CASS
Sentenza 28 aprile 2021
Sentenza 28 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2021, n. 16159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16159 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO ER ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta da! Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
tette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16159 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 08/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 13/12/2019 il Tribunale di Reggio Calabria, previa riqualificazione della condotta contestata al ricorrente nella fattispecie d cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in parziale accoglimento del riesame proposto nell'interesse di SE ZE CO, ha sostituito l'originaria misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliarí. All'indagato era contestato di avere illecitamente detenuto, nella propria abitazione, grammi 43 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 3. Il ricorrente impugna la predetta ordinanza a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. Violazione degli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90; carenza di elementi validi per fondare la valutazione sulla gravità indiziaria necessaria per legittimare l'adozione della misura custodiate. Carenza ed illogicità della motivazione, Secondo la difesa l'ordinanza impugnata sarebbe carente di indicazioni in ordine alla gravità indiziaria necessaria per ritenere la ricorrenza della finalità di cessione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'indagato. Pur avendo il Tribunale parzialmente accolto l'istanza della difesa in ordine alla riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve, avrebbe erroneamente applicato la misura attenuata degli arresti domiciliari in mancanza dei presupposti di legge necessari. Il collegio, condividendo in parte i contenuti della ordinanza genetica. ha inteso ravvisare la finalità della detenzione per uso non esclusivamente personale dal quantitativo di sostanza caduta in sequestro, dalla presenza di un bilancino di precisione nell'abitazione del ricorrente e dalla suddivisione in dosi della sostanza. Secondo consolidato orientamento di legittimità, il solo dato quantitativo non consente di per sé di ritenere la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Essendo infatti oggetto dell'accertamento la destinazione della sostanza alla vendita o alla cessione, la sola detenzione non può essere posta a fondamento di un giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei criteri interpretativi che regolano materia, valorizzando, tra l'altro, la mancanza di prove in atti dell'uso personale della sostanza, con conseguente stravolgimento dei principi che sovrintendono all'onere della prova. 2 Le modalità di conservazione, pure richiamate nella ordinanza, sarebbero idonee ad avvalorare la tesi del consumo personale. Invero, non è stato rinvenuto nel corso della perquisizione alcuno strumento atto a frazionare in dosi e confezionare la sostanza. In proposito, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica la ordinanza nella parte in cui, ai fini della riqualificazione, valorizza l'assenza di strumenti atti al confezionamento e l'assenza dì somme di danaro. Tali elementi varrebbero invece a corroborare la destinazione ad uso personale della sostanza. II) Violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in ragione della erronea presunzione di sussistenza di esigenze cautelari;
violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità. Carenza ed illogicità della motivazione. Le argomentazioni offerte dal Tribunale sarebbero illogiche e contraddittorie In relazione all'aspetto riguardante l'attualità e concretezza delle esigenze cautelar'. In motivazione si richiamano circostanze accertate in altro procedimento che riguarda fatti risalenti all'anno 2015, ampiamente superati. In tale procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento cautelare è stato emesso a distanza di tre anni dalla richiesta, sono riportate notizie non più attuali in ordine alle condizioni di vita del ricorrente che hanno dato luogo ad una motivazione incoerente. 4. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 di. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. In tema di misure cautelar' personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico deli'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia espresso una motivazione adeguata in ordine alla ricorrenza del quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della misura adottata, ispirata ad oggettive emergenze 3 investigative e connotata dalla enunciazione di un ragionamento non illogico e contraddittorio, come lamentato invece dalla difesa. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata non è carente nella indicazione degli elementi fondanti il convincimento della destinazione di parte della sostanza alla vendita e alla cessione, avendo i giudici posto in rilievo il dato quantitativo non modesto dello stupefacente detenuto dal ricorrente, la sua suddivisione in dosi, il ritrovamento nell'abitazione dell'indagato di un bilancino digitale di precisione e l'assenza di documentazione comprovante il consumo abituale di stupefacenti da parte del prevenuto. Ciò è sufficiente per ritenere, sia pure alla stregua delle peculiarità del giudizio da compiersi in ambito cautelare, correttamete integrata la nozione di gravità indiziarla richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. E' il caso di rammentare come, in sede cautelare, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", di cui al richiamato articolo del codice di rito, non possegga lo stesso significato e valore probatorio della nozione di "indizi", contenuto nell'articolo 192, comma 2, codice di rito, valevole ai fini dell'affermazione della responsabilità e della dimostrazione della esistenza di un fatto. Per la valida emissione di una misura cautelare è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Ciò deve affermarsi anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 1 marzo 2001 n. 63. Infatti, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità indiziarla (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 -bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla citata legge sul giusto processo) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, dell'articolo 192, cod. proc. pen. e non il comma 2 del citato articolo, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi. Ne deriva che gli indizi valevoli ai fini dell'adozione delle misure cautelari, pure dovendo essere gravi, in ossequio ai primo comma dell'alt 273 codice di rito, non devono essere connotati dai requisiti della precisione e della concordanza, richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Riguardato alla luce di tali principi, ìl contenuto del ricorso deve ritenersi Inidoneo a confutare il percorso logico argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale non si è limitato a mettere in luce il solo dato quantitativo, ma ha desunto la gravità indiziaria anche dagli altri conferenti elementi sopra richiamati. 4 2.1 Non è dato individuarsi il ribaltamento di prospettiva notato dalla difesa nel ragionamento spiegato dai giudici. Il ricorrente non è stato investito dell'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatto, come vuole sostenere la difesa: la mancanza di elementi dai quali desumere che il SE sia un forte consumatore di sostanza stupefacente corrobora sul piano logico la ricostruzione operata dal Tribunale. Neppure è distonico rispetto al tema che occupa il fatto che sia stata riconosciuta nel caso concreto la fattispecie di lieve entità sulla base degli indici indicati in motivazione: il centro della riflessione è in questo caso la minima offensività, desunta da circostanze rivelatrici di una condotta che permane in un ambito di modesta entità, compatibile con la destinazione di parte della sostanza alla cessione o al commercio. 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha parimenti offerto una motivazione coerente e logica, affermando che sussiste il pericolo, concreto ed attuale di reiterazione del reato, desunto dalle modalità del fatto, dal suo recente accadimento e dalle risultanze di altro procedimento a carico dell'indagato per fatti analoghi. Tale motivazione risulta immune dai vizi lamentati dalla difesa, sia pure a seguito delle allegazioni difensive riguardanti il prospettato mutamento delle condizioni di vita e reddituali del ricorrente rispetto a quelle attestate nella precedente ordinanza di custodia cautelare. La valutazione dei giudici di merito è incentrata su una molteplicità di elementi, in relazione ai quali la migliorata situazione reddituale dell'indagato non ha carattere di decisività ai fini della esclusione della ricorrenza di esigenze cautelari ("l'obiettiva gravità e la vicinanza temporale dei fatti in contestazione, la trasgressività e la pericolsità dell 'indagato, il sistema di relazioni e la vicinanza ad ambienti criminali di elevato spessore, la professionalità dimostrata e le specifiche modalità e circostanze dei fatti contestati non consentono di esprimere una prognosi positiva nei confronti de/l'indagato, anche se il compendio indiziario a carico del SE ZE risulta derubricato nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/1990"). Anche in relazione al profilo delle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli Indizi - In base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deve spese processuali. In Roma, così deciso in data 8 aprile 2021
tette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16159 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 08/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 13/12/2019 il Tribunale di Reggio Calabria, previa riqualificazione della condotta contestata al ricorrente nella fattispecie d cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in parziale accoglimento del riesame proposto nell'interesse di SE ZE CO, ha sostituito l'originaria misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliarí. All'indagato era contestato di avere illecitamente detenuto, nella propria abitazione, grammi 43 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 3. Il ricorrente impugna la predetta ordinanza a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. Violazione degli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90; carenza di elementi validi per fondare la valutazione sulla gravità indiziaria necessaria per legittimare l'adozione della misura custodiate. Carenza ed illogicità della motivazione, Secondo la difesa l'ordinanza impugnata sarebbe carente di indicazioni in ordine alla gravità indiziaria necessaria per ritenere la ricorrenza della finalità di cessione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'indagato. Pur avendo il Tribunale parzialmente accolto l'istanza della difesa in ordine alla riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve, avrebbe erroneamente applicato la misura attenuata degli arresti domiciliari in mancanza dei presupposti di legge necessari. Il collegio, condividendo in parte i contenuti della ordinanza genetica. ha inteso ravvisare la finalità della detenzione per uso non esclusivamente personale dal quantitativo di sostanza caduta in sequestro, dalla presenza di un bilancino di precisione nell'abitazione del ricorrente e dalla suddivisione in dosi della sostanza. Secondo consolidato orientamento di legittimità, il solo dato quantitativo non consente di per sé di ritenere la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Essendo infatti oggetto dell'accertamento la destinazione della sostanza alla vendita o alla cessione, la sola detenzione non può essere posta a fondamento di un giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei criteri interpretativi che regolano materia, valorizzando, tra l'altro, la mancanza di prove in atti dell'uso personale della sostanza, con conseguente stravolgimento dei principi che sovrintendono all'onere della prova. 2 Le modalità di conservazione, pure richiamate nella ordinanza, sarebbero idonee ad avvalorare la tesi del consumo personale. Invero, non è stato rinvenuto nel corso della perquisizione alcuno strumento atto a frazionare in dosi e confezionare la sostanza. In proposito, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica la ordinanza nella parte in cui, ai fini della riqualificazione, valorizza l'assenza di strumenti atti al confezionamento e l'assenza dì somme di danaro. Tali elementi varrebbero invece a corroborare la destinazione ad uso personale della sostanza. II) Violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in ragione della erronea presunzione di sussistenza di esigenze cautelari;
violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità. Carenza ed illogicità della motivazione. Le argomentazioni offerte dal Tribunale sarebbero illogiche e contraddittorie In relazione all'aspetto riguardante l'attualità e concretezza delle esigenze cautelar'. In motivazione si richiamano circostanze accertate in altro procedimento che riguarda fatti risalenti all'anno 2015, ampiamente superati. In tale procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento cautelare è stato emesso a distanza di tre anni dalla richiesta, sono riportate notizie non più attuali in ordine alle condizioni di vita del ricorrente che hanno dato luogo ad una motivazione incoerente. 4. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 di. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. In tema di misure cautelar' personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico deli'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia espresso una motivazione adeguata in ordine alla ricorrenza del quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della misura adottata, ispirata ad oggettive emergenze 3 investigative e connotata dalla enunciazione di un ragionamento non illogico e contraddittorio, come lamentato invece dalla difesa. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata non è carente nella indicazione degli elementi fondanti il convincimento della destinazione di parte della sostanza alla vendita e alla cessione, avendo i giudici posto in rilievo il dato quantitativo non modesto dello stupefacente detenuto dal ricorrente, la sua suddivisione in dosi, il ritrovamento nell'abitazione dell'indagato di un bilancino digitale di precisione e l'assenza di documentazione comprovante il consumo abituale di stupefacenti da parte del prevenuto. Ciò è sufficiente per ritenere, sia pure alla stregua delle peculiarità del giudizio da compiersi in ambito cautelare, correttamete integrata la nozione di gravità indiziarla richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. E' il caso di rammentare come, in sede cautelare, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", di cui al richiamato articolo del codice di rito, non possegga lo stesso significato e valore probatorio della nozione di "indizi", contenuto nell'articolo 192, comma 2, codice di rito, valevole ai fini dell'affermazione della responsabilità e della dimostrazione della esistenza di un fatto. Per la valida emissione di una misura cautelare è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Ciò deve affermarsi anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 1 marzo 2001 n. 63. Infatti, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità indiziarla (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 -bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla citata legge sul giusto processo) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, dell'articolo 192, cod. proc. pen. e non il comma 2 del citato articolo, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi. Ne deriva che gli indizi valevoli ai fini dell'adozione delle misure cautelari, pure dovendo essere gravi, in ossequio ai primo comma dell'alt 273 codice di rito, non devono essere connotati dai requisiti della precisione e della concordanza, richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Riguardato alla luce di tali principi, ìl contenuto del ricorso deve ritenersi Inidoneo a confutare il percorso logico argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale non si è limitato a mettere in luce il solo dato quantitativo, ma ha desunto la gravità indiziaria anche dagli altri conferenti elementi sopra richiamati. 4 2.1 Non è dato individuarsi il ribaltamento di prospettiva notato dalla difesa nel ragionamento spiegato dai giudici. Il ricorrente non è stato investito dell'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatto, come vuole sostenere la difesa: la mancanza di elementi dai quali desumere che il SE sia un forte consumatore di sostanza stupefacente corrobora sul piano logico la ricostruzione operata dal Tribunale. Neppure è distonico rispetto al tema che occupa il fatto che sia stata riconosciuta nel caso concreto la fattispecie di lieve entità sulla base degli indici indicati in motivazione: il centro della riflessione è in questo caso la minima offensività, desunta da circostanze rivelatrici di una condotta che permane in un ambito di modesta entità, compatibile con la destinazione di parte della sostanza alla cessione o al commercio. 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha parimenti offerto una motivazione coerente e logica, affermando che sussiste il pericolo, concreto ed attuale di reiterazione del reato, desunto dalle modalità del fatto, dal suo recente accadimento e dalle risultanze di altro procedimento a carico dell'indagato per fatti analoghi. Tale motivazione risulta immune dai vizi lamentati dalla difesa, sia pure a seguito delle allegazioni difensive riguardanti il prospettato mutamento delle condizioni di vita e reddituali del ricorrente rispetto a quelle attestate nella precedente ordinanza di custodia cautelare. La valutazione dei giudici di merito è incentrata su una molteplicità di elementi, in relazione ai quali la migliorata situazione reddituale dell'indagato non ha carattere di decisività ai fini della esclusione della ricorrenza di esigenze cautelari ("l'obiettiva gravità e la vicinanza temporale dei fatti in contestazione, la trasgressività e la pericolsità dell 'indagato, il sistema di relazioni e la vicinanza ad ambienti criminali di elevato spessore, la professionalità dimostrata e le specifiche modalità e circostanze dei fatti contestati non consentono di esprimere una prognosi positiva nei confronti de/l'indagato, anche se il compendio indiziario a carico del SE ZE risulta derubricato nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/1990"). Anche in relazione al profilo delle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli Indizi - In base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deve spese processuali. In Roma, così deciso in data 8 aprile 2021