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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12999/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Anastasia - Piazza Siano 2 80048 Sant'Anastasia NA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400032666000 IMU
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400069101000 IMU
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Anastasia - Piazza Siano 2 80048 Sant'Anastasia NA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210081927312000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170010642274000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170139738713000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190020534511000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230020900165000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.12999/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava le comunicazioni preventive di fermo amministrativo n.09780202400032666000, notificata il 29.4.2024 per l'importo di €.1.238,41, e n.0978020240069101000, notificata il 15.6.2024 per l'importo di €.543,26, emesse dall'Agenzia delle
Entrate-IO, e relative all'asserito mancato pagamento della Imposta Municipale Unica per le annualità 2010, 2011, 2012, 2014 e 2016, comprensive di sanzioni, per un importo complessivo iscritto al ruolo pari a €.1.781,67, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi degli atti, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. l'illegittimità delle comunicazioni preventive di fermo amministrativo : decadenza dall'azione e prescrizione dell'imposta e delle relative sanzioni;
b. la mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art.50 dpr. n.602/73 ;
c. nel merito: la non debenza delle somme richieste. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IO e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava la ritualità della notifica delle cartelle prodromiche e, conseguentemente l'inammissibilità dell'azione proposta essendosi consolidati i crediti portati dalle stesse;
rilevava, altresì, che al ricorrente era stata anche regolarmente notificata, in data 22.10.2019, la successiva intimazione di pagamento n.09720199031661143000. Riguardo alle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, perché di esclusiva competenza dell'ente impositore, nella specie, il Comune di Sant'Anastasia, che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo. Richiamava la normativa emergenziale che aveva prolungato i termini di prescrizione, per cui ne conseguiva la tardività ed inammissibilità delle eccezioni sollevate;
contrastava gli argomenti ex adverso e concludeva in via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensiva stante la mancata prova dei presupposti di legge, nel merito per l'inammissibilità
o rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite con distrazione al procuratore ex art.93 cpc.
All'udienza fissata per la trattazione, presenti i rappresentanti delle parti e all'esito della discussione, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va disattesa anche l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto.
Parte resistente ha prodotto documentazione atta a contrastare l'eccezione ex adverso, dimostrando la rituale notifica delle cartelle richiamate e poste a fondamento dell'impugnata comunicazione di preavviso, nonché della successiva intimazione di pagamento .
La definitività delle cartelle, non impugnate nei termini, comporta l'infondatezza delle ulteriori eccezioni relative al ruolo, nonché alla decadenza e ai vizi formali perché tardive ed inammissibili, in applicazione di uno dei fermi principi della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E' approdo pacifico di legittimità che gli atti non contestati consolidano il debito, per cui il contribuente nell'impugnare l'atto successivo perde qualsiasi diritto a contestare gli aspetti dell'atto prodromico, anche se la prescrizione era maturata prima della comunicazione, così come non può opporre la mancata o errata notifica della cartella o evidenziarne vizi o irregolarità. La ratio consiste nel ritenere sostanzialmente il silenzio del contribuente come accettazione implicita del debito .
Quanto alla invocata prescrizione del periodo successivo, si osserva che la complessa normativa emergenziale, nella sua totalità, ha differito i termini del periodo di sospensione e nell'insieme i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020/2021 hanno beneficiato di un'ulteriore proroga di ventiquattro mesi;
peraltro la Corte di Cassazione nella pronuncia n.960/2025 ha chiarito che la proroga non è legata esclusivamente all'anno di imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare.
Si aggiunge che il preavviso di fermo non essendo provvedimento decisorio/impositivo della P.A., né direttamente ablatorio, bensì una mera misura cautelare adottata dall'Ente della IO nella fase di esazione tramite ruolo, non è soggetto ad alcun obbligo di motivazione sulla pretesa tributaria portata, essendo sufficiente per relationem al contenuto della cartella di pagamento.
Peraltro, rappresenta solo un atto funzionale a richiamare alla conoscenza del debitore la debenza tributaria e, come tale, non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, quindi l'Ente della
IO non deve nemmeno provvedere alla preventiva notifica dell'avviso ex art.50 dpr.n.602/1973
[cfr. Cass. SS.UU.11087/2010].
Dal diretto esame dell'atto impugnato prodotto in questa sede emergono evidenti le informazioni necessarie riportate per risalire alla pretesa tributaria azionata ed assicurare il diritto di difesa.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Ade/R delle spese di lite liquidate in €.650,00 oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 11 luglio 2025
Il Presidente Est.
RI ES ME
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12999/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Anastasia - Piazza Siano 2 80048 Sant'Anastasia NA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400032666000 IMU
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400069101000 IMU
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Anastasia - Piazza Siano 2 80048 Sant'Anastasia NA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210081927312000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170010642274000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170139738713000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190020534511000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230020900165000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.12999/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava le comunicazioni preventive di fermo amministrativo n.09780202400032666000, notificata il 29.4.2024 per l'importo di €.1.238,41, e n.0978020240069101000, notificata il 15.6.2024 per l'importo di €.543,26, emesse dall'Agenzia delle
Entrate-IO, e relative all'asserito mancato pagamento della Imposta Municipale Unica per le annualità 2010, 2011, 2012, 2014 e 2016, comprensive di sanzioni, per un importo complessivo iscritto al ruolo pari a €.1.781,67, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi degli atti, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. l'illegittimità delle comunicazioni preventive di fermo amministrativo : decadenza dall'azione e prescrizione dell'imposta e delle relative sanzioni;
b. la mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art.50 dpr. n.602/73 ;
c. nel merito: la non debenza delle somme richieste. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IO e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava la ritualità della notifica delle cartelle prodromiche e, conseguentemente l'inammissibilità dell'azione proposta essendosi consolidati i crediti portati dalle stesse;
rilevava, altresì, che al ricorrente era stata anche regolarmente notificata, in data 22.10.2019, la successiva intimazione di pagamento n.09720199031661143000. Riguardo alle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, perché di esclusiva competenza dell'ente impositore, nella specie, il Comune di Sant'Anastasia, che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo. Richiamava la normativa emergenziale che aveva prolungato i termini di prescrizione, per cui ne conseguiva la tardività ed inammissibilità delle eccezioni sollevate;
contrastava gli argomenti ex adverso e concludeva in via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensiva stante la mancata prova dei presupposti di legge, nel merito per l'inammissibilità
o rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite con distrazione al procuratore ex art.93 cpc.
All'udienza fissata per la trattazione, presenti i rappresentanti delle parti e all'esito della discussione, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va disattesa anche l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto.
Parte resistente ha prodotto documentazione atta a contrastare l'eccezione ex adverso, dimostrando la rituale notifica delle cartelle richiamate e poste a fondamento dell'impugnata comunicazione di preavviso, nonché della successiva intimazione di pagamento .
La definitività delle cartelle, non impugnate nei termini, comporta l'infondatezza delle ulteriori eccezioni relative al ruolo, nonché alla decadenza e ai vizi formali perché tardive ed inammissibili, in applicazione di uno dei fermi principi della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E' approdo pacifico di legittimità che gli atti non contestati consolidano il debito, per cui il contribuente nell'impugnare l'atto successivo perde qualsiasi diritto a contestare gli aspetti dell'atto prodromico, anche se la prescrizione era maturata prima della comunicazione, così come non può opporre la mancata o errata notifica della cartella o evidenziarne vizi o irregolarità. La ratio consiste nel ritenere sostanzialmente il silenzio del contribuente come accettazione implicita del debito .
Quanto alla invocata prescrizione del periodo successivo, si osserva che la complessa normativa emergenziale, nella sua totalità, ha differito i termini del periodo di sospensione e nell'insieme i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020/2021 hanno beneficiato di un'ulteriore proroga di ventiquattro mesi;
peraltro la Corte di Cassazione nella pronuncia n.960/2025 ha chiarito che la proroga non è legata esclusivamente all'anno di imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare.
Si aggiunge che il preavviso di fermo non essendo provvedimento decisorio/impositivo della P.A., né direttamente ablatorio, bensì una mera misura cautelare adottata dall'Ente della IO nella fase di esazione tramite ruolo, non è soggetto ad alcun obbligo di motivazione sulla pretesa tributaria portata, essendo sufficiente per relationem al contenuto della cartella di pagamento.
Peraltro, rappresenta solo un atto funzionale a richiamare alla conoscenza del debitore la debenza tributaria e, come tale, non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, quindi l'Ente della
IO non deve nemmeno provvedere alla preventiva notifica dell'avviso ex art.50 dpr.n.602/1973
[cfr. Cass. SS.UU.11087/2010].
Dal diretto esame dell'atto impugnato prodotto in questa sede emergono evidenti le informazioni necessarie riportate per risalire alla pretesa tributaria azionata ed assicurare il diritto di difesa.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Ade/R delle spese di lite liquidate in €.650,00 oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 11 luglio 2025
Il Presidente Est.
RI ES ME