 in quanto non vi è stata effettiva cessazione della convivenza tra i coniugi e quindi non risulta integrato il requisito dello stato di bisogno richiesto dalla norma. Ha evidenziato che l'immobile nel quale vivono i coniugi non è diviso e non consente una vita separata in quanto esso si sviluppa su due piani, collegati da una scala, con cucina a piano terra e un unico bagno al piano superiore. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'esito dell'udienza del 22/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Pag. 2 di 4 L'assegno sociale, previsto dall'art. 3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n.
335, è una prestazione di carattere assistenziale erogata al soggetto avente diritto e a prescindere dal pagamento, da parte di quest'ultimo, dei contributi previdenziali: il beneficio compete infatti ai cittadini italiani (o stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo), residenti in Italia, che abbiano compiuto 67 anni di età e che si trovino in condizioni economiche disagiate. Con particolare riferimento allo stato di bisogno, il legislatore, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno, ha poi elencato i requisiti reddituali necessari ai fini della spettanza dell'assegno e i redditi esclusi dal computo.
Nel caso di persone coniugate, il reddito personale del richiedente viene cumulato con quello del coniuge.
Vi è da premettere che, in tema di assegno sociale, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (tra le molte,
Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 23477 del 19.11.2010).
Ebbene, nel caso di specie la prova non è stata fornita dalla ricorrente.
Difatti, alla data della prima domanda, ossia al 23.11.2023 i coniugi (benché formalmente separati) risultavano ancora conviventi nell'immobile di Bergamo, in quanto non vi era stato ancora né il trasferimento della proprietà dell'appartamento né il cambio di residenza, avvenuti entrambi in data successiva.
Ma non può affermarsi la sussistenza dello stato di bisogno nemmeno alla data della seconda domanda amministrativa del 13.3.2024: benché i coniugi, formalmente, dichiarino di abitare uno al piano terra dell'immobile (la ricorrente)
e l'altro al piano superiore dell'immobile (il marito), e benché essi sostengano che gli ingressi sono separati e indipendenti, con numeri civici diversi, è tuttavia evidente che, di fatto, tra gli stessi vi è coabitazione: l'immobile, difatti, è comunque unico e non è stato fisicamente diviso in due unità separate;
dalla lettura dell'atto notarile emerge che esso è composto da “due vani, bagno e un vano e terrazza in corpi staccati al piano primo, nonché cucina, un vano e un locale ripostiglio in corpo staccato a piano terra” e infatti, in planimetria catastale,
Pag. 3 di 4 emerge che vi è un'unica cucina, al piano terra, e un unico bagno, posto al piano primo. I due piani, poi, comunicano tramite una scala interna. È quindi evidente che il soggetto che (in tesi) abita al piano terra, ossia la ricorrente, debba obbligatoriamente usufruire del bagno posto al primo piano, ove (in tesi) abita il coniuge separato. Né peraltro la parte ricorrente ha dimostrato, a titolo esemplificativo, che i due piani siano stati fisicamente divisi e che non vi sia più alcun collegamento interno che consenta di accedere dall'una all'altra unità abitativa, oppure che i due piani siano stati accatastati in due unità autonome o che le utenze dei due piani siano effettivamente separate e distinte.
In altri termini, non può che ritenersi che i coniugi stiano di fatto continuando la coabitazione e la convivenza;
di conseguenza, nella valutazione dello stato di bisogno, al reddito della richiedente deve necessariamente essere cumulato il reddito del coniuge, che percepisce una pensione di oltre 25.000,00 euro annui, ampiamente superiore alla soglia di legge;
la circostanza è stata allegata da e CP_1
in alcun modo contestata dalla ricorrente.
Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.
3.- La ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
e di conseguenza, nonostante la soccombenza, non può essere pronunciata condanna alle spese;
in ogni caso, vi sono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso.
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 22/10/2025
Il Giudice del lavoro
NC NT
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa NC NT, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 370/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. TROSO UGO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di avere presentato domanda di assegno sociale in data
24.11.2023, respinta il 28.11.2023 in quanto “risulta stessa residenza con l'ex
Pag. 1 di 4 coniuge e non risulta il trasferimento della proprietà della casa coniugale come da sentenza di separazione”.
Ha allegato di essersi separata consensualmente dal marito con sentenza del
8.11.2023, ove veniva pattuita quale assegno una tantum il trasferimento dell'immobile adibito a casa coniugale;
ha dedotto che il trasferimento immobiliare è avvenuto con atto notarile del 18.1.2024 e che i coniugi, benché abbiano mantenuto la stessa residenza anagrafica, vivono fisicamente separati in quanto l'abitazione ha due ingressi indipendenti e permette lo svolgimento di vita in modo autonomo, essendo disposta su due piani. Ha quindi affermato il diritto a percepire l'assegno sociale essendo cessata la coabitazione con il marito e ha concluso chiedendo la condanna di all'erogazione del trattamento CP_1 assistenziale con decorrenza dal 1.12.2023 (ossia il primo del mese successivo alla domanda amministrativa), con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio che ha evidenziato che, al momento CP_1
della proposizione della domanda amministrativa del 24.11.2023, la ricorrente non aveva i requisiti di legge in quanto, non essendo stato ancora effettuato il trasferimento immobiliare, ella era ancora convivente con il marito, che percepisce una pensione di € 25.148,37 circa, idonea a mantenere la ricorrente;
ha dedotto che la ricorrente non era in possesso dei requisiti di legge neppure alla data della seconda domanda amministrativa presentata il 13.3.2024 in quanto non vi è stata effettiva cessazione della convivenza tra i coniugi e quindi non risulta integrato il requisito dello stato di bisogno richiesto dalla norma. Ha evidenziato che l'immobile nel quale vivono i coniugi non è diviso e non consente una vita separata in quanto esso si sviluppa su due piani, collegati da una scala, con cucina a piano terra e un unico bagno al piano superiore. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'esito dell'udienza del 22/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Pag. 2 di 4 L'assegno sociale, previsto dall'art. 3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n.
335, è una prestazione di carattere assistenziale erogata al soggetto avente diritto e a prescindere dal pagamento, da parte di quest'ultimo, dei contributi previdenziali: il beneficio compete infatti ai cittadini italiani (o stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo), residenti in Italia, che abbiano compiuto 67 anni di età e che si trovino in condizioni economiche disagiate. Con particolare riferimento allo stato di bisogno, il legislatore, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno, ha poi elencato i requisiti reddituali necessari ai fini della spettanza dell'assegno e i redditi esclusi dal computo.
Nel caso di persone coniugate, il reddito personale del richiedente viene cumulato con quello del coniuge.
Vi è da premettere che, in tema di assegno sociale, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (tra le molte,
Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 23477 del 19.11.2010).
Ebbene, nel caso di specie la prova non è stata fornita dalla ricorrente.
Difatti, alla data della prima domanda, ossia al 23.11.2023 i coniugi (benché formalmente separati) risultavano ancora conviventi nell'immobile di Bergamo, in quanto non vi era stato ancora né il trasferimento della proprietà dell'appartamento né il cambio di residenza, avvenuti entrambi in data successiva.
Ma non può affermarsi la sussistenza dello stato di bisogno nemmeno alla data della seconda domanda amministrativa del 13.3.2024: benché i coniugi, formalmente, dichiarino di abitare uno al piano terra dell'immobile (la ricorrente)
e l'altro al piano superiore dell'immobile (il marito), e benché essi sostengano che gli ingressi sono separati e indipendenti, con numeri civici diversi, è tuttavia evidente che, di fatto, tra gli stessi vi è coabitazione: l'immobile, difatti, è comunque unico e non è stato fisicamente diviso in due unità separate;
dalla lettura dell'atto notarile emerge che esso è composto da “due vani, bagno e un vano e terrazza in corpi staccati al piano primo, nonché cucina, un vano e un locale ripostiglio in corpo staccato a piano terra” e infatti, in planimetria catastale,
Pag. 3 di 4 emerge che vi è un'unica cucina, al piano terra, e un unico bagno, posto al piano primo. I due piani, poi, comunicano tramite una scala interna. È quindi evidente che il soggetto che (in tesi) abita al piano terra, ossia la ricorrente, debba obbligatoriamente usufruire del bagno posto al primo piano, ove (in tesi) abita il coniuge separato. Né peraltro la parte ricorrente ha dimostrato, a titolo esemplificativo, che i due piani siano stati fisicamente divisi e che non vi sia più alcun collegamento interno che consenta di accedere dall'una all'altra unità abitativa, oppure che i due piani siano stati accatastati in due unità autonome o che le utenze dei due piani siano effettivamente separate e distinte.
In altri termini, non può che ritenersi che i coniugi stiano di fatto continuando la coabitazione e la convivenza;
di conseguenza, nella valutazione dello stato di bisogno, al reddito della richiedente deve necessariamente essere cumulato il reddito del coniuge, che percepisce una pensione di oltre 25.000,00 euro annui, ampiamente superiore alla soglia di legge;
la circostanza è stata allegata da e CP_1
in alcun modo contestata dalla ricorrente.
Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.
3.- La ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
e di conseguenza, nonostante la soccombenza, non può essere pronunciata condanna alle spese;
in ogni caso, vi sono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso.
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 22/10/2025
Il Giudice del lavoro
NC NT
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