Sentenza 20 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2020, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2020 |
Testo completo
uente SELIA SENTENZA sul ricorso proposto da: BO OS N. IL 03/09/1967 avverso la sentenza n. 4433/2017 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/01/2018 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (.2i c;
I Cunei che ha concluso per .e t « Udito, per la parte ivile, l'Avv Udit i difensor Avv.
RITENUTO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. AN OS ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che il 22/1/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento il 23/1/2017 in ordine alla ricettazione di circa 50 chilogrammi di cavi di rame di provenienza delittuosa - perché tranciati da impianti di rete elettrica - contestatagli come commessa in concorso con CA DR, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed il beneficio della sospensione condizionale della stessa. A sostegno del ricorso la AN articola due motivi di ricorso:
1.1. la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di ricettazione: a) per carenza dell'elemento materiale del reato, assumendo la ricorrente di non aver mai acquisito, ricevuto o occultato cose provenienti da reato;
b) per carenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, assumendo la ricorrente di essersi trovata sul posto solo occasionalmente, perché fidanzata con il coimputato CA, l'unico che aveva avuto rapporti di affari con il teste Pedalino, con il quale trattava la vendita di metalli;
c) per la non configurabilità del concorso di persone nel reato;
d) per il trattamento sanzionatorio che si assume sproporzionato al contributo alla commissione del fatto, al più marginale, e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la prescrizione del reato, intervenuta il 29/4/2018 - in virtù di una sospensione dal 14/11/2016 al 23/1/2017 - come riconosciuto dalla Corte di appello.
2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 2. 1. Le doglianze avanzate in ordine al riconoscimento della penale responsabilità della ricorrente, ripropongono, infatti, stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, peraltro con motivazione priva di vizi logici o giuridici, sicché debbono essere considerate non specifiche, in quanto la ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha fondato il giudizio di responsabilità della ricorrente sul fatto che la stessa è stata sorpresa dai carabinieri mentre era intenta a "bruciare qualcosa", ed uno dei testi aveva anche precisato che entrambi gli imputati - la AN ed il CA - "armeggiavano con il fuoco" ed "erano intenti a lavorare, tutti e due". La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).Quanto alla doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che queste richiedono un accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460): deve ritenersi, pertanto, immune da vizi logici o giuridici la motivazione della sentenza impugnata, laddove questa ha fatto riferimento ad un precedente penale da cui la ricorrente è gravata ed all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione. Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), sicché deve ritenersi incensurabile in questa sede la pronuncia in esame, che ha sottolineato essere stata determinata la pena in misura pari al minimo edittale.
2.2. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata il 29/4/2018 e, pertanto, successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso i