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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 23526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23526 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON UE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto gen. ALDO ESPOSITO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avvocato ALBANESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ON UE che ha insistito per l'accoglimento del ricorso pPf Penale Sent. Sez. 4 Num. 23526 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. MA NO ricorre, a mezzo del proprio difensore, per l'annulla- mento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 14 gennaio 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P., con cui gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2). Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 309, comma 6, cod. proc. pen. per l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in sede di udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame. Il ricorrente ripercorre la cronologia degli atti (14/12/2024 deposito della richiesta di riesame, 18/12/2024 ricezione del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio per il 24/12/2024 ore 10,45, 23/12/2024 ore 13,42 deposito di memoria difensiva ai sensi dell'art. 309 comma 6 cod. proc. pen.). Ebbene il NO si duole che di tale memoria non si faccia menzione alcuna nell'ordinanza impugnata, che non tratterebbe alcuno degli argomenti di- fensivi introdotti con la stessa. Richiama a sostegno della impugnazione sul punto i dicta di Sez. 1, n. 39091/2022 e Sez. 5 n. 11579/2022 ed evidenzia che la difesa si era limitata a depositare istanza di riesame senza indicare alcun motivo a sostegno della mede- sima decidendo poi di proporre gli argomenti difensivi a sostegno della stessa a mezzo proprio della memoria difensiva di cui si tratta. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/90 (capo 2), 125 comma 3 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del NO nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto riscontrata ab externo ed in termini individua- lizzanti la chiamata in reità mossa ai danni del ricorrente dall'indagato in procedi- mento connesso IA QU. In particolare, si ricorda in ricorso che, secondo l'ordinanza impugnata (pagg. 5/6), in relazione alla posizione processuale di Monarchi° MA le dichia- razioni del IA sarebbero riscontrate da tre circostanze: 1. il fatto che la notte tra il 1 e il 2 giugno 2022 vi sono stati dei sopralluoghi (finalizzati alla verifica sui luoghi dove sarebbe avvenuta la rapina secondo quanto IA aveva descritto nella denuncia dallo stesso sporta alle ore 12.26 del 1.6.2022 ai carabinieri di Villabate) per come descritti a pag. 23 dell'ordinanza custodide. In particolare, alle ore 03.31 i coimputati NA e EN sarebbero stati raggiunti presso l'area di parcheggio di. Via Placido Rizzotto da tre soggetti a bordo di una autovettura "LAND OV UE CA con tettuccio nero" della 2 quale tuttavia, dalla analisi delle immagini di videosorveglianza non era visibile la targa;
tutti questi soggetti si sarebbero poi allontanati da tale luogo autonoma- mente (NA e EN a bordo di una autovettura di colore nero) al fine di effettuare i detti "sopralluoghi", per poi fare ritorno presso la medesima area di parcheggio alle successive ore 06.27; 2. il fatto che nell'anno 2022 (maggio e luglio), NO MA era stato sottoposto a due controlli di polizia alla guida di una autovettura LAND OV UE CA con tettuccio nero (stessa marca, modello e colore di quella giunta presso l'area di parcheggio di Via Placido Rizzotto) targata FK887WK, intestata però a persona diversa dallo stesso;
3. il fatto che alle ore 06.34 del 2 giugno 2024, l'utenza cellulare intestata a NO MA ha agganciato la cella radioelettrica di copertura del Comune di Termini Imerese, sicché vi sarebbe compatibilità con la presenza del NO registrata quella stessa notte a Palermo. A tal riguardo, il tribunale del riesame così motiva: "Se ne trae dunque che NO, in un arco di tempo compatibile con le dichiarazioni rese dal IA e con i riscontri restituiti dalle immagini di videosorveglianza, abbia raggiunto in piena notte Palermo dalla Calabria a bordo della LAND OV UE, che è stata poi osservata dapprima avvicinare il duo palermitano NA - EN, e succes- sivamente fare più volte andirivieni dal parcheggio in questione, durante le pri- missime ore del 2.6.22, nel tentativo di verificare se realmente IA avesse subito la violenta sottrazione dei 180.000 euro che erano stati corrisposti da Mo- norchio e Corso a saldo dell'acquisto della partita di droga». Orbene, tale motivazione per il ricorrente appare del tutto illogica e frutto di un argomentare di tipo congetturale. Invero, quanto alla circostanza che alle ore 3.31 NA e EN sareb- bero stati raggiunti presso l'area di parcheggio di Via Placido Rizzotto da tre sog- getti a bordo di una autovettura LAND OV UE CA con tettuccio nero, che sarebbe della stessa marca, modello e colore della autovettura targata FK887WK a bordo della quale nel corso dell'anno 2022 NO MA è stato sottoposto a controlli di Polizia, si osserva in ricorso come erroneamente tale ele- mento di prova sia stato qualificato quale "puntuale riscontro" esterno di natura individualizzante rispetto alle dichiarazioni del IA, poiché certamente non ca- ratterizzato dai requisiti della gravità e della precisione in relazione alla persona di NO MA, giacché le autovetture di quella medesima marca, modello e colore sono assai numerose, sicché affermare che la autovettura immortalata quella notte dalle videocamere di sorveglianza installate presso l'area di parcheg- gio di Via Rizzotto sia quelle, utilizzata dal NO in due precedenti occasioni sul territorio di Reggio Calabria si traduce in una mera congettura. 3 Quanto invece alla circostanza che alle ore 6.34 del 2 giugno 2024, l'utenza cellulare intestata a NO MA ha agganciato la cella radioelettrica di co- pertura del Comune di Termini Imerese, sicché vi sarebbe compatibilità con la presenza del NO registrata quella stessa notte a Palermo, si osserva in ricorso come il tribunale del riesame non si sia avveduto di una circostanza che avrebbe dovuto escludere il fatto che NO MA potesse essere uno dei soggetti reggini che si trovavano quella notte presso l'area di parcheggio di Via Placido Rizzotto. Tale dato, ove correttamente letto, per il ricorrente appare al contrario for- nire prova a discarico di NO MA. Ciò perché costituisce dato oggettivo insuperabile quello per il quale il tempo medio di percorrenza tra Palermo e Termini Imerese (distanti fra loro circa 40 km) è di almeno 40 minuti. Pertanto, partendo dal dato oggettivo ed inconfutabile emergente dalla stessa ordinanza del GIP per il quale i tre soggetti a bordo delta autovettura LAND OV UE CA con tettuccio nero (tra i quali si afferma vi sarebbe anche NO MA) si sono definitivamente allontanati dall'area di parcheggio di Via Placido Rizzotto esattamente alle ore 6.27 del 2 giugno 2024, i dispositivi cel- lulari di costoro avrebbero potuto agganciare la cella radioelettrica di Termini Ime- rese non prima delle successive ore 7.07 (almeno 40 minuti dopo). È, dunque, del tutto impossibile che tale aggancio possa essere avvenuto appena 7 minuti dopo (alle ore 6.34) l'orario di partenza (delle ore 6.27). Pertanto, per il ricorrente si dimostrerebbe manifestamente illogica l'affer- mazione del tribunale cautelare laddove si legge: "Peraltro, l'utenza telefonica in uso al NO (la numero 3713414296) sino alla mezzanotte del giorno 1.6.2022 aveva agganciato la cella in territorio di Reggio Calabria, ma nelle prime ore del giorno seguente aveva agganciato una cella ubicata nel comune di Termini Imerese (PA). Segno del suo improvviso spostamento, a notte inoltrata, dalla Ca- labria al territorio palermitano" (cfr.; pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha anticipato con memoria scritta in data 29/05/2025 le proprie conclusioni. Le parti hanno reso all'udienza camerale partecipata, richiesta dal difen- sore, le conclusioni riportate in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Quanto al primo profilo di doglianza, va preliminarmente ricordato il co- stante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui, in tema di impugna- zione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad ap- profondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). In tema di ricorso per Cassazione, pertanto, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione. Costituisce ius receptum anche che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, con- traddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata;
il motivo lambisce l'inammissibilità nel momento in cui si limita a trasporre testual- mente il contenuto della memoria senza chiarire a quale argomento di contrasto a questa o quella proposizione della sentenza avversata si riferisse o come l'omessa valutazione delle deduzioni articolate abbia inciso sulla sua completezza e sulla logicità del provvedimento impugnato, il che si risolve in un'impostazione ai limiti dell'aspecificità, dato che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessa- ria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 11967 del 12/11/2024, dep. 2025, F.T., non massimata). Del resto, il giudice non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione 5 globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, di- mostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107). Nella fattispecie in esame la difesa si duole dell'omesso esame della me- moria difensiva, senza però chiarire le ragioni della ritenuta decisività delle argo- szsr_tnni, mentazioni ivi contenute, al fine di 959--IIM la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità dell'apparato motivazionale. A tal fine non è sufficiente - come pure è avvenuto - la mera allegazione della memoria difensiva al ricorso per Cassazione. In ogni caso, come si avrà modo di evidenziare analizzando il secondo mo- tivo di ricorso, la memoria in questione era imperniata sugli stessi temi riproposti in questa sede, ovvero l'insufficienza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusa- torie del IA. E si tratta di temi ampiamente trattati nell'ordinanza impugnata, tanto e vero che il ricorrente stesso contesta la motivazione sul punto, che dunque c'è stata. Per poter dire, dunque, che una memoria non è stata per nulla valutata non basta, pertanto, come pare opinare l'odierno ricorrente, che il provvedimento im- pugnato non ne faccia menzione, ma occorre anche che i temi trattati nello scritto difensivo non siano stati affrontati. Il che non è accaduto nel caso che ci occupa, a dimostrazione che è solo mancata nel provvedimento impugnato l'indicazione formale dell'avvenuta valutazione della memoria, ma questa in concreto c'è stata. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso va ricordato che, secondo l'orien- tamento consolidato di questa giurisprudenza di legittimità, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva- zione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contrad- dittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del pro- cesso, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire ai diversi indizi o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indi- cati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità 6 esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di moti- vazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pa- gliaro, Rv. 241997). Va ancora ricordato come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario ido- neo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 05.06.2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagatoti in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla pecu- liare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la con- gruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. E il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Nello specifico dei riscontri alle chiamate in correità va ricordato che gli "altri elementi di prova" da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere neces- sariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei 7 a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840). E che il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chia- mato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato altresì precisato che, in tema di chiamata in correità, i ri- scontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi ele- mento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia in- dipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscon- trare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744). Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chia- mata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che col- legano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151). 4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è an- corata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risultdéssersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza. I giudici del gravame cautelare, come peraltro riconosce lo stesso ricor- rente, hanno evidenziato i seguenti elementi di riscontro individualizzante al nar- rato del correo IA QU: a. l'arrivo al parcheggio di via Placido Rizzotto di un veicolo LAND OV UE di colore bianco con tettuccio nero, dal quale scendevano tre soggetti, tra i quali, con elevato grado di probabilità, il NO, essendo egli l'utilizzatore di un'autovettura con le medesime caratteristiche (come emerso dai controlli di p.g. eseguiti nei suoi confronti nel maggio e nel luglio 8 2022); b. l'aggancio da parte dell'utenza in uso al NO di una cella ubicata in Reggio Calabria e, nelle prime ore del giorno seguente, di una cella insistente nel Comune di Termini Imerese. Nell'ordinanza impugnata sono evidenziati altresì ulteriori elementi di riscontro sebbene non individualizzanti. I riscontri suindicati non rivestono le caratteristiche degli indizi, ma, diver- samente da quanto opina il ricorrente, appaiono precisi e idonei a confermare la prova dichiarativa. La difesa deduce l'insufficienza dell'identificazione del veicolo in ragione dell'esistenza di molte Land Rover delle medesime caratteristiche e la presunta incompatibilità dei tempi di percorrenza del NO in ragione dei tempi di per- correnza del veicolo tra Palermo e Termini Imerese (senza però documentare il proprio assunto, in violazione del principio di autosufficienza). Essa, peraltro, non si confronta con l'ulteriore dato decisivo del riconosci- mento, effettuato dal NH in sede di denunzia del soggetto, successivamente identificato nel NO, il quale gli aveva amputato una parte del dito (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Né peraltro, va evidenziato conclusivamente, l'odierno ricorrente spiega la ragione per cui si sarebbe spostato dalla Calabria a Termini irnerese. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. Pen. Così deciso il 11/06/2025
sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto gen. ALDO ESPOSITO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avvocato ALBANESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ON UE che ha insistito per l'accoglimento del ricorso pPf Penale Sent. Sez. 4 Num. 23526 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. MA NO ricorre, a mezzo del proprio difensore, per l'annulla- mento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 14 gennaio 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P., con cui gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2). Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 309, comma 6, cod. proc. pen. per l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in sede di udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame. Il ricorrente ripercorre la cronologia degli atti (14/12/2024 deposito della richiesta di riesame, 18/12/2024 ricezione del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio per il 24/12/2024 ore 10,45, 23/12/2024 ore 13,42 deposito di memoria difensiva ai sensi dell'art. 309 comma 6 cod. proc. pen.). Ebbene il NO si duole che di tale memoria non si faccia menzione alcuna nell'ordinanza impugnata, che non tratterebbe alcuno degli argomenti di- fensivi introdotti con la stessa. Richiama a sostegno della impugnazione sul punto i dicta di Sez. 1, n. 39091/2022 e Sez. 5 n. 11579/2022 ed evidenzia che la difesa si era limitata a depositare istanza di riesame senza indicare alcun motivo a sostegno della mede- sima decidendo poi di proporre gli argomenti difensivi a sostegno della stessa a mezzo proprio della memoria difensiva di cui si tratta. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/90 (capo 2), 125 comma 3 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del NO nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto riscontrata ab externo ed in termini individua- lizzanti la chiamata in reità mossa ai danni del ricorrente dall'indagato in procedi- mento connesso IA QU. In particolare, si ricorda in ricorso che, secondo l'ordinanza impugnata (pagg. 5/6), in relazione alla posizione processuale di Monarchi° MA le dichia- razioni del IA sarebbero riscontrate da tre circostanze: 1. il fatto che la notte tra il 1 e il 2 giugno 2022 vi sono stati dei sopralluoghi (finalizzati alla verifica sui luoghi dove sarebbe avvenuta la rapina secondo quanto IA aveva descritto nella denuncia dallo stesso sporta alle ore 12.26 del 1.6.2022 ai carabinieri di Villabate) per come descritti a pag. 23 dell'ordinanza custodide. In particolare, alle ore 03.31 i coimputati NA e EN sarebbero stati raggiunti presso l'area di parcheggio di. Via Placido Rizzotto da tre soggetti a bordo di una autovettura "LAND OV UE CA con tettuccio nero" della 2 quale tuttavia, dalla analisi delle immagini di videosorveglianza non era visibile la targa;
tutti questi soggetti si sarebbero poi allontanati da tale luogo autonoma- mente (NA e EN a bordo di una autovettura di colore nero) al fine di effettuare i detti "sopralluoghi", per poi fare ritorno presso la medesima area di parcheggio alle successive ore 06.27; 2. il fatto che nell'anno 2022 (maggio e luglio), NO MA era stato sottoposto a due controlli di polizia alla guida di una autovettura LAND OV UE CA con tettuccio nero (stessa marca, modello e colore di quella giunta presso l'area di parcheggio di Via Placido Rizzotto) targata FK887WK, intestata però a persona diversa dallo stesso;
3. il fatto che alle ore 06.34 del 2 giugno 2024, l'utenza cellulare intestata a NO MA ha agganciato la cella radioelettrica di copertura del Comune di Termini Imerese, sicché vi sarebbe compatibilità con la presenza del NO registrata quella stessa notte a Palermo. A tal riguardo, il tribunale del riesame così motiva: "Se ne trae dunque che NO, in un arco di tempo compatibile con le dichiarazioni rese dal IA e con i riscontri restituiti dalle immagini di videosorveglianza, abbia raggiunto in piena notte Palermo dalla Calabria a bordo della LAND OV UE, che è stata poi osservata dapprima avvicinare il duo palermitano NA - EN, e succes- sivamente fare più volte andirivieni dal parcheggio in questione, durante le pri- missime ore del 2.6.22, nel tentativo di verificare se realmente IA avesse subito la violenta sottrazione dei 180.000 euro che erano stati corrisposti da Mo- norchio e Corso a saldo dell'acquisto della partita di droga». Orbene, tale motivazione per il ricorrente appare del tutto illogica e frutto di un argomentare di tipo congetturale. Invero, quanto alla circostanza che alle ore 3.31 NA e EN sareb- bero stati raggiunti presso l'area di parcheggio di Via Placido Rizzotto da tre sog- getti a bordo di una autovettura LAND OV UE CA con tettuccio nero, che sarebbe della stessa marca, modello e colore della autovettura targata FK887WK a bordo della quale nel corso dell'anno 2022 NO MA è stato sottoposto a controlli di Polizia, si osserva in ricorso come erroneamente tale ele- mento di prova sia stato qualificato quale "puntuale riscontro" esterno di natura individualizzante rispetto alle dichiarazioni del IA, poiché certamente non ca- ratterizzato dai requisiti della gravità e della precisione in relazione alla persona di NO MA, giacché le autovetture di quella medesima marca, modello e colore sono assai numerose, sicché affermare che la autovettura immortalata quella notte dalle videocamere di sorveglianza installate presso l'area di parcheg- gio di Via Rizzotto sia quelle, utilizzata dal NO in due precedenti occasioni sul territorio di Reggio Calabria si traduce in una mera congettura. 3 Quanto invece alla circostanza che alle ore 6.34 del 2 giugno 2024, l'utenza cellulare intestata a NO MA ha agganciato la cella radioelettrica di co- pertura del Comune di Termini Imerese, sicché vi sarebbe compatibilità con la presenza del NO registrata quella stessa notte a Palermo, si osserva in ricorso come il tribunale del riesame non si sia avveduto di una circostanza che avrebbe dovuto escludere il fatto che NO MA potesse essere uno dei soggetti reggini che si trovavano quella notte presso l'area di parcheggio di Via Placido Rizzotto. Tale dato, ove correttamente letto, per il ricorrente appare al contrario for- nire prova a discarico di NO MA. Ciò perché costituisce dato oggettivo insuperabile quello per il quale il tempo medio di percorrenza tra Palermo e Termini Imerese (distanti fra loro circa 40 km) è di almeno 40 minuti. Pertanto, partendo dal dato oggettivo ed inconfutabile emergente dalla stessa ordinanza del GIP per il quale i tre soggetti a bordo delta autovettura LAND OV UE CA con tettuccio nero (tra i quali si afferma vi sarebbe anche NO MA) si sono definitivamente allontanati dall'area di parcheggio di Via Placido Rizzotto esattamente alle ore 6.27 del 2 giugno 2024, i dispositivi cel- lulari di costoro avrebbero potuto agganciare la cella radioelettrica di Termini Ime- rese non prima delle successive ore 7.07 (almeno 40 minuti dopo). È, dunque, del tutto impossibile che tale aggancio possa essere avvenuto appena 7 minuti dopo (alle ore 6.34) l'orario di partenza (delle ore 6.27). Pertanto, per il ricorrente si dimostrerebbe manifestamente illogica l'affer- mazione del tribunale cautelare laddove si legge: "Peraltro, l'utenza telefonica in uso al NO (la numero 3713414296) sino alla mezzanotte del giorno 1.6.2022 aveva agganciato la cella in territorio di Reggio Calabria, ma nelle prime ore del giorno seguente aveva agganciato una cella ubicata nel comune di Termini Imerese (PA). Segno del suo improvviso spostamento, a notte inoltrata, dalla Ca- labria al territorio palermitano" (cfr.; pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha anticipato con memoria scritta in data 29/05/2025 le proprie conclusioni. Le parti hanno reso all'udienza camerale partecipata, richiesta dal difen- sore, le conclusioni riportate in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Quanto al primo profilo di doglianza, va preliminarmente ricordato il co- stante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui, in tema di impugna- zione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad ap- profondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). In tema di ricorso per Cassazione, pertanto, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione. Costituisce ius receptum anche che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, con- traddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata;
il motivo lambisce l'inammissibilità nel momento in cui si limita a trasporre testual- mente il contenuto della memoria senza chiarire a quale argomento di contrasto a questa o quella proposizione della sentenza avversata si riferisse o come l'omessa valutazione delle deduzioni articolate abbia inciso sulla sua completezza e sulla logicità del provvedimento impugnato, il che si risolve in un'impostazione ai limiti dell'aspecificità, dato che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessa- ria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 11967 del 12/11/2024, dep. 2025, F.T., non massimata). Del resto, il giudice non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione 5 globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, di- mostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107). Nella fattispecie in esame la difesa si duole dell'omesso esame della me- moria difensiva, senza però chiarire le ragioni della ritenuta decisività delle argo- szsr_tnni, mentazioni ivi contenute, al fine di 959--IIM la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità dell'apparato motivazionale. A tal fine non è sufficiente - come pure è avvenuto - la mera allegazione della memoria difensiva al ricorso per Cassazione. In ogni caso, come si avrà modo di evidenziare analizzando il secondo mo- tivo di ricorso, la memoria in questione era imperniata sugli stessi temi riproposti in questa sede, ovvero l'insufficienza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusa- torie del IA. E si tratta di temi ampiamente trattati nell'ordinanza impugnata, tanto e vero che il ricorrente stesso contesta la motivazione sul punto, che dunque c'è stata. Per poter dire, dunque, che una memoria non è stata per nulla valutata non basta, pertanto, come pare opinare l'odierno ricorrente, che il provvedimento im- pugnato non ne faccia menzione, ma occorre anche che i temi trattati nello scritto difensivo non siano stati affrontati. Il che non è accaduto nel caso che ci occupa, a dimostrazione che è solo mancata nel provvedimento impugnato l'indicazione formale dell'avvenuta valutazione della memoria, ma questa in concreto c'è stata. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso va ricordato che, secondo l'orien- tamento consolidato di questa giurisprudenza di legittimità, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva- zione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contrad- dittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del pro- cesso, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire ai diversi indizi o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indi- cati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità 6 esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di moti- vazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pa- gliaro, Rv. 241997). Va ancora ricordato come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario ido- neo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 05.06.2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagatoti in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla pecu- liare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la con- gruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. E il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Nello specifico dei riscontri alle chiamate in correità va ricordato che gli "altri elementi di prova" da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere neces- sariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei 7 a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840). E che il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chia- mato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato altresì precisato che, in tema di chiamata in correità, i ri- scontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi ele- mento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia in- dipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscon- trare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744). Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chia- mata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che col- legano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151). 4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è an- corata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risultdéssersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza. I giudici del gravame cautelare, come peraltro riconosce lo stesso ricor- rente, hanno evidenziato i seguenti elementi di riscontro individualizzante al nar- rato del correo IA QU: a. l'arrivo al parcheggio di via Placido Rizzotto di un veicolo LAND OV UE di colore bianco con tettuccio nero, dal quale scendevano tre soggetti, tra i quali, con elevato grado di probabilità, il NO, essendo egli l'utilizzatore di un'autovettura con le medesime caratteristiche (come emerso dai controlli di p.g. eseguiti nei suoi confronti nel maggio e nel luglio 8 2022); b. l'aggancio da parte dell'utenza in uso al NO di una cella ubicata in Reggio Calabria e, nelle prime ore del giorno seguente, di una cella insistente nel Comune di Termini Imerese. Nell'ordinanza impugnata sono evidenziati altresì ulteriori elementi di riscontro sebbene non individualizzanti. I riscontri suindicati non rivestono le caratteristiche degli indizi, ma, diver- samente da quanto opina il ricorrente, appaiono precisi e idonei a confermare la prova dichiarativa. La difesa deduce l'insufficienza dell'identificazione del veicolo in ragione dell'esistenza di molte Land Rover delle medesime caratteristiche e la presunta incompatibilità dei tempi di percorrenza del NO in ragione dei tempi di per- correnza del veicolo tra Palermo e Termini Imerese (senza però documentare il proprio assunto, in violazione del principio di autosufficienza). Essa, peraltro, non si confronta con l'ulteriore dato decisivo del riconosci- mento, effettuato dal NH in sede di denunzia del soggetto, successivamente identificato nel NO, il quale gli aveva amputato una parte del dito (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Né peraltro, va evidenziato conclusivamente, l'odierno ricorrente spiega la ragione per cui si sarebbe spostato dalla Calabria a Termini irnerese. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. Pen. Così deciso il 11/06/2025