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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1208/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2875/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7029/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento nr. TYS01T200491/2015, notificato in data 16 dicembre 2015, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa dichiarato, sulla scorta dei maggiori ricavi determinati sulla base dello studio di settore relativo all'attività esercitata di lavorazione di pietre preziose e semipreziose.
Il ricorrente eccepiva in ricorso l'illegittimità dell'impugnato atto, chiedendone l'annullamento, in quanto lo stesso, a suo dire, risultava emesso in carenza di potere del funzionario responsabile dell' A. E, nonché privo di motivazione posto che nell'avviso impugnato si afferma che il contribuente non si è presentato al contraddittorio per l'eventuale definizione dell'invito a comparire, ed altresì per violazione degli artt. 39, comma 2 DPR 600/73 e 62 sexies del D.L. 331/93.
Nel merito la parte sosteneva che già nel 2011 il contribuente – dopo aver maturato il diritto alla pensione – aveva ridotto l'attività lavorativa, e quindi i redditi, e diminuito l'orario di lavoro dell'unico dipendente, rilevando l'erroneità dello studio di settore.
Pertanto si chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio si è costituito in giudizio, in primo luogo comprovando il potere di firma del funzionario firmatario dell'avviso di accertamento, indi ribadendo la correttezza del suo operato nonché dell'accertamento fondato sulla stima dei ricavi operata dallo studio si settore, in presenza delle ulteriori circostanze che ne confermano la fondatezza.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
La Corte di Giustizia di primo grado di Catania con la sentenza nr. 7029/12/2023 depositata il 15/11/2023 riteneva doversi accogliere parzialmente il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate propone appello per violazione e falsa interpretazione dell'art. 36 del D.Lgs 546/92 per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - motivazione apparente nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del DL n. 331/93 e dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73.
L'appellato contribuente si è costituito.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'accertamento basato solo sullo scostamento degli studi di settore a carico di un'azienda, la cui gestione
è risultata antieconomica, è da considerare legittimo. Lo sancisce la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
9079 del 7 aprile 2017, con la quale viene accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che viene condannata a versare le maggiori imposte solo per lo scostamento dei ricavi dichiarati con quanto risultava dallo studio di settore. Infatti, la Suprema
Corte, con la pronuncia in esame, ritiene legittimo l'accertamento basato solo sullo scostamento dagli studi di settore a carico di un'azienda la cui gestione è risultata antieconomica.
Secondo Cass. Civ. sez. VI, 14 febbraio 2020, n. 3753 la mancata remunerazione del capitale investito a parte di una società commerciale è una condotta antieconomica che, se non razionalmente giustificata da parte del contribuente, legittima l'accertamento in base agli studi di settore.
L'accertamento analitico-induttivo è certamente consentito anche in presenza di contabilità normalmente corretta, quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture contabili. L'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 prevede infatti che l'Ufficio finanziario possa procedere alla rettifica di singoli componenti reddituali sulla base di presunzioni, anche quando la contabilità sia regolarmente tenuta. La Cassazione ordinanza n. 30418/2025, pubblicata il 18 novembre 2025 ha precisato che il giudice tributario, per annullare un accertamento fondato sull'antieconomicità della gestione, deve esaminare le prove prodotte dal contribuente e valutare se queste siano idonee a giustificare le perdite dichiarate.
Il contribuente ha ampiamente giustificato la sua condotta antieconomica con un fatto oggettivo quale il pensionamento e la conseguente riduzione dell'attività lavorativa, supportata dalla riduzione dell'orario di lavoro dell'unico dipendente.
Di queste considerazioni ne ha tenuto conto il giudice di prime cure accogliendo solo parzialmente il ricorso.
Non sussistono ragioni per riformare la sentenza di primo grado.
Le spese tra le parti devono essere compensate stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2875/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7029/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T200491-2015 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento nr. TYS01T200491/2015, notificato in data 16 dicembre 2015, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa dichiarato, sulla scorta dei maggiori ricavi determinati sulla base dello studio di settore relativo all'attività esercitata di lavorazione di pietre preziose e semipreziose.
Il ricorrente eccepiva in ricorso l'illegittimità dell'impugnato atto, chiedendone l'annullamento, in quanto lo stesso, a suo dire, risultava emesso in carenza di potere del funzionario responsabile dell' A. E, nonché privo di motivazione posto che nell'avviso impugnato si afferma che il contribuente non si è presentato al contraddittorio per l'eventuale definizione dell'invito a comparire, ed altresì per violazione degli artt. 39, comma 2 DPR 600/73 e 62 sexies del D.L. 331/93.
Nel merito la parte sosteneva che già nel 2011 il contribuente – dopo aver maturato il diritto alla pensione – aveva ridotto l'attività lavorativa, e quindi i redditi, e diminuito l'orario di lavoro dell'unico dipendente, rilevando l'erroneità dello studio di settore.
Pertanto si chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio si è costituito in giudizio, in primo luogo comprovando il potere di firma del funzionario firmatario dell'avviso di accertamento, indi ribadendo la correttezza del suo operato nonché dell'accertamento fondato sulla stima dei ricavi operata dallo studio si settore, in presenza delle ulteriori circostanze che ne confermano la fondatezza.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
La Corte di Giustizia di primo grado di Catania con la sentenza nr. 7029/12/2023 depositata il 15/11/2023 riteneva doversi accogliere parzialmente il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate propone appello per violazione e falsa interpretazione dell'art. 36 del D.Lgs 546/92 per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - motivazione apparente nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del DL n. 331/93 e dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73.
L'appellato contribuente si è costituito.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'accertamento basato solo sullo scostamento degli studi di settore a carico di un'azienda, la cui gestione
è risultata antieconomica, è da considerare legittimo. Lo sancisce la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
9079 del 7 aprile 2017, con la quale viene accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che viene condannata a versare le maggiori imposte solo per lo scostamento dei ricavi dichiarati con quanto risultava dallo studio di settore. Infatti, la Suprema
Corte, con la pronuncia in esame, ritiene legittimo l'accertamento basato solo sullo scostamento dagli studi di settore a carico di un'azienda la cui gestione è risultata antieconomica.
Secondo Cass. Civ. sez. VI, 14 febbraio 2020, n. 3753 la mancata remunerazione del capitale investito a parte di una società commerciale è una condotta antieconomica che, se non razionalmente giustificata da parte del contribuente, legittima l'accertamento in base agli studi di settore.
L'accertamento analitico-induttivo è certamente consentito anche in presenza di contabilità normalmente corretta, quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture contabili. L'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 prevede infatti che l'Ufficio finanziario possa procedere alla rettifica di singoli componenti reddituali sulla base di presunzioni, anche quando la contabilità sia regolarmente tenuta. La Cassazione ordinanza n. 30418/2025, pubblicata il 18 novembre 2025 ha precisato che il giudice tributario, per annullare un accertamento fondato sull'antieconomicità della gestione, deve esaminare le prove prodotte dal contribuente e valutare se queste siano idonee a giustificare le perdite dichiarate.
Il contribuente ha ampiamente giustificato la sua condotta antieconomica con un fatto oggettivo quale il pensionamento e la conseguente riduzione dell'attività lavorativa, supportata dalla riduzione dell'orario di lavoro dell'unico dipendente.
Di queste considerazioni ne ha tenuto conto il giudice di prime cure accogliendo solo parzialmente il ricorso.
Non sussistono ragioni per riformare la sentenza di primo grado.
Le spese tra le parti devono essere compensate stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026