Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
RGAC 1715/2015
Il Giudice Istruttore
visto l'art 281 sexies c.p.c. uditi i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di causa
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio
Masone, nella causa di appello, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, tra:
- (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
- ( ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Rapone;
APPELLANTE
E
- (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
quale Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Argano;
APPELLATA
- ; Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
1
Per parte appellante: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto, e ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto:
1. in riforma parziale della sentenza impugnata dichiarare la totale responsabilità del sinistro di cui è causa a carico del sig. Controparte_5
conducente dell' autoveicolo mod. BMW tg BJ222JG di proprietà della sig.ra
, sprovvisto di copertura assicurativa riconoscendo Controparte_4
alla l' ammontare complessivo del Controparte_1
danno, integrando la riduzione proporzionale nella misura del 40% dell' ammontare complessivo del danno, operata dal Giudice di primo grado.
2. Sempre in riforma parziale della sentenza impugnata in ordine al quantum debeatur: si insiste nella rinnovazione delle indagini tecniche.
3. In caso di rigetto della predetta istanza, si insiste affinché il Secondo
Giudice voglia liquidare il danno secondo le stime espresse dal CTP dell' attore, geometra , autore delle note critiche all' elaborato Persona_1
peritale tenendo conto che la spesa di ripristino del veicolo Renault Megane targata CY 912 JW è stata di € 4.300,00 come da fattura n. 117/2010 del
11.06.2011 e si sono resi necessari giorni 10 di fermo tecnico, comportando il noleggio di un veicolo paritetico come da fattura in atti, di € 517,80.
Corrispondendo pertanto alla ad integrazione della Controparte_1
somma già ricevuta pari ad euro 2.446,00 la somma ad integrazione di euro
1.854,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
4. In subordine nel caso sia disattesa la valutazione espressa dal consulente di parte attrice e venga ritenuta congrua la stima fatta dal CTU che ha valutato il danno complessivo in euro 4.110,00 si chiede al giudice del gravame di condannare gli odierni appellati a corrispondere alla
[...]
ad integrazione della somma già ricevuta pari ad Controparte_1
euro 2.446,00 la somma ad integrazione di euro 1.664,00 o della diversa
2 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
5. In riforma totale della sentenza impugnata: Si chiede all' Ecc.mo
Tribunale Adito, contrariis rejectis, ritenere fondati i motivi di appello e per l' effetto, in totale riforma alla sentenza n.1563/2014 emessa dal Giudice di
Pace di Latina condannare i convenuti in solido, al pagamento in favore della
Società nella persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore sig. , con sede legale in Latina via Torrenuova, CP_6
28/B – P. Iva N. la somma di euro € 517,80 come da fattura n. P.IVA_2
20 del 24.04.2010 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo
6. Il tutto con vittoria delle spese competenze ed onorari di entrambi i giudizi di lite da distrarsi in favore dell'Avvocato Cristian Rapone che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte appellata si riportava alle conclusioni Controparte_3
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, e la condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese processuali secondo i parametri di legge, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1563/2014 il Giudice di Pace di Latina, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla cessionaria Controparte_1
e previo riconoscimento di responsabilità, in misura pari al 60%, in
[...]
capo a e del concorso di colpa, nella residua misura del Controparte_7
40%, a carico del danneggiato , condannava Parte_2 Controparte_4
e in solido e nelle rispettive qualità, al pagamento
[...] Controparte_8
in proprio favore di complessivi Euro 2.466,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento dei danni materiali riconosciuti a , oltre alla vittoria delle spese processuali. Parte_3
3 Rigettava, invece, la richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico formulata da per mancanza di prova, Controparte_2
compensando le spese di lite.
La e la Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponevano appello avverso la suddetta pronuncia lamentando:
- l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, dalla cui disamina doveva evincersi la responsabilità totalmente a carico del danneggiante;
- la carenza motivazionale in ordine ad un punto decisivo della controversia, posto che il CTU nominato aveva riconosciuto l'esistenza di un danno da fermo tecnico per un periodo di giorni 7, poi negato in sentenza.
Si costituiva in giudizio quale impresa designata dal Controparte_3
Fondo di garanzia per le vittime della strada, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza gravata;
con vittoria delle spese processuali.
Il Giudice istruttore, rilevata la natura documentale e di pronta soluzione della causa, rinviava all'udienza dell'08.05.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note sino a venti giorni prima di detta udienza.
All'udienza dell'08.05.2025 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e all'esito veniva data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto di seguito esplicitate.
L'appello proposto dalla cessionaria del credito del danneggiato principale
è infondato.
Correttamente il Giudice di pace ha ritenuto sussistere concorso di colpa tra le parti per avere il danneggiante, intento a svoltare a sinistra, omesso di ispezionare la strada a tergo, obbligo che si deve considerare esteso a tutta la durata della manovra.
4 La Suprema Corte, infatti, ha recentemente affermato che “il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio” (così Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 14791 del 27/05/2024).
Nel caso in esame risulta evidente che l'avere iniziato la manovra di svolta a sinistra ritenendo che non vi fossero veicoli provenienti da tergo quando invece il veicolo sopraggiungeva implica necessariamente l'erroneità di tale ispezione, con violazione del principio da ultimo richiamato dalla Suprema
Corte.
Quanto alla valutazione del danno, che l'appellante asserisce sottostimato, la decisione del Giudice di prime cure deve essere confermata essendo la stessa basata sulle risultanze della CTU che appaiono del tutto convincenti.
Venendo all'appello spiegato dalla ditta di autonoleggio, esso merita accoglimento nei limitati termini che seguono.
Afferma, infatti, la Suprema Corte, con Ordinanza 19 settembre 2022 n.
27389, che, per il risarcimento delle spese relative al noleggio di una vettura sostitutiva, il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto (cfr., oltre alla già citata pronuncia, Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n.
124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. “Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo.
Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria”.
5 Nel caso di specie, la fattura dimostrativa del noleggio è acquisita agli atti
(cfr. fattura n. 20 del 24.04.2010 di cui all'allegato n. 4 prodotto dagli appellati), così come risulta già accertato dal giudice di prime cure il diritto al rimborso del fermo tecnico.
Dimostrata, quindi, tramite la fattura, la prova della spesa, essa deve essere rimborsata previa limitazione ai giorni di fermo di tecnico effettivamente riconosciuti (sette e non dieci) e con decurtazione del 40% per il concorso di colpa del danneggiato (Euro 37,50 x giorni 7 = Euro 262,50, oltre IVA al 20% = Euro 315,00 – concorso di colpa in misura del 40% = Euro
189,00).
L'importo, pari ad Euro 189,00, deve poi essere aumentato per interessi e rivalutazione dalla data della spesa (24.04.2010) ad oggi pervenendo all'attualità ad Euro 289,12 (di cui Euro 42,85 per interessi ed Euro 57,27 per rivalutazione).
Le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento del gravame, meritano di essere integralmente compensate tra le parti (Cass
23769/24).
Sussistono tuttavia i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
del raddoppio del contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
2. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 solido con , al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
, della somma di Euro 289,12, già stimata all'attualità Controparte_2 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
6 3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte di Controparte_1
Così deciso in Latina in data 08.05.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Masone firmato telematicamente
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