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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1162/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pagamento fattura a saldo corrispettivo appalto.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola P. Sacco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Villa d'Agri, Frazione di Marsicovetere (PZ), alla Piazza T. Morlino n° 13, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
pec indicata in atti;
(opponente)
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Controparte_2
Pagina 1 di 11 Ginefra e Giuseppe Aiello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Massimo Ginefra in Moliterno (Pz) alla Via E. Berlinguer n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22/11/2023; pec indicata in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11/09/2024, le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con decreto n. 234/14, r.g. n. 432/14, emesso e depositato il 19/02/2014, notificato all'ingiunto in data 11/03/2014, il Tribunale di Potenza, su ricorso della ingiungeva a di pagare la somma di Euro 8.641,87 CP_1 Parte_1
per le causali di cui al ricorso oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato,
[...]
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo del quale Parte_1
ne chiedeva la revoca per infondatezza della domanda formulata da parte opposta, nonché condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Pagina 2 di 11 In particolare parte opponente deduceva che nulla era dovuto all'opposta in relazione alle opere a quest'ultima appaltate poiché già interamente pagate per un totale di €. 9.600,00, somma pattuita tra le parti, come da quietanze di pagamento a firma del legale rappresentante dell'opposta depositate in atti, riferite alla fattura n.
4 del 31/12/2013; mentre per ciò che riguardava la fattura n. 5 del 31/12/2013, posta a fondamento dell'ingiunzione opposta, nulla era dovuto poiché le voci incluse erano frutto di una duplicazione di voci già inserite nella fattura n. 4 e, per ciò che attiene la posa in opera della recinzione in giardino con pali in legno e rete metallica,
l'importo non doveva essere quantificato come in fattura n. 5, ma solo in €. 900,00 oltre iva, come da consulenza tecnica di parte depositata, importo comunque corrisposto all'opposta con il pagamento di €. 9.600,00; non dovuti, infine gli importi indicati in fattura n. 5 denominati “lavori in economia” in quanto non eseguiti e comunque definiti genericamente e, pertanto, non individuabili;
contestava infine vizi dell'opera eseguita.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni innanzi esposte, così provvedere: a)- in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 234/14, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per le causali riportate in fattura;
b)- accertata la responsabilità aggravata per lite temeraria condannare la opposta al risarcimento dei danni, da liquidarsi di ufficio ed in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; c)- condannare la opposta al pagamento dei compensi e spese di giudizio.”
Con comparsa depositata in cancelleria in data 02/10/2014 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, infondata in CP_1
fatto e diritto ed avente natura esclusivamente dilatoria, e la conferma del decreto
Pagina 3 di 11 ingiuntivo opposto, previa concessione della relativa provvisoria esecuzione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione con attribuzione.
A fondamento della pretesa creditoria, all'esito della contestazioni di parte opponente, integrava la documentazione già prodotta nella fase monitoria depositando due preventivi datati 08/10/2013 e 12/10/2013, predisposti dalla opposta e indirizzati all'opponente, che, elencando tipologia lavori e costo per singoli gruppi di voci, venivano accettati dall'opponente mediante sottoscrizione in calce dei medesimi;
da detti preventivi risultava un importo a carico dell'opponente di complessivi €. 16.017,00 iva compresa, importo suddiviso nelle fatture del
31/12/2013 n. 4 (€. 8.540,00 iva inclusa), già saldata, e la n. 5 (€. 8.641,87 iva inclusa) rimasta impagata.
A fronte dei preventivi accettati, deduceva, pertanto, l'inadempimento contrattuale dell'opponente ex artt. 1218 e 1176 c.c. poiché le opere eseguite non potevano essere oggetto di nuova stima in quanto per tipologia, dimensione ed importo già concordati;
eccepiva, poi, l'inammissibilità dei denunziati vizi e omesso completamento dell'opera, tra l'altro formulati in maniera generica, per la intervenuta decadenza di cui agli artt. 2226 e 1667 c.c., essendo trascorsi nove mesi dalla consegna e accettazione dell'opera in assenza di contestazione tempestiva, formulata solo con l'atto di opposizione.
Chiedeva, pertanto: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta e di non pronta soluzione;
nel merito il rigetto dell'opposizione per i motivi esposti e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 234/14 (r.g. 432/14); con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione.
Pagina 4 di 11 Non concessa la provvisoria esecuzione, assegnati i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione del deferito interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opposta e delle prove orali richieste.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data
22/11/2023, si costituivano gli avv.ti Massimo Ginefra e Giuseppe Aiello per la società opposta, in sostituzione del precedente difensore avv. Silvana Viola, come da atto di rinuncia al mandato per i motivi ivi dedotti depositato in atti, i quali si riportavano alle difese già in precedenza articolate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Precisate le conclusioni, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/09/2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1. Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla sussistenza dei requisiti e condizioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. e, pertanto, della idoneità o meno della documentazione ai fini dell'emissione dell'ingiunzione opposta, rilevante solo in relazione al governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova
Pagina 5 di 11 degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
2. Passando ad esaminare l'opposizione nel merito, va rilevato che parte opponente ha contestato la fattura posta alla base del decreto ingiuntivo (n. 5 del
31/12/2013) deducendo l'avvenuto pagamento delle opere appaltate alla opposta mediante versamento della somma di €. 9.600,00, a saldo della fattura n. 4 del
31/12/2013 ed a pagamento della recinzione eseguita con pali e rete metallica;
per cui nulla doveva l'opponente alla opposta in quanto la fattura n. 5 conteneva una duplicazione dei lavori già inclusi nella fattura n. 4 saldata (piantumazione alberi da frutta ed alberi di vite), una errata valutazione economica della recinzione eseguita
(pari ad €. 900,00, come da perizia di parte depositata, e non ad €. 3.800,00), ed un riferimento a lavori in economia non ben definiti e, comunque, non oggetto di appalto e non eseguiti.
All'esito delle contestazioni di parte opponente, appare opportuno richiamare l'unanime orientamento giurisprudenziale in base al quale “la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa
l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex multis, Cass. nn. 15383/10 e
9593/2004), di talchè, contestatone in giudizio l'importo, incombe sull'emittente
l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. Tale regola non varia allorchè il debitore convenuto, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa ed inferiore somma dovuta.
Infatti, poiché le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell'aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili (come si desume dall'art. 2734 c.c. in materia di confessione), e inidonee a invertire l'onere
Pagina 6 di 11 della prova (cfr. Cass. nn. 25273/08 e 23637/04) secondo le rispettive aree di pertinenza che l'art. 2697 c.c. assegna ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, resta pur sempre a carico dell'attore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta.” (Cass. Civ., Sez. II, 10/10/2011 n. 20802).
2.1 Ciò detto, all'esito delle eccezioni mosse da parte opponente, risultando irrilevante ai fini probatori la fattura posta a fondamento del decreto opposto, la ha integrato la documentazione monitoria, nella cui fase la fattura può CP_1
essere ritenuta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, fornendo prova del rapporto sottostante l'emissione delle fatture nn. 4 e 5 del 31/12/2013 ed in base al quale questo Giudice deve valutare l'esistenza e l'entità dell'eventuale credito asseritamente vantato dalla opposta.
Ciò precisato, all'esito della integrazione documentale predetta, va rilevato che la pretesa creditoria si fonda su un contratto di appalto, stipulato ex art. 1326 c.c., ovvero a formazione progressiva, nel senso che alla proposta della società opposta, costituita dai preventivi prodotti in giudizio dell'8/10/2013 e 12/10/2013, è seguita la sottoscrizione del committente per accettazione;
tra l'altro la sottoscrizione della proposta (nel caso di specie i preventivi) che contenga gli elementi essenziali del negozio a cui è stato dato seguito nell'esecuzione delle opere, deve essere intesa comunque come accettazione, in ogni caso, per quel che qui interessa, espressa con la avvenuta sottoscrizione in calce (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 9039 del
19/04/2006).
I preventivi, facenti parte di un unico incarico, considerato lo stretto tempo intercorrente tra gli stessi (in tal senso si veda Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 18185 del
25/08/2014, che ribadisce che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c. la proposta, ove formulata per iscritto non necessariamente deve essere contenuta in
Pagina 7 di 11 un solo documento), al momento dell'accettazione, acquistano natura di accordo contrattuale, con la conseguenza che tra proponente e committente accettante, sorgono reciproche obbligazioni alle quali devono attenersi, ovvero l'esecuzione e realizzazione delle opere appaltate nei termini e modalità ivi prescritte in cambio di un corrispettivo anch'esso indicato in contratto, non più modificabili unilateralmente.
2.2 Esaminando pertanto i preventivi depositati in atti, accettati dalla parte opponente, va rilevato che negli stessi risultano espressamente indicate le opere da eseguirsi con i relativi prezzi concordati, cui, per i principi espressi, le parti devono attenersi in quanto condizioni irrevocabili anche nel prezzo (irrilevante pertanto la perizia di parte depositata).
Tuttavia, dall'esame del preventivo datato 08/10/2013 e di quello datato
12/10/2013, risultano delle riduzioni dell'importo totale pattuito, corretto a penna
(documenti prodotti da entrambe le parti con le relative correzioni), ovvero ridotto ad €. 8.000,00 (prev. 08/10/2013) e ad €. 3.500,00 (prev. 12/10/2013) oltre iva, per un totale dell'appalto pari ad €. 11.500,00 oltre iva.
Risultando incontestato il versamento da parte opponente all'opposta della somma di €. 9.600,00 (si vedano le dichiarazioni rese dal Sig. , legale Testimone_1
rappresentante della società opposta, nell'interrogatorio reso in data 26/04/2016, aventi pertanto valore confessorio: “sul capitolo sub. 3 posso dire di aver ricevuto di
€. 9.600,00 ma in acconto alla maggior somma da me richiesta”), risulta, pertanto, ancora un credito in favore di parte opposta di €. 1.900,00, oltre iva al 22% sull'intero importo dell'appalto di €. 11.500,00, pari ad €. 2.530,00, per un totale residuo a saldo comprensivo di iva al 22% di €. 4.430,00.
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2.3 In definitiva, in base a quanto emerso all'esito del giudizio di opposizione, e tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione proposta è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei termini anzidetti e, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata la piena validità del contratto di appalto sottoscritto, parte opponente, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'opposta, andrà condannata a corrispondere a quest'ultima la somma residua,
a saldo dell'appalto eseguito, di €. 4.430,00 inclusa IVA al 22% sull'intero costo dell'appalto; su tale somma, poi, andranno calcolati gli interessi legali, come richiesti, a decorrere dall'emissione delle relative fatture;
va, infine, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore.
In relazione alla condanna di parte opponente al pagamento di una somma minore rispetto a quella richiesta da parte opposta all'esito dell'accertamento della somma effettivamente spettante, va rilevato, per completezza, che la condanna al minus è da ritenersi ricompresa nella domanda con cui si chiede una somma maggiore, con la conseguenza che tale pronuncia non può essere viziata da extra-petizione (Cass.
Civ., Ord. 20/09/2022 n. 27479).
3. Infine, in merito all'eccezione formulata da parte opponente di non esecuzione di tutte le opere appaltate, e, per quelle eseguite, di vizi nell'esecuzione, le stesse devono ritenersi inammissibili.
Infatti, oltre ad essere state formulate in modo generico, senza individuare quali sarebbero state le opere non eseguite ed i vizi rispetto a quelle completate, va rilevata l'intervenuta decadenza di cui all'art. 1667 c.c. per essere decorso il termine di sessanta giorni dalla consegna dell'opera, da ritenersi già avvenuta almeno all'emissione delle fatture (31/12/2013), rispetto alla prima contestazione che, agli atti, risulta essere avvenuta con la notifica dell'atto di opposizione;
tra l'altro l'avvenuta consegna delle opere senza contestazione (cfr. testimonianze rese da
Pagina 9 di 11 all'udienza del 20/06/2018 e del teste all'udienza Testimone_2 Testimone_3
del 10/01/2018), considerato il tempo trascorso, va intesa come accettazione tacita dell'opera, con la conseguente decadenza dalla garanzia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1665 e 1667 c.c.
4. Le spese di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e del riconoscimento in favore di parte opposta di una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta, possono essere compensate nella misura del 50% tra le parti, mentre il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate in favore di parte opposta, come da dispositivo, tenuto conto dei valori per scaglioni in base al decisum (Cass. Civ., Ord.
24/03/2023 n. 8449) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022 e della non particolare complessità delle questioni trattate, con attribuzione all'avv.
Massimo Ginefra dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 1162/2014, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n° 234/14 (R.G. 432/14), emesso dal
Tribunale di Potenza in data 19/02/2014, depositato nella stessa data;
3) ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata dall'opposta in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, CONDANNA
l'opponente al pagamento in favore dall'opposta Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, per
[...]
quanto precisato e per le causali di cui in parte motiva, della somma
Pagina 10 di 11 complessiva di €. 4.430,00, di cui €. 1.900,00 per saldo appalto escluso iva, ed
€. 2.530,00 per iva al 22% sull'intero importo oggetto di appalto, come meglio precisato in parte motiva, oltre interessi legali a far data dal 31/12/2013 sino al soddisfo;
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e CONDANNA parte opponente Sig. , al pagamento, in favore della opposta Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento del restante 50% delle spese di lite che si liquidano in tale misura in €. 1.276,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del
15% sui compensi, I.V.A. e Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Massimo Ginefra dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza il 24/02/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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