Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2024, proposto da
Società IR s.a.s. di IR TO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale dei Mille 50;
contro
Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
della nota ricevuta via pec il 25.01.2024, con cui il Servizio Demanio Marittimo Turistico del Comune di Viareggio ha comunicato alla società ricorrente che, alla scadenza della concessione demaniale marittima ad uso parcheggio di cui è titolare la stessa, ad oggi prevista al 31.12.2024, l'intera area oggetto di concessione dovrà essere rimessa “in pristino stato ovvero a zona dunale”, in conformità alla nota dell'Ente Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, prot. n. 3358 del 13.03.2018, “ salvo che la società concessionaria sia in possesso di un nuovo nulla-osta del medesimo ente che disponga diversamente ”; nonché di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di incognito numero e data, che possa assumere portata lesiva per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio e dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. IC FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società IR s.a.s. e il suo legale rappresentante, TO IR, ricorrenti nel presente giudizio, espongono che:
- TO IR aveva acquistato nel 2003 la titolarità dell’azienda autorizzata all’ esercizio di pubblico parcheggio su un’area demaniale marittima di 450 mq, situata nel Comune di Viareggio fraz. Torre del Lago, Viale Europa;
- il Comune di Viareggio, sempre nel 2003, preso atto di tale sopravvenienza, aveva autorizzato il subingresso del signor IR nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 10 del 2003. Nello specifico, si trattava di concessione stagionale, della durata di 5 mesi, dal 1° maggio al 30 settembre, ad uso “posteggio”;
- tale concessione demaniale era stata regolarmente rinnovata per le annualità 2004, 2005 e 2006. Nel 2007 era stata rilasciata al signor IR una concessione ad uso posteggio, sempre stagionale, ma della durata di sei anni, ovvero fino alla stagione 2012 compresa;
- nel frattempo era emerso che il 1° Piano di Gestione del Parco Migliarino - San Rossore -Massaciuccoli, all’ interno del cui perimetro ricadeva anche l’ area in concessione al signor IR, non contemplava la destinazione ad area di sosta dell’area in concessione, ma solo a zona dunale. Con l’adozione e poi l’approvazione, nel 2009, del II Piano di Gestione del Parco, per andare incontro alle esigenze del signor IR, si era previsto, all’ art. 28.2. delle N.T.A. – “ Zona di ripristino e conservazione dell’ambiente naturale delle dune ”, la conservazione e la salvaguardia delle dune, ammettendo al comma 5, esclusivamente per l’ area in concessione al signor IR, la disciplina che segue: “ attività esistente e pertanto viene identificata un’area a servizio delle attività di balneazione, nella quale è ammesso il mantenimento temporaneo stagionale dell’area di sosta esistente … il riconoscimento dell’area di sosta e della relativa attività di gestione è valido esclusivamente per la situazione di titolarità e di configurazione esistente; pertanto nei casi di cessazione, dismissione, chiusura o cambio di titolarità dell’attività e della concessione demaniale in essere, il riconoscimento di cui al presente articolo decade e l’area torna ad essere zona dunale, come disciplinata dal precedente articolo17.3. ”;
- in forza di tale disposizione, pertanto, il signor IR aveva potuto mantenere la concessione dell’area demaniale a parcheggio di 450 mq.;
- peraltro, dal 2005, il Comune di Viareggio aveva rilasciato al signor IR anche una autorizzazione, sempre di durata stagionale (1° maggio-30 settembre) all’occupazione di un’area comunale, di mq. 522, adiacente all’area del demanio marittimo di 450 mq. di cui sopra, in quanto necessaria a garantire l’accesso e l’utilizzo ad area di sosta di quest’area demaniale, alla quale risultava interdetto l’accesso dalla strada pubblica;
- nel 2009 il signor IR aveva costituito la società IR s.a.s di IR TO & C. che era subentrata nella titolarità della concessione e dell’autorizzazione di cui sopra;
- tali titoli avevano poi beneficiato delle varie proroghe disposte ex lege in favore delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, e da ultimo della proroga di cui all’art. 3 della legge n. 118 del 2022, estesa con successive modifiche fino al 31 dicembre 2024;
- nel frattempo, con nota n. 3358 del 13 marzo 2018, l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, aveva formalizzato il proprio nulla osta alla proroga della concessione di demanio marittimo, alla condizione che fossero rispettate le prescrizioni di cui al citato comma 5 dell’art. 28.2 delle NTA del vigente Piano di gestione;
- in data 25 gennaio 2024 la società ricorrente aveva ricevuto dal Comune, tramite PEC, una comunicazione in merito alla prossima scadenza della concessione e agli effetti consequenzialmente derivanti dalle prescrizioni del Piano di Gestione del Parco, nella quale in particolare si ricordava che alla scadenza della concessione, l’intera area concessionata avrebbe dovuto essere ripristinata a zona dunale, così come evidenziato e precisato nel sopra citato nulla osta dell’Ente Parco, e ciò “ salvo che la società sia in possesso di un nuovo nulla-osta da parte del medesimo Ente che disponga diversamente ”.
Con il ricorso in oggetto i ricorrenti hanno impugnato la suddetta comunicazione, sostenendone l’illegittimità sulla base di un unico e articolato motivo.
In particolare, secondo la parte ricorrente, la scadenza della concessione al 31 dicembre 2024 di cui all’art. 3 della L. 118/2022 e successive modifiche, non sarebbe applicabile alla concessione demaniale marittima ad uso parcheggio in oggetto. Infatti, la legge appena richiamata sarebbe applicativa dell’art. 12 della Direttiva Bolkestein , la quale ultima però non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie in esame, non essendosi in presenza di una classica concessione ad uso turistico-ricreativo in grado di generare domanda da parte di potenziali concorrenti, atteso che in virtù della previsione derogatoria del Piano del Parco (art.28.2.NTA), al momento della cessazione della titolarità in capo alla società IR, dovendosi ripristinare la destinazione a zona dunale, l’area non potrebbe divenire oggetto di una procedura ad evidenza pubblica, o comunque essa rimarrebbe inappetibile da parte degli operatori del settore; non vi sarebbe pertanto ragione di escludere automaticamente la possibilità di rinnovo della concessione in capo alla ricorrente, che sarebbe l’unica a poter godere della destinazione a parcheggio dell’area in concessione fino alla cessazione dell’attività o alla sua cessione.
Per altro verso, la nota del Comune impugnata, secondo la ricorrente, contrasterebbe con la previsione del Piano del Parco, di cui all’art. 28.2. comma 5, poiché a suo dire quest’ultima norma non prevedrebbe alcun limite di durata della concessione demaniale marittima e pertanto, fintantoché permanga la titolarità dell’attività in capo al soggetto oggi ricorrente, la concessione potrebbe essere mantenuta, senza limiti di tempo predeterminati, con la destinazione speciale e derogatoria a parcheggio. Quindi il Comune non potrebbe subordinare la decisione di rinnovare la concessione in esame o la possibilità della ricorrente di evitare il ripristino dell’area a zona dunale, ad un eventuale nuovo nulla-osta del Parco, essendo invece il Comune a dover valutare se vi siano le condizioni per rinnovare la concessione. Tale rinnovo avrebbe dovuto poi essere esteso anche all’area comunale accessoria di 522 mq.
Si è costituito il Comune di Viareggio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: a) per acquiescenza alle proroghe della concessione disposte in applicazione della normativa nazionale ed eurounitaria; b) per mancata impugnazione della delibera della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e della determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2024, espressamente richiamate nella nota impugnata, con le quali si era stabilito che la concessione della ricorrente sarebbe andata a scadere il 31 dicembre 2024; c) in ragione della natura meramente interlocutoria e non lesiva della nota impugnata. La difesa del Comune di Viareggio ha comunque argomentato in orine all’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
Si è costituita solo formalmente l’Agenzia del Demanio.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 12 marzo 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente, il Collegio ritiene fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, stante in particolare la natura non provvedimentale della nota impugnata, la quale non costituisce la risposta ad un’istanza di rinnovo (che non risulta sia stata proposta dalla ricorrente) ma rappresenta una mera comunicazione a scopo informativo con la quale il Comune ha “ricordato” alla società concessionaria che la concessione sarebbe venuta a scadere il 31 dicembre 2024 (in forza della delibera e della determina dirigenziale richiamate nella medesima nota e non impugnate) e che dunque per quella data l’area avrebbe dovuto essere liberata e ripristinata a zona dunale in forza delle previsioni del Piano del Parco.
La nota impugnata non s’inserisce dunque all’interno di un procedimento amministrativo, non costituisce manifestazione di potere amministrativo e non ha portata lesiva autonoma, essendosi il Comune limitato ad evidenziare gli effetti che al 31 dicembre 2024 sarebbero scaturiti da altri provvedimenti non oggetto del presente ricorso.
Il ricorso in decisione sembra invece sostanzialmente risolversi in un’azione di accertamento a tutela d’interessi legittimi (relativa alla possibilità di rinnovare la concessione della ricorrente), la quale non è ammessa dall’ordinamento, specie nel caso in cui essa abbia ad oggetto poteri non ancora esercitati dalla pubblica amministrazione.
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato in via preliminare inammissibile per difetto d’interesse.
4. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
IC FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC FE | IC AN |
IL SEGRETARIO