Art. 4.
Nei confronti del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e del personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, che partecipa alla ripartizione dei tributi speciali e degli emolumenti per i servizi resi dal Ministero delle finanze contemplati rispettivamente dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni, e dalla tabella A allegata, al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 , l'assegno mensile previsto dalla presente legge e' sottoposto a riduzione in misura non superiore al 50 per cento dell'imposte dell'assegno stesso, da determinare, per i diversi coefficienti di stipendio di ogni carriera, per ciascuna di dette categorie di personale e per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'importo di detti tributi speciali ed emolumenti ripartiti nel primo semestre dell'esercizio precedente.
Nei confronti del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e del personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, che partecipa alla ripartizione dei tributi speciali e degli emolumenti per i servizi resi dal Ministero delle finanze contemplati rispettivamente dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni, e dalla tabella A allegata, al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 , l'assegno mensile previsto dalla presente legge e' sottoposto a riduzione in misura non superiore al 50 per cento dell'imposte dell'assegno stesso, da determinare, per i diversi coefficienti di stipendio di ogni carriera, per ciascuna di dette categorie di personale e per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'importo di detti tributi speciali ed emolumenti ripartiti nel primo semestre dell'esercizio precedente.