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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa EL Di Maio, nella causa iscritta al N.
18197 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUNA ALESSANDRO ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, con l'Avv. RIZZO
AD IO resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 01.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando
In accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (assegno mensile di invalidità) in quanto invalida nella misura del 78% a far data dal mese di gennaio
2025 nonché portatrice di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 1, Legge 104/92;
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 23/04/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la
1 prestazione richiesta (assegno mensile di invalidità e disabilità ai sensi della legge 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per avere riconosciuto l'assegno mensile di assistenza ma per la sussistenza della disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal CTU.
La causa all'udienza del 01.12.2025 previo deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento .
Premesso che veniva nominato nuovo CTU che alla luce dei rilievi formulati, così concludeva “Il grado complessivo di invalidità con il criterio riduzionistico per le menomazioni non concorrenti porta a riconoscere una percentuale totale pari al 78% tale da poter far riconoscere il diritto all'assegno mensile di invalidità: tale stato invalidante è da considerare stabilizzato sin dal gennaio 2025, epoca dei riscontri specialistici ortopedici prodotti in atti.
La ricorrente è anche da considerare come soggetto portatore di handicap ai sensi comma 1 art. 3 L. 104/92” ;
- rilevato che le conclusioni del CTU, dott. , Persona_1 vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. consulenza in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 01/12/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
EL Di Maio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa EL Di Maio, nella causa iscritta al N.
18197 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUNA ALESSANDRO ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, con l'Avv. RIZZO
AD IO resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 01.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando
In accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (assegno mensile di invalidità) in quanto invalida nella misura del 78% a far data dal mese di gennaio
2025 nonché portatrice di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 1, Legge 104/92;
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 23/04/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la
1 prestazione richiesta (assegno mensile di invalidità e disabilità ai sensi della legge 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per avere riconosciuto l'assegno mensile di assistenza ma per la sussistenza della disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal CTU.
La causa all'udienza del 01.12.2025 previo deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento .
Premesso che veniva nominato nuovo CTU che alla luce dei rilievi formulati, così concludeva “Il grado complessivo di invalidità con il criterio riduzionistico per le menomazioni non concorrenti porta a riconoscere una percentuale totale pari al 78% tale da poter far riconoscere il diritto all'assegno mensile di invalidità: tale stato invalidante è da considerare stabilizzato sin dal gennaio 2025, epoca dei riscontri specialistici ortopedici prodotti in atti.
La ricorrente è anche da considerare come soggetto portatore di handicap ai sensi comma 1 art. 3 L. 104/92” ;
- rilevato che le conclusioni del CTU, dott. , Persona_1 vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. consulenza in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 01/12/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
EL Di Maio
2