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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1485 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Manuela Pula;
opponente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Chiara Egle Orsini;
opposto
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.
CONCLUSIONI:
Per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inesistenza
e l'illegittimità del credito azionato dal GE.
[...]
nei confronti della società opponente, per CP_1
tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e/o
comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, come
meglio descritto in epigrafe, per insussistenza della
pretesa creditoria e/o per carenza di prova del decreto
ingiuntivo, nonché in ogni caso rigettare le richieste
avanzate dal ricorrente/opposto poiché infondate in fatto
ed in diritto, tenendo indenne la società opponente da
qualsivoglia avversa pretesa creditoria. Con vittoria di
spese e compensi professionali del presente giudizio.”;
Per parte opposta: “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta,
accogliere le seguenti istanze: In via preliminare:
- concedere, mediante la fissazione di apposita udienza
anteriore rispetto a quella indicata dall'opponente in
citazione, la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., stante
l'omessa allegazione da parte della debitrice di
qualsivoglia prova scritta o di pronta soluzione a
fondamento della spiegata opposizione, nonché alla luce
della natura assolutamente dilatoria della stessa;
In via
pregiudiziale: - accertare e dichiarare, per le ragioni di
cui in narrativa, l'opposizione proposta dalla debitrice,
nulla ai sensi degli artt. Parte_1
163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c., e per
l'effetto, dichiarare l'opposizione inammissibile e/o
improcedibile ai sensi degli artt. 641 e 645 c.p.c.; Nel
pag. 2/20 merito: - respingere, poiché infondata sotto ogni profilo,
l'opposizione promossa dalla debitrice, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 260/2024 emesso da
codesto Tribunale nel procedimento R.G. 552/2024; -
confermare integralmente, per l'effetto di quanto sopra
disposto, il decreto ingiuntivo opposto e condannare la
al pagamento integrale della somma ingiunta Parte_1
per le causali e i titoli indicati, oltre agli interessi
di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 fino all'effettivo
soddisfo; - in ogni caso con vittoria delle spese
processuali, comprensive di anticipazioni e compensi
professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il
[...]
provvedimento monitorio n. 552/2024 del 22.2.2024, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto alla medesima società
opponente il pagamento della somma di euro 404.993,88
oltre interessi ed accessori, in favore di
[...]
per compensi professionali. CP_1
1.1 A fondamento dell'opposizione proposta, la società
opponente allegava:
- che, negli anni 2021/2022, Parte_1
sottoscriveva vari contratti con committenti privati,
finalizzati alla realizzazione, su singole unità
pag. 3/20 immobiliari o su edifici condominiali, delle lavorazioni previste dal Superbonus 110;
- che, secondo la tesi offerta dall'opposto, lo stesso veniva incaricato di eseguire adempimenti tecnici con riferimento alle suddette lavorazioni;
- che, tuttavia, nessun incarico era stato conferito dalla a Parte_1 Controparte_2
- che, invero, l'opposto era stato incaricato dai singoli committenti di svolgere esclusivamente attività di direzione dei lavori;
- che la prova del credito vantato dall'opposto era,
comunque, totalmente mancante;
- che il quantum azionato con il provvedimento monitorio opposto era, inoltre, spropositato, risultando pari a ben il 25% del prezzo dell'appalto;
- che, in considerazione delle fondate contestazioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo doveva ritenersi illegittimo e, come tale, doveva essere revocato.
1.2. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del provvedimento monitorio opposto,
rappresentando:
- che, in via preliminare, l'opposizione doveva ritenersi nulla, difettando dei requisiti minimi di specificità richiesti dal combinato disposto degli artt.
163, c. 3, n.
3-4 e 164, c. 4 c.p.c.;
pag. 4/20 - che, nel merito, ai fini della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia per cui è causa,
contrariamente a quanto eccepito dalla società opponente,
la stessa società aveva incaricato varie figure professionali, tra cui in qualità di Controparte_1
progettista e di direttore dei lavori;
- che la , nella realizzazione delle opere in Pt_1
oggetto, aveva operato quale General Contractor,
attraverso il conferimento di un mandato senza rappresentanza da parte dei committenti, in base al quale tutte le spese tecniche (ivi comprese quelle di progettazione e direzione dei lavori) sarebbero state liquidate direttamente dai committenti all'impresa e da quest'ultima versate, per le quote di relativa spettanza,
ai professionisti coinvolti nell'intervento, esonerando così i beneficiari della detrazione fiscale da ogni ulteriore onere economico;
- che l'importo delle spese tecniche per la realizzazione delle opere in oggetto risultava, ad oggi,
incassato dalla mediante il meccanismo Parte_1
dello sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n. 34/2020,
ma non liquidato ai professionisti coinvolti nella fase di progettazione e di direzione dei lavori, tra cui l'odierno opposto;
- che, pertanto, sussisteva l'obbligo in capo a Pt_1
di corrispondere, in favore dell'opposto, le somme
[...]
pag. 5/20 allo stesso dovute per l'attività professionale svolta;
- che il credito azionato mediante il provvedimento monitorio in oggetto doveva dirsi correttamente provato e,
ad ogni modo, non sufficientemente contestato dalla società opponente;
- che, infatti, si era limitata a Parte_1
generiche contestazioni circa la debenza del credito,
peraltro infondate.
1.3. All'udienza del 9.7.2025, esaurita la discussione orale della causa, il Tribunale riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies, c.
3, c.p.c.
***
2. In via preliminare, l'eccezione di nullità
dell'opposizione, come formulata dall'opposto, non merita accoglimento.
2.1. Nella specie, secondo quanto espresso da parte opposta, le difese svolte nell'opposizione risultano a tal punto generiche da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento, con la conseguenza che ben può equipararsi la forma di nullità processuale qui verificatasi a quella contemplata dall'art. 163, n. 4,
c.p.c., ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria, mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (c.d. causa petendi).
L'eccezione è infondata.
pag. 6/20 Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr., tra le altre,
Cass. n. 7545/2003); da ciò consegue che l'atto di opposizione deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto, di cui all'art. 163, c. 3,
n.4, c.p.c.
Infatti, l'atto di opposizione, se si prescinde da tali requisiti formali, è equiparabile (proprio in quanto trattasi della prima difesa dell'asserito debitore e cioè
di colui contro cui viene esercitata l'azione di condanna)
ad una comparsa di risposta, a meno che non sia proposta una domanda riconvenzionale, per cui il contenuto (qualora detta domanda riconvenzionale non venga proposta) è
costituito solo dalle difese e dalle eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio
(ex art. 167 c.p.c.) (in tal senso, ex multis, Cass.,
sent. n. 22528/2006).
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, esclude pag. 7/20 l'equiparabilità – sotto tale aspetto - tra atto di citazione introduttivo di un giudizio a cognizione piena e atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo;
e ciò avuto riguardo alla posizione di convenuto sostanziale che riveste l'opponente, considerando che il decreto ingiuntivo viene emesso sulla base di fatti circostanziati, per lo più accompagnati da documenti a supporto.
Ne consegue che un'eventuale contestazione generica di questi fatti rileverà in punto di infondatezza dell'opposizione, non già di inammissibilità della stessa ai sensi della norma sopra citata.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
La questione oggetto di controversia muove dalla realizzazione di vari interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati all'efficientamento energetico e strutturale nell'ambito del c.d. eseguiti Parte_2
da nei confronti di diversi committenti Parte_1
privati. Al riguardo, ha sostenuto, Controparte_1
sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, di aver contribuito, mediante la propria attività professionale,
alla realizzazione di tali opere, in qualità di progettista e di direttore dei lavori, vantando un credito nei confronti della società opponente di euro 404.993,88,
quale corrispettivo per le prestazioni rese.
In particolare, l'odierno opposto ha allegato come la pag. 8/20 società opponente, operando quale General Contractor,
secondo lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza, abbia sottoscritto numerosi contratti con committenti privati, aventi ad oggetto, per l'appunto,
l'esecuzione delle lavorazioni previste dal Superbonus 110
(c.d. interventi trainati e trainanti), con il coinvolgimento di figure professionali esterne, tra cui lo stesso . Controparte_1
Tanto ha comportato – in tesi – che, mediante il meccanismo dello sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n.
34/2020, tutte le spese tecniche, ivi comprese quelle di progettazione e di direzione dei lavori, così come esposte dalla società opponente nelle fatture emesse nei confronti dei committenti, sono state liquidate direttamente da questi ultimi all'impresa. Incombeva poi sulla società
appaltatrice – odierna opponente – versare i compensi ai professionisti coinvolti nella realizzazione delle opere in questione, per quote di rispettiva spettanza, obbligo,
quest'ultimo, mai assolto dalla società opponente nei confronti del professionista opposto.
4. A fronte di tali puntuali allegazioni, la società
opponente si è difesa eccependo:
a) che nessun incarico è mai stato conferito dalla a quale tecnico Parte_1 Controparte_1
incaricato delle opere di ristrutturazione per cui è
causa; l'opponente, infatti, sarebbe stato incaricato pag. 9/20 direttamente dai committenti per svolgere unicamente attività di direzione dei lavori e non di progettazione.
b) che la documentazione prodotta con il ricorso monitorio non era idonea a provare il credito vantato dall'odierno opposto;
c) l'assenza di prova in ordine agli importi quantificati dall'opposto.
5. L'eccezione sub a) non può essere accolta.
Va premesso come , a fronte delle puntuali Parte_1
allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo,
non abbia in alcun modo contestato di avere assunto la veste di General Contractor nell'ambito dell'operazione economica ampiamente descritta in atti ed attraverso la quale l'appaltatrice – odierna società opponente – è stata pagata per le prestazioni eseguite da tutti gli operatori economici impegnati nei cantieri di cui si discute,
mediante lo sconto in fattura ex art. 121 D.L. 34 del
2020.
Anche tale ultima circostanza (allegata da parte opposta alle pagg. 5, 6 ed 8 del ricorso monitorio), vale a dire che il credito vantato dalla società opponente nei confronti dei committenti è stato soddisfatto mediante sconto in fattura, non è stata contestata.
Ne consegue come debba ritenersi pacifico il fatto che nella realizzazione degli interventi Parte_1
agevolabili di cui al Superbonus 110, abbia operato, quale pag. 10/20 General Contractor, secondo lo schema contrattuale descritto da parte opposta.
In ambito pubblicistico, la normativa di riferimento
(art. 194 del d.lgs. n. 50/2016 - oggi sostituito dall'art. 204 del d.lgs. n. 36/2023, c.d. Nuovo Codice
Appalti) individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti, essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il corretto espletamento dell'opera commissionata.
Al contrario, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l'attività di contraente generale è ordinariamente disciplinata nell'ambito dell'autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici intercorrenti tra il committente/beneficiario delle agevolazioni (nell'ipotesi in esame, il c.d. Superbonus 110) e le imprese e/o i professionisti.
Nel caso concreto, deve ritenersi dimostrato (in quanto non contestato) che le parti coinvolte nell'attività di ristrutturazione in questione abbiano operato mediante uno schema contrattuale atipico, ormai diffuso nella prassi commerciale, operante secondo il meccanismo sopra esposto.
Più nello specifico, il rapporto giuridico in questione pag. 11/20 si inserisce nell'ambito del c.d. “Superbonus 110”, quale agevolazione fiscale regolamentata dall'art. 119 del D.L.
n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che consentiva di ottenere la detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e di consolidamento statico (c.d. effettuati su CP_3
unità immobiliari residenziali.
In tale contesto, pacifico ed incontestato è il fatto che i committenti privati/beneficiari delle agevolazioni si sono avvalsi della società opponente per la realizzazione delle opere, la quale ha operato – in virtù
di mandato senza rappresentanza - come contraente generale, rapportandosi, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, da un lato, con i committenti e,
dall'altro, con tutti i professionisti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell'intervento stesso.
Altrettanto pacifico e non contestato, come visto, è
che: - la società appaltatrice ha soddisfatto il proprio credito nei confronti dei committenti mediante il meccanismo dello sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n.
34/2020; - le fatture emesse dalla società opponente includevano anche i compensi per le prestazioni tecnico/professionali realizzate dal GE. CP_1
Al contrario, ciò su cui controvertono le parti è
l'avvenuto conferimento da parte di Parte_1
pag. 12/20 dell'incarico tecnico presuntivamente prestato dall'opposto con riferimento alle opere di cui al c.d.
(eccezione sopra indicata come sub a) di Parte_2
parte opponente).
La questione è assolutamente irrilevante, atteso che nello schema sopra delineato non assume alcuna importanza che l'incarico ai professionisti sia stato conferito dai committenti o dal general contractor, comunque chiamato a pagare i professionisti medesimi dopo essersi avvalso delle prestazioni dei professionisti ed aver ottenuto il pagamento dai committenti.
Ciò che rileva è che le prestazioni sono state eseguite dal GE. . CP_1
Su tale ultimo punto la contestazione è risultata infondata e comunque generica.
Infatti, nell'affermare che l'opposto è stato incaricato direttamente dai committenti (circostanza irrilevante come visto) la società opposta ha aggiunto che tale incarico riguardava solamente la direzione dei lavori e non la progettazione.
Tale contestazione è infondata in quanto in diversi contratti stipulati tra la società appaltatrice e i committenti emerge come l'incarico conferito al GE.
riguardava anche la progettazione e non CP_1
solamente la direzione dei lavori. In particolare, nei contratti di cui ai doc. n. 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del pag. 13/20 fascicolo di parte opposta, nella parte relativa alle
“disposizioni finali”, si fa esplicito riferimento a
“STUDIO CBN” e al GE. quali Controparte_1
progettisti delle opere;
quest'ultimo, peraltro, anche designato quale “Direttore dei Lavori e responsabile di
tutta la pratica”. L'opposto, poi, è indicato nei contratti di cui ai doc. n. 1 e 5 quale direttore di cantiere e nel contratto n. 9 quale Direttore dei Lavori
e responsabile della pratica (doc. n. 9).
La contestazione in questione è altresì generica.
In punto di diritto, infatti, va detto che una circostanza puntualmente allegata può ritenersi provata ove non specificamente contestata. La contestazione,
dunque, per escludere che il Giudice valuti come provato un fatto deve essere specifica. A fronte dell'affermazione dell'opposto di avere curato la progettazione,
affermazione circostanziata e supportata da diversa documentazione tra cui i contratti stipulati dalle parti e da ultimo la diffida del 28.10.2024 (dove il committente
Condomino via Arno espressamente afferma che al GE.
era stata affidata la progettazione e la CP_1
direzione del lavori), costituiva onere di parte opposta indicare specificamente sia per quale rapporto l'opposto,
a cui era conferito l'incarico di direttore dei lavori,
non aveva curato anche la progettazione, sia il professionista che aveva svolto tale attività in luogo del pag. 14/20 GE. ; indicazioni che parte opposta era CP_1
onerata dall'effettuare per fornire di qualche concretezza la contestazione proposta. Viceversa, la società opponente si è limitata ad allegare, in termini assolutamente generici e per nulla circostanziati (peraltro precedendo la relativa affermazione dalla locuzione dubitativa “per quanto risulta alla società opponente”), che per tutti i rapporti (il che - come visto - non corrisponde al vero)
il GE. è stato incaricato solo di svolgere CP_1
attività di direzione dei lavori. Affermazione, peraltro,
che di per sé non esclude che il GE. CP_1
prescindendo da un formale incarico, abbia poi effettivamente curato la progettazione delle opere.
Dunque, deve ritenersi provato, perché non specificamente contestato, che il GE. ha CP_1
eseguito le prestazioni oggetto di causa.
L'opposto, poi, ha prodotto diversa documentazione contabile a supporto del proprio credito.
Sul punto, è necessario operare una distinzione tra: i)
gli interventi relativi al cd. Ecobonus, per i quali - in virtù dell'art.119, comma 13, lett. a) del D.L. 34/2020 -
i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione a tali interventi agevolati e per i quali una pag. 15/20 copia dell'asseverazione è trasmessa ad
[...]
ii) gli interventi Controparte_4
relativi al cd. Sismabonus, per i quali - in virtù
dell'art.119, comma 13, lett. b) del D.L. 34/2020 -
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, senza necessità di invio ad alcun ente.
In riferimento al primo ordine di interventi, la difesa di parte opposta ha prodotto le asseverazioni, i SAL e le relative fatture emesse da mentre, in Parte_1
riferimento al secondo ordine di interventi, sono stati prodotti i soli SAL. Da tale documentazione risultano, per entrambe le tipologie di interventi: a) il valore complessivo dei lavori a preventivo e quello dei lavori effettivamente realizzati e contabilizzati al momento della presentazione delle asseverazioni;
b) il valore delle spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla direzione lavori;
c) la circostanza che nel valore dei lavori realizzati erano incluse le spese tecniche.
Gli importi di cui alle fatture emesse dalla società
opposta per le pratiche relative all'Ecobonus
corrispondono alle somme indicate nei SAL predisposti dal professionista opposto, nell'ambito dei quali sono pag. 16/20 comprese anche le spese per l'attività svolta dai professionisti. In questo modo, anche volendo prescindere dalla non contestazione delle circostanze poste a fondamento del credito (vale a dire che la società
opponente ha assunto il ruolo di general contractor, che l'opposto ha eseguito le prestazioni allegate e che la società opposta ha esposto tali prestazioni nelle fatture emesse nei confronti dei committenti), può dirsi provata la parte di credito vantato dai professionisti con riferimento alla pratica ecobonus.
Infine, nella diffida del 28.10.2024 (documento che può
essere apprezzato dal Tribunale in quanto la sua produzione è risultata ammissibile, atteso che lo stesso è
stato formato dopo lo spirare dei termini istruttori) il committente Condomino via Arno espressamente afferma che al GE. era stata affidata la progettazione e CP_1
la direzione dei lavori. Inoltre, nello stesso documento si legge che a conclusione degli interventi di efficientamento energetico, la ha emesso nei Pt_1
confronti della committenza una serie di fatture tra cui,
in particolare, la numero 22 del 14.12.2021 per €
178.783,00 e la numero 29 del 31.1.2022 per € 114.808,69,
che corrispondono alle medesime fatture prodotte in sede monitoria e allegate alla comparsa di costituzione e risposta quale doc. 11; infine, per indicazione del legale del Condominio di Via Arno 94, l'intero importo del pag. 17/20 corrispettivo è stato tutto integralmente corrisposto all'impresa appaltatrice , per effetto della Pt_1
cessione del credito di imposta nella misura del 110%
“come previsto per legge”, dunque, senza alcun ulteriore onere economico nei confronti dei professionisti coinvolti, tra cui il GE. , che avrebbero CP_1
dovuto ottenere i propri maturati compensi direttamente dal Gener Contractor.
6. A fronte di quanto sin qui detto, irrilevanti sono le eccezioni sub b) e c). Nel momento in cui la società
opposta ha fatto propri i SAL mediante l'emissione – nei confronti dei committenti - di fatture dai corrispondenti importi, ottenendo, sulla base dei medesimi il pagamento di quanto dovuto, deve ritenersi accettato da parte opponente il compenso esposto anche dal punto di vista della sua quantificazione.
Peraltro, anche su tale punto la contestazione risulta generica e per nulla circostanziata, come tale inidonea a ritenere non ammessi i fatti posti da parte opposta a fondamento della propria pretesa creditoria.
6.1. Con l'atto di opposizione e nelle memorie successive parte opponente insiste nell'affermare che parte opposta non ha offerto la prova del proprio credito.
Tale eccezione non è idonea a ritenere contestati i fatti posti dall'opposto alla base della propria pretesa creditoria, atteso che, secondo condivisibile insegnamento pag. 18/20 della Corte di Cassazione, ord. 17889 del 2020, “in
materia di prova civile, la generica deduzione di assenza
di prova senza negazione del fatto storico non è
equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.”
7. Infine, con riferimento alla scrittura transattiva prodotta in atti e formata nel corso del giudizio, la stessa deve ritenersi risolta di diritto in forza di quanto previsto dall'art. 5 della medesima scrittura, non essendo contestato il mancato rispetto degli accordi in ordine al pagamento delle diverse rate.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigetta ed il provvedimento monitorio confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente,
ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1485 del 2024 sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_3
, così provvede: Controparte_1
1)- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 552/2024 del 22.2.2024, emesso dal
Tribunale di Perugia, che dichiarata esecutivo;
2)- condanna a Parte_1
corrispondere a a titolo di rimborso Controparte_1
delle spese di lite, la somma di euro 11.299,00 per pag. 19/20 compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA.
Perugia, il 22.7.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 20/20
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1485 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Manuela Pula;
opponente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Chiara Egle Orsini;
opposto
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.
CONCLUSIONI:
Per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inesistenza
e l'illegittimità del credito azionato dal GE.
[...]
nei confronti della società opponente, per CP_1
tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e/o
comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, come
meglio descritto in epigrafe, per insussistenza della
pretesa creditoria e/o per carenza di prova del decreto
ingiuntivo, nonché in ogni caso rigettare le richieste
avanzate dal ricorrente/opposto poiché infondate in fatto
ed in diritto, tenendo indenne la società opponente da
qualsivoglia avversa pretesa creditoria. Con vittoria di
spese e compensi professionali del presente giudizio.”;
Per parte opposta: “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta,
accogliere le seguenti istanze: In via preliminare:
- concedere, mediante la fissazione di apposita udienza
anteriore rispetto a quella indicata dall'opponente in
citazione, la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., stante
l'omessa allegazione da parte della debitrice di
qualsivoglia prova scritta o di pronta soluzione a
fondamento della spiegata opposizione, nonché alla luce
della natura assolutamente dilatoria della stessa;
In via
pregiudiziale: - accertare e dichiarare, per le ragioni di
cui in narrativa, l'opposizione proposta dalla debitrice,
nulla ai sensi degli artt. Parte_1
163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c., e per
l'effetto, dichiarare l'opposizione inammissibile e/o
improcedibile ai sensi degli artt. 641 e 645 c.p.c.; Nel
pag. 2/20 merito: - respingere, poiché infondata sotto ogni profilo,
l'opposizione promossa dalla debitrice, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 260/2024 emesso da
codesto Tribunale nel procedimento R.G. 552/2024; -
confermare integralmente, per l'effetto di quanto sopra
disposto, il decreto ingiuntivo opposto e condannare la
al pagamento integrale della somma ingiunta Parte_1
per le causali e i titoli indicati, oltre agli interessi
di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 fino all'effettivo
soddisfo; - in ogni caso con vittoria delle spese
processuali, comprensive di anticipazioni e compensi
professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il
[...]
provvedimento monitorio n. 552/2024 del 22.2.2024, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto alla medesima società
opponente il pagamento della somma di euro 404.993,88
oltre interessi ed accessori, in favore di
[...]
per compensi professionali. CP_1
1.1 A fondamento dell'opposizione proposta, la società
opponente allegava:
- che, negli anni 2021/2022, Parte_1
sottoscriveva vari contratti con committenti privati,
finalizzati alla realizzazione, su singole unità
pag. 3/20 immobiliari o su edifici condominiali, delle lavorazioni previste dal Superbonus 110;
- che, secondo la tesi offerta dall'opposto, lo stesso veniva incaricato di eseguire adempimenti tecnici con riferimento alle suddette lavorazioni;
- che, tuttavia, nessun incarico era stato conferito dalla a Parte_1 Controparte_2
- che, invero, l'opposto era stato incaricato dai singoli committenti di svolgere esclusivamente attività di direzione dei lavori;
- che la prova del credito vantato dall'opposto era,
comunque, totalmente mancante;
- che il quantum azionato con il provvedimento monitorio opposto era, inoltre, spropositato, risultando pari a ben il 25% del prezzo dell'appalto;
- che, in considerazione delle fondate contestazioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo doveva ritenersi illegittimo e, come tale, doveva essere revocato.
1.2. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del provvedimento monitorio opposto,
rappresentando:
- che, in via preliminare, l'opposizione doveva ritenersi nulla, difettando dei requisiti minimi di specificità richiesti dal combinato disposto degli artt.
163, c. 3, n.
3-4 e 164, c. 4 c.p.c.;
pag. 4/20 - che, nel merito, ai fini della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia per cui è causa,
contrariamente a quanto eccepito dalla società opponente,
la stessa società aveva incaricato varie figure professionali, tra cui in qualità di Controparte_1
progettista e di direttore dei lavori;
- che la , nella realizzazione delle opere in Pt_1
oggetto, aveva operato quale General Contractor,
attraverso il conferimento di un mandato senza rappresentanza da parte dei committenti, in base al quale tutte le spese tecniche (ivi comprese quelle di progettazione e direzione dei lavori) sarebbero state liquidate direttamente dai committenti all'impresa e da quest'ultima versate, per le quote di relativa spettanza,
ai professionisti coinvolti nell'intervento, esonerando così i beneficiari della detrazione fiscale da ogni ulteriore onere economico;
- che l'importo delle spese tecniche per la realizzazione delle opere in oggetto risultava, ad oggi,
incassato dalla mediante il meccanismo Parte_1
dello sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n. 34/2020,
ma non liquidato ai professionisti coinvolti nella fase di progettazione e di direzione dei lavori, tra cui l'odierno opposto;
- che, pertanto, sussisteva l'obbligo in capo a Pt_1
di corrispondere, in favore dell'opposto, le somme
[...]
pag. 5/20 allo stesso dovute per l'attività professionale svolta;
- che il credito azionato mediante il provvedimento monitorio in oggetto doveva dirsi correttamente provato e,
ad ogni modo, non sufficientemente contestato dalla società opponente;
- che, infatti, si era limitata a Parte_1
generiche contestazioni circa la debenza del credito,
peraltro infondate.
1.3. All'udienza del 9.7.2025, esaurita la discussione orale della causa, il Tribunale riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies, c.
3, c.p.c.
***
2. In via preliminare, l'eccezione di nullità
dell'opposizione, come formulata dall'opposto, non merita accoglimento.
2.1. Nella specie, secondo quanto espresso da parte opposta, le difese svolte nell'opposizione risultano a tal punto generiche da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento, con la conseguenza che ben può equipararsi la forma di nullità processuale qui verificatasi a quella contemplata dall'art. 163, n. 4,
c.p.c., ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria, mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (c.d. causa petendi).
L'eccezione è infondata.
pag. 6/20 Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr., tra le altre,
Cass. n. 7545/2003); da ciò consegue che l'atto di opposizione deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto, di cui all'art. 163, c. 3,
n.4, c.p.c.
Infatti, l'atto di opposizione, se si prescinde da tali requisiti formali, è equiparabile (proprio in quanto trattasi della prima difesa dell'asserito debitore e cioè
di colui contro cui viene esercitata l'azione di condanna)
ad una comparsa di risposta, a meno che non sia proposta una domanda riconvenzionale, per cui il contenuto (qualora detta domanda riconvenzionale non venga proposta) è
costituito solo dalle difese e dalle eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio
(ex art. 167 c.p.c.) (in tal senso, ex multis, Cass.,
sent. n. 22528/2006).
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, esclude pag. 7/20 l'equiparabilità – sotto tale aspetto - tra atto di citazione introduttivo di un giudizio a cognizione piena e atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo;
e ciò avuto riguardo alla posizione di convenuto sostanziale che riveste l'opponente, considerando che il decreto ingiuntivo viene emesso sulla base di fatti circostanziati, per lo più accompagnati da documenti a supporto.
Ne consegue che un'eventuale contestazione generica di questi fatti rileverà in punto di infondatezza dell'opposizione, non già di inammissibilità della stessa ai sensi della norma sopra citata.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
La questione oggetto di controversia muove dalla realizzazione di vari interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati all'efficientamento energetico e strutturale nell'ambito del c.d. eseguiti Parte_2
da nei confronti di diversi committenti Parte_1
privati. Al riguardo, ha sostenuto, Controparte_1
sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, di aver contribuito, mediante la propria attività professionale,
alla realizzazione di tali opere, in qualità di progettista e di direttore dei lavori, vantando un credito nei confronti della società opponente di euro 404.993,88,
quale corrispettivo per le prestazioni rese.
In particolare, l'odierno opposto ha allegato come la pag. 8/20 società opponente, operando quale General Contractor,
secondo lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza, abbia sottoscritto numerosi contratti con committenti privati, aventi ad oggetto, per l'appunto,
l'esecuzione delle lavorazioni previste dal Superbonus 110
(c.d. interventi trainati e trainanti), con il coinvolgimento di figure professionali esterne, tra cui lo stesso . Controparte_1
Tanto ha comportato – in tesi – che, mediante il meccanismo dello sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n.
34/2020, tutte le spese tecniche, ivi comprese quelle di progettazione e di direzione dei lavori, così come esposte dalla società opponente nelle fatture emesse nei confronti dei committenti, sono state liquidate direttamente da questi ultimi all'impresa. Incombeva poi sulla società
appaltatrice – odierna opponente – versare i compensi ai professionisti coinvolti nella realizzazione delle opere in questione, per quote di rispettiva spettanza, obbligo,
quest'ultimo, mai assolto dalla società opponente nei confronti del professionista opposto.
4. A fronte di tali puntuali allegazioni, la società
opponente si è difesa eccependo:
a) che nessun incarico è mai stato conferito dalla a quale tecnico Parte_1 Controparte_1
incaricato delle opere di ristrutturazione per cui è
causa; l'opponente, infatti, sarebbe stato incaricato pag. 9/20 direttamente dai committenti per svolgere unicamente attività di direzione dei lavori e non di progettazione.
b) che la documentazione prodotta con il ricorso monitorio non era idonea a provare il credito vantato dall'odierno opposto;
c) l'assenza di prova in ordine agli importi quantificati dall'opposto.
5. L'eccezione sub a) non può essere accolta.
Va premesso come , a fronte delle puntuali Parte_1
allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo,
non abbia in alcun modo contestato di avere assunto la veste di General Contractor nell'ambito dell'operazione economica ampiamente descritta in atti ed attraverso la quale l'appaltatrice – odierna società opponente – è stata pagata per le prestazioni eseguite da tutti gli operatori economici impegnati nei cantieri di cui si discute,
mediante lo sconto in fattura ex art. 121 D.L. 34 del
2020.
Anche tale ultima circostanza (allegata da parte opposta alle pagg. 5, 6 ed 8 del ricorso monitorio), vale a dire che il credito vantato dalla società opponente nei confronti dei committenti è stato soddisfatto mediante sconto in fattura, non è stata contestata.
Ne consegue come debba ritenersi pacifico il fatto che nella realizzazione degli interventi Parte_1
agevolabili di cui al Superbonus 110, abbia operato, quale pag. 10/20 General Contractor, secondo lo schema contrattuale descritto da parte opposta.
In ambito pubblicistico, la normativa di riferimento
(art. 194 del d.lgs. n. 50/2016 - oggi sostituito dall'art. 204 del d.lgs. n. 36/2023, c.d. Nuovo Codice
Appalti) individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti, essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il corretto espletamento dell'opera commissionata.
Al contrario, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l'attività di contraente generale è ordinariamente disciplinata nell'ambito dell'autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici intercorrenti tra il committente/beneficiario delle agevolazioni (nell'ipotesi in esame, il c.d. Superbonus 110) e le imprese e/o i professionisti.
Nel caso concreto, deve ritenersi dimostrato (in quanto non contestato) che le parti coinvolte nell'attività di ristrutturazione in questione abbiano operato mediante uno schema contrattuale atipico, ormai diffuso nella prassi commerciale, operante secondo il meccanismo sopra esposto.
Più nello specifico, il rapporto giuridico in questione pag. 11/20 si inserisce nell'ambito del c.d. “Superbonus 110”, quale agevolazione fiscale regolamentata dall'art. 119 del D.L.
n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che consentiva di ottenere la detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e di consolidamento statico (c.d. effettuati su CP_3
unità immobiliari residenziali.
In tale contesto, pacifico ed incontestato è il fatto che i committenti privati/beneficiari delle agevolazioni si sono avvalsi della società opponente per la realizzazione delle opere, la quale ha operato – in virtù
di mandato senza rappresentanza - come contraente generale, rapportandosi, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, da un lato, con i committenti e,
dall'altro, con tutti i professionisti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell'intervento stesso.
Altrettanto pacifico e non contestato, come visto, è
che: - la società appaltatrice ha soddisfatto il proprio credito nei confronti dei committenti mediante il meccanismo dello sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n.
34/2020; - le fatture emesse dalla società opponente includevano anche i compensi per le prestazioni tecnico/professionali realizzate dal GE. CP_1
Al contrario, ciò su cui controvertono le parti è
l'avvenuto conferimento da parte di Parte_1
pag. 12/20 dell'incarico tecnico presuntivamente prestato dall'opposto con riferimento alle opere di cui al c.d.
(eccezione sopra indicata come sub a) di Parte_2
parte opponente).
La questione è assolutamente irrilevante, atteso che nello schema sopra delineato non assume alcuna importanza che l'incarico ai professionisti sia stato conferito dai committenti o dal general contractor, comunque chiamato a pagare i professionisti medesimi dopo essersi avvalso delle prestazioni dei professionisti ed aver ottenuto il pagamento dai committenti.
Ciò che rileva è che le prestazioni sono state eseguite dal GE. . CP_1
Su tale ultimo punto la contestazione è risultata infondata e comunque generica.
Infatti, nell'affermare che l'opposto è stato incaricato direttamente dai committenti (circostanza irrilevante come visto) la società opposta ha aggiunto che tale incarico riguardava solamente la direzione dei lavori e non la progettazione.
Tale contestazione è infondata in quanto in diversi contratti stipulati tra la società appaltatrice e i committenti emerge come l'incarico conferito al GE.
riguardava anche la progettazione e non CP_1
solamente la direzione dei lavori. In particolare, nei contratti di cui ai doc. n. 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del pag. 13/20 fascicolo di parte opposta, nella parte relativa alle
“disposizioni finali”, si fa esplicito riferimento a
“STUDIO CBN” e al GE. quali Controparte_1
progettisti delle opere;
quest'ultimo, peraltro, anche designato quale “Direttore dei Lavori e responsabile di
tutta la pratica”. L'opposto, poi, è indicato nei contratti di cui ai doc. n. 1 e 5 quale direttore di cantiere e nel contratto n. 9 quale Direttore dei Lavori
e responsabile della pratica (doc. n. 9).
La contestazione in questione è altresì generica.
In punto di diritto, infatti, va detto che una circostanza puntualmente allegata può ritenersi provata ove non specificamente contestata. La contestazione,
dunque, per escludere che il Giudice valuti come provato un fatto deve essere specifica. A fronte dell'affermazione dell'opposto di avere curato la progettazione,
affermazione circostanziata e supportata da diversa documentazione tra cui i contratti stipulati dalle parti e da ultimo la diffida del 28.10.2024 (dove il committente
Condomino via Arno espressamente afferma che al GE.
era stata affidata la progettazione e la CP_1
direzione del lavori), costituiva onere di parte opposta indicare specificamente sia per quale rapporto l'opposto,
a cui era conferito l'incarico di direttore dei lavori,
non aveva curato anche la progettazione, sia il professionista che aveva svolto tale attività in luogo del pag. 14/20 GE. ; indicazioni che parte opposta era CP_1
onerata dall'effettuare per fornire di qualche concretezza la contestazione proposta. Viceversa, la società opponente si è limitata ad allegare, in termini assolutamente generici e per nulla circostanziati (peraltro precedendo la relativa affermazione dalla locuzione dubitativa “per quanto risulta alla società opponente”), che per tutti i rapporti (il che - come visto - non corrisponde al vero)
il GE. è stato incaricato solo di svolgere CP_1
attività di direzione dei lavori. Affermazione, peraltro,
che di per sé non esclude che il GE. CP_1
prescindendo da un formale incarico, abbia poi effettivamente curato la progettazione delle opere.
Dunque, deve ritenersi provato, perché non specificamente contestato, che il GE. ha CP_1
eseguito le prestazioni oggetto di causa.
L'opposto, poi, ha prodotto diversa documentazione contabile a supporto del proprio credito.
Sul punto, è necessario operare una distinzione tra: i)
gli interventi relativi al cd. Ecobonus, per i quali - in virtù dell'art.119, comma 13, lett. a) del D.L. 34/2020 -
i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione a tali interventi agevolati e per i quali una pag. 15/20 copia dell'asseverazione è trasmessa ad
[...]
ii) gli interventi Controparte_4
relativi al cd. Sismabonus, per i quali - in virtù
dell'art.119, comma 13, lett. b) del D.L. 34/2020 -
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, senza necessità di invio ad alcun ente.
In riferimento al primo ordine di interventi, la difesa di parte opposta ha prodotto le asseverazioni, i SAL e le relative fatture emesse da mentre, in Parte_1
riferimento al secondo ordine di interventi, sono stati prodotti i soli SAL. Da tale documentazione risultano, per entrambe le tipologie di interventi: a) il valore complessivo dei lavori a preventivo e quello dei lavori effettivamente realizzati e contabilizzati al momento della presentazione delle asseverazioni;
b) il valore delle spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla direzione lavori;
c) la circostanza che nel valore dei lavori realizzati erano incluse le spese tecniche.
Gli importi di cui alle fatture emesse dalla società
opposta per le pratiche relative all'Ecobonus
corrispondono alle somme indicate nei SAL predisposti dal professionista opposto, nell'ambito dei quali sono pag. 16/20 comprese anche le spese per l'attività svolta dai professionisti. In questo modo, anche volendo prescindere dalla non contestazione delle circostanze poste a fondamento del credito (vale a dire che la società
opponente ha assunto il ruolo di general contractor, che l'opposto ha eseguito le prestazioni allegate e che la società opposta ha esposto tali prestazioni nelle fatture emesse nei confronti dei committenti), può dirsi provata la parte di credito vantato dai professionisti con riferimento alla pratica ecobonus.
Infine, nella diffida del 28.10.2024 (documento che può
essere apprezzato dal Tribunale in quanto la sua produzione è risultata ammissibile, atteso che lo stesso è
stato formato dopo lo spirare dei termini istruttori) il committente Condomino via Arno espressamente afferma che al GE. era stata affidata la progettazione e CP_1
la direzione dei lavori. Inoltre, nello stesso documento si legge che a conclusione degli interventi di efficientamento energetico, la ha emesso nei Pt_1
confronti della committenza una serie di fatture tra cui,
in particolare, la numero 22 del 14.12.2021 per €
178.783,00 e la numero 29 del 31.1.2022 per € 114.808,69,
che corrispondono alle medesime fatture prodotte in sede monitoria e allegate alla comparsa di costituzione e risposta quale doc. 11; infine, per indicazione del legale del Condominio di Via Arno 94, l'intero importo del pag. 17/20 corrispettivo è stato tutto integralmente corrisposto all'impresa appaltatrice , per effetto della Pt_1
cessione del credito di imposta nella misura del 110%
“come previsto per legge”, dunque, senza alcun ulteriore onere economico nei confronti dei professionisti coinvolti, tra cui il GE. , che avrebbero CP_1
dovuto ottenere i propri maturati compensi direttamente dal Gener Contractor.
6. A fronte di quanto sin qui detto, irrilevanti sono le eccezioni sub b) e c). Nel momento in cui la società
opposta ha fatto propri i SAL mediante l'emissione – nei confronti dei committenti - di fatture dai corrispondenti importi, ottenendo, sulla base dei medesimi il pagamento di quanto dovuto, deve ritenersi accettato da parte opponente il compenso esposto anche dal punto di vista della sua quantificazione.
Peraltro, anche su tale punto la contestazione risulta generica e per nulla circostanziata, come tale inidonea a ritenere non ammessi i fatti posti da parte opposta a fondamento della propria pretesa creditoria.
6.1. Con l'atto di opposizione e nelle memorie successive parte opponente insiste nell'affermare che parte opposta non ha offerto la prova del proprio credito.
Tale eccezione non è idonea a ritenere contestati i fatti posti dall'opposto alla base della propria pretesa creditoria, atteso che, secondo condivisibile insegnamento pag. 18/20 della Corte di Cassazione, ord. 17889 del 2020, “in
materia di prova civile, la generica deduzione di assenza
di prova senza negazione del fatto storico non è
equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.”
7. Infine, con riferimento alla scrittura transattiva prodotta in atti e formata nel corso del giudizio, la stessa deve ritenersi risolta di diritto in forza di quanto previsto dall'art. 5 della medesima scrittura, non essendo contestato il mancato rispetto degli accordi in ordine al pagamento delle diverse rate.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigetta ed il provvedimento monitorio confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente,
ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1485 del 2024 sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_3
, così provvede: Controparte_1
1)- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 552/2024 del 22.2.2024, emesso dal
Tribunale di Perugia, che dichiarata esecutivo;
2)- condanna a Parte_1
corrispondere a a titolo di rimborso Controparte_1
delle spese di lite, la somma di euro 11.299,00 per pag. 19/20 compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA.
Perugia, il 22.7.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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