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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3004 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3004/2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 17.6.2025; promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA AUGUSTA N. 52/D, presso lo studio dell'avv. GIONFRIDDO DANILA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] elettivamente domiciliata in
PRIOLO GARGALLO, VIA EDISON N. 35, presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA
MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 17.6.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 9.9.2024 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 con in data 7.4.1990 e che dall'unione nascevano le figlie Controparte_1 Per_1
(12.4.1991) e (12.11.1992), entrambe maggiorenni e indipendenti economicamente, Per_2 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica;
in subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione, chiedeva di prevedere un assegno di mantenimento in favore della moglie pari alla somma mensile di € 100,00.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione svolta dal ricorrente, ma chiedendo, da un lato, di addebitare la separazione al marito e, dall'altro, di porre a carico dello stesso l'obbligo di versare in suo favore un assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 18.2.2025, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
27.07.1964 (c.f.: e residente in [...]
n° 68 e , nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente Controparte_1 C.F._2 in Priolo Gargallo (SR), Via Amerigo Vespucci, n° 68;
2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto tra loro, senza darsi reciproche molestie.
Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ovunque vorrà, senza autorizzazione o consenso dell'altro. Qualora gli stessi volessero recarsi temporaneamente all'estero si scambiano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
3) Il SI. , corrisponderà alla moglie, oggi priva di lavoro, quale contributo per il suo Parte_1 mantenimento, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile pari ad €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2025;
4) La casa coniugale di esclusiva proprietà della IG.ra , sita in Priolo Gargallo Controparte_1
(SR), Via Amerigo Vespucci, n° 68, resta assegnata alla moglie;
Nel contempo, poiché i coniugi intendono sciogliere la comunione legale, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra di loro esistenti stabiliscono e pattuiscono quanto segue:
5) Il SI. trasferisce la propria quota di proprietà di un quarto indiviso alla IG.ra Parte_1 [...]
, come sopra generalizzata, che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si Controparte_1 trova, del locale magazzino sito in Priolo Gargallo Via Amerigo Vespucci 70 [l'intero fabbricato cui fa parte quanto oggi oggetto di trasferimento è stato edificato giusta concessione edilizia 541,
pagina 2 di 6 rilasciata dall'allora Comune di Siracusa il 15.12.1967, e successive licenze 750, prog. n. 4512, e
751, prat. ed. 4511, rilasciate dal medesimo Comune, entrambe il 10.06.1968] sebbene catastalmente indicato come n. 14/A , facente parte di un più ampio fabbricato, a pianoterra, formato da due vani, esteso nel complesso mq 57 (cinquantasette) catastali, confinante con detta via, con via Bondifè, con androne del palazzo dal n. 68 di via Vespucci. Si fa riferimento alla planimetria catastale dell'immobile che è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Priolo Gargallo al foglio 4, p.lla
539 sub 1, cat. C/2, cl. 3, mq 57, sup. cat 73, RC € 38,27. Detta quota indivisa del locale magazzino
è pervenuta al cedente SI. per effetto dell'atto di acquisto (effettuato in costanza di Parte_1 matrimonio ed in regime di comunione dei beni) del 19/02/2020, rogato dal Notaio Persona_3
Notaio in Siracusa, Rep. n. 1.688, Racc. n. 1.244, registrato in data 20.02.2020 al n. 1817 , trascritto presso l'Agenzia dell'Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa - in data 20/02/2020, al n.2795
Registro Generale e n. 2085 Registro Particolare (all.a e all. b);
Il trasferimento della predetta quota viene effettuato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione;
6) Il SI. si impegna a reiterare, a semplice richiesta della IG.ra , Parte_1 Controparte_1 nonché a formalizzare dinanzi ad un Notaio, ove necessario, anche in forma pubblica, il trasferimento in favore di quest'ultima del diritto della piena proprietà della quota ceduta dell'immobile descritta nel superiore punto 5) - qualora dalle competenti autorità dovesse essere riscontrato un qualsiasi vizio che ne dovesse impedire e/o ostacolare la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari e/o in ogni caso in cui l'autorità giudiziaria non dovesse procedere al trasferimento della proprietà, rettificando, ove necessario, eventuali errori e/o imprecisioni;
7) Le parti stabiliscono che l'eventuale onorario del Notaio rogante per il trasferimento immobiliare indicato al superiore punto 6) verrà ripartito in ragione del 50% ciascuno, mentre gli eventuali ed ulteriori costi, anche se in questa sede non prevedibili e/o quantificabili finalizzati al citato trasferimento immobiliare, restano a carico della IG.ra , che accetta;
Controparte_1
8) I IGg.ri e dichiarano - ai sensi e per gli effetti dell'art.19, Parte_1 Controparte_1 comma 14, d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge 30 luglio 2010 n.122 che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente accordo, come sopra riportati al punto 5), corrispondono alle planimetrie depositate in catasto in data 29.11.1969, scheda n. 0279518, n.1582678; dichiarano, altresì, che i dati catastali e le planimetrie (all. c e d) depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto;
9) Il IG. trasferisce alla IG.ra – che accetta - la quota parte del Parte_1 Controparte_1
50% dell'arredo della casa coniugale, che per effetto del superiore trasferimento appartiene d'ora pagina 3 di 6 innanzi interamente alla IG.ra . Il trasferimento della predetta quota dell'arredo viene CP_1 anch'esso effettuato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione;
10) Le parti convengono che l'immobile sito in Savignano Irpino, acquistato in regime di comunione in data 02.10.1998 con atto rogato in Notaio - Rep. n. 24392; Racc. n. 8717; Registrato Persona_4 il 20.10.98 al n. 1247 Mod 2V, trascritto ad Avellino il 27.10.1998 ai nn. 14959/12781, resterà in comunione e verrà utilizzato dai coniugi secondo le seguenti modalità:
- durante il periodo estivo ed a turnazione annuale alternata, a partire dall'anno in corso, il mese di luglio verrà utilizzato dalla IG.ra ed il mese di Agosto dal SI. . Controparte_1 Parte_1
Negli altri mesi dell'anno l'immobile verrà utilizzato separatamente dai coniugi previo accordo e preventiva comunicazione reciproca;
Sono fatti comunque salvi i diversi accordi dei coniugi, di volta in volta raggiunti, tenendo conto delle precipue eIGenze e dei rispettivi impegni di lavoro.
Il IG. si obbliga, alla data dell'udienza di comparizione (18/02/2025) a consegnare Parte_1 una copia delle chiavi, alla IG.ra , ad oggi ancora sprovvista. Controparte_1
Ogni tassa e/o imposta inerente il suddetto immobile in Savignano Irpino, maturata e/o maturanda
(e specificatamente: IMU, TARI, fornitura idrica, fornitura di gas e/o elettrica, nonché ogni opera di natura straordinaria) resta a carico del IG. , non avendo la IG.ra Parte_1 Controparte_1 nessun tipo di reddito per potervi ottemperare, motivo per cui la IG.ra presta sin d'ora CP_1 il consenso a poter vendere il detto immobile acquistato in comunione legale dei beni al fine di poter procedere alla divisione del ricavato prezzo di vendita;
11) Le parti si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato n.0000300489093 acceso presso la - filiale di Priolo Gargallo - entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Controparte_2 presente atto, il cui saldo di circa €. 300,00 (euro trecento/00) viene attribuito interamente alla IGnora;
Parte_2
12) Le parti stabiliscono che il saldo del contro corrente intestato esclusivamente al IG. Parte_1
n. 0000104374087 acceso presso la - filiale di Priolo Gargallo - oggi pari ad € Controparte_2
3.550,00 (euro tremilacinquecentocinquanta/00) circa – viene attribuito interamente al IG. Pt_1
e a tal fine la IG.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal IG.
[...] Controparte_1
per le ulteriori somme in precedenza confluite nel predetto conto corrente che sono Parte_1 state già oggetto di compensazione per i trasferimenti di cui ai superiori punti 5) e 9) e perché riconosce che gli importi ivi confluiti sono frutto dell'attività separata del coniuge non rientranti nella comunione legale dei beni sui quali non ha alcuna pretesa;
pagina 4 di 6 13) Le parti concordemente stabiliscono che l'autovettura Ford C- Max tg. DG831GM già intestata a , resterà definitivamente assegnata allo stesso e di sua esclusiva proprietà, Parte_1 rinunziando in tal senso la SI.ra a qualsiasi diritto sul mezzo, ed autorizzando Controparte_1 sin d'ora il Conservatore del P.R.A., esonerandolo da ogni responsabilità, ad annotare ogni relativo passaggio di proprietà e/o qualsivoglia formalità a richiesta del SI. . Di conseguenza Parte_1
a quanto stabilito, la IG.ra si obbliga sin d'ora a prestare il proprio assenso Controparte_1 nel caso di eventuale vendita dell'autovettura sopra meglio specificata senza pretendere alcun tipo di pagamento reciproco.
14) Dichiarano le parti di avere regolato ogni loro rapporto economico e di non avere null'altro a pretendere per nessun titolo o causa;
15) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi rinunziano espressamente, accettando reciprocamente la rinunzia e la relativa alea, ad ogni pretesa e/o diritto potenzialmente reclamabile nei confronti dell'altro coniuge ma non menzionato nel presente accordo;
16) Concordemente e congiuntamente i coniugi convengono di dare attuazione agli accordi sopra formulati a partire dalla sottoscrizione della presenti note;
17) Le spese ed i compensi del presente procedimento rimangono compensate fra le parti;
18) I procuratori delle parti con la sottoscrizione del presente atto autenticano le firme dei rispettivi assistiti e dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale;
19) Le parti esonerano i rispettivi avvocati da ogni eventuale non conformità e/o inesattezza delle dichiarazioni contenute negli atti di cui al presente procedimento e, stante l'accordo raggiunto, esonerano altresì i rispettivi avvocati dal depositare ulteriori memorie e richieste;
20) Il presente atto, a tutti gli effetti di legge, viene sottoscritto dai IG.ri e Parte_1 CP_1 per esplicita approvazione del contenuto.
[...]
Acquisite le dichiarazioni integrative richieste a pena di inammissibilità dal Protocollo per i trasferimenti immobiliari in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto, all'udienza del
17.6.2025 il Giudice delegato, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
pagina 5 di 6 Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti. In particolare, stima sussistenti i presupposti per ratificare anche le condizioni di cui ai punti nn. 5, 6, 7 e 8 dell'accordo raggiunto dalle parti, relative al trasferimento della quota di un quarto indiviso di proprietà del IG. alla Parte_1 IG.ra , inerente all'immobile ivi descritto. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3004/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MELILLI, il giorno 7.4.1990 (Atto n. 4,
Parte II, Serie A, Anno 1990), in conformità alle sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MELILLI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3004/2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 17.6.2025; promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA AUGUSTA N. 52/D, presso lo studio dell'avv. GIONFRIDDO DANILA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] elettivamente domiciliata in
PRIOLO GARGALLO, VIA EDISON N. 35, presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA
MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 17.6.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 9.9.2024 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 con in data 7.4.1990 e che dall'unione nascevano le figlie Controparte_1 Per_1
(12.4.1991) e (12.11.1992), entrambe maggiorenni e indipendenti economicamente, Per_2 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica;
in subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione, chiedeva di prevedere un assegno di mantenimento in favore della moglie pari alla somma mensile di € 100,00.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione svolta dal ricorrente, ma chiedendo, da un lato, di addebitare la separazione al marito e, dall'altro, di porre a carico dello stesso l'obbligo di versare in suo favore un assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 18.2.2025, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
27.07.1964 (c.f.: e residente in [...]
n° 68 e , nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente Controparte_1 C.F._2 in Priolo Gargallo (SR), Via Amerigo Vespucci, n° 68;
2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto tra loro, senza darsi reciproche molestie.
Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ovunque vorrà, senza autorizzazione o consenso dell'altro. Qualora gli stessi volessero recarsi temporaneamente all'estero si scambiano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
3) Il SI. , corrisponderà alla moglie, oggi priva di lavoro, quale contributo per il suo Parte_1 mantenimento, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile pari ad €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2025;
4) La casa coniugale di esclusiva proprietà della IG.ra , sita in Priolo Gargallo Controparte_1
(SR), Via Amerigo Vespucci, n° 68, resta assegnata alla moglie;
Nel contempo, poiché i coniugi intendono sciogliere la comunione legale, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra di loro esistenti stabiliscono e pattuiscono quanto segue:
5) Il SI. trasferisce la propria quota di proprietà di un quarto indiviso alla IG.ra Parte_1 [...]
, come sopra generalizzata, che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si Controparte_1 trova, del locale magazzino sito in Priolo Gargallo Via Amerigo Vespucci 70 [l'intero fabbricato cui fa parte quanto oggi oggetto di trasferimento è stato edificato giusta concessione edilizia 541,
pagina 2 di 6 rilasciata dall'allora Comune di Siracusa il 15.12.1967, e successive licenze 750, prog. n. 4512, e
751, prat. ed. 4511, rilasciate dal medesimo Comune, entrambe il 10.06.1968] sebbene catastalmente indicato come n. 14/A , facente parte di un più ampio fabbricato, a pianoterra, formato da due vani, esteso nel complesso mq 57 (cinquantasette) catastali, confinante con detta via, con via Bondifè, con androne del palazzo dal n. 68 di via Vespucci. Si fa riferimento alla planimetria catastale dell'immobile che è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Priolo Gargallo al foglio 4, p.lla
539 sub 1, cat. C/2, cl. 3, mq 57, sup. cat 73, RC € 38,27. Detta quota indivisa del locale magazzino
è pervenuta al cedente SI. per effetto dell'atto di acquisto (effettuato in costanza di Parte_1 matrimonio ed in regime di comunione dei beni) del 19/02/2020, rogato dal Notaio Persona_3
Notaio in Siracusa, Rep. n. 1.688, Racc. n. 1.244, registrato in data 20.02.2020 al n. 1817 , trascritto presso l'Agenzia dell'Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa - in data 20/02/2020, al n.2795
Registro Generale e n. 2085 Registro Particolare (all.a e all. b);
Il trasferimento della predetta quota viene effettuato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione;
6) Il SI. si impegna a reiterare, a semplice richiesta della IG.ra , Parte_1 Controparte_1 nonché a formalizzare dinanzi ad un Notaio, ove necessario, anche in forma pubblica, il trasferimento in favore di quest'ultima del diritto della piena proprietà della quota ceduta dell'immobile descritta nel superiore punto 5) - qualora dalle competenti autorità dovesse essere riscontrato un qualsiasi vizio che ne dovesse impedire e/o ostacolare la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari e/o in ogni caso in cui l'autorità giudiziaria non dovesse procedere al trasferimento della proprietà, rettificando, ove necessario, eventuali errori e/o imprecisioni;
7) Le parti stabiliscono che l'eventuale onorario del Notaio rogante per il trasferimento immobiliare indicato al superiore punto 6) verrà ripartito in ragione del 50% ciascuno, mentre gli eventuali ed ulteriori costi, anche se in questa sede non prevedibili e/o quantificabili finalizzati al citato trasferimento immobiliare, restano a carico della IG.ra , che accetta;
Controparte_1
8) I IGg.ri e dichiarano - ai sensi e per gli effetti dell'art.19, Parte_1 Controparte_1 comma 14, d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge 30 luglio 2010 n.122 che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente accordo, come sopra riportati al punto 5), corrispondono alle planimetrie depositate in catasto in data 29.11.1969, scheda n. 0279518, n.1582678; dichiarano, altresì, che i dati catastali e le planimetrie (all. c e d) depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto;
9) Il IG. trasferisce alla IG.ra – che accetta - la quota parte del Parte_1 Controparte_1
50% dell'arredo della casa coniugale, che per effetto del superiore trasferimento appartiene d'ora pagina 3 di 6 innanzi interamente alla IG.ra . Il trasferimento della predetta quota dell'arredo viene CP_1 anch'esso effettuato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione;
10) Le parti convengono che l'immobile sito in Savignano Irpino, acquistato in regime di comunione in data 02.10.1998 con atto rogato in Notaio - Rep. n. 24392; Racc. n. 8717; Registrato Persona_4 il 20.10.98 al n. 1247 Mod 2V, trascritto ad Avellino il 27.10.1998 ai nn. 14959/12781, resterà in comunione e verrà utilizzato dai coniugi secondo le seguenti modalità:
- durante il periodo estivo ed a turnazione annuale alternata, a partire dall'anno in corso, il mese di luglio verrà utilizzato dalla IG.ra ed il mese di Agosto dal SI. . Controparte_1 Parte_1
Negli altri mesi dell'anno l'immobile verrà utilizzato separatamente dai coniugi previo accordo e preventiva comunicazione reciproca;
Sono fatti comunque salvi i diversi accordi dei coniugi, di volta in volta raggiunti, tenendo conto delle precipue eIGenze e dei rispettivi impegni di lavoro.
Il IG. si obbliga, alla data dell'udienza di comparizione (18/02/2025) a consegnare Parte_1 una copia delle chiavi, alla IG.ra , ad oggi ancora sprovvista. Controparte_1
Ogni tassa e/o imposta inerente il suddetto immobile in Savignano Irpino, maturata e/o maturanda
(e specificatamente: IMU, TARI, fornitura idrica, fornitura di gas e/o elettrica, nonché ogni opera di natura straordinaria) resta a carico del IG. , non avendo la IG.ra Parte_1 Controparte_1 nessun tipo di reddito per potervi ottemperare, motivo per cui la IG.ra presta sin d'ora CP_1 il consenso a poter vendere il detto immobile acquistato in comunione legale dei beni al fine di poter procedere alla divisione del ricavato prezzo di vendita;
11) Le parti si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato n.0000300489093 acceso presso la - filiale di Priolo Gargallo - entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Controparte_2 presente atto, il cui saldo di circa €. 300,00 (euro trecento/00) viene attribuito interamente alla IGnora;
Parte_2
12) Le parti stabiliscono che il saldo del contro corrente intestato esclusivamente al IG. Parte_1
n. 0000104374087 acceso presso la - filiale di Priolo Gargallo - oggi pari ad € Controparte_2
3.550,00 (euro tremilacinquecentocinquanta/00) circa – viene attribuito interamente al IG. Pt_1
e a tal fine la IG.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal IG.
[...] Controparte_1
per le ulteriori somme in precedenza confluite nel predetto conto corrente che sono Parte_1 state già oggetto di compensazione per i trasferimenti di cui ai superiori punti 5) e 9) e perché riconosce che gli importi ivi confluiti sono frutto dell'attività separata del coniuge non rientranti nella comunione legale dei beni sui quali non ha alcuna pretesa;
pagina 4 di 6 13) Le parti concordemente stabiliscono che l'autovettura Ford C- Max tg. DG831GM già intestata a , resterà definitivamente assegnata allo stesso e di sua esclusiva proprietà, Parte_1 rinunziando in tal senso la SI.ra a qualsiasi diritto sul mezzo, ed autorizzando Controparte_1 sin d'ora il Conservatore del P.R.A., esonerandolo da ogni responsabilità, ad annotare ogni relativo passaggio di proprietà e/o qualsivoglia formalità a richiesta del SI. . Di conseguenza Parte_1
a quanto stabilito, la IG.ra si obbliga sin d'ora a prestare il proprio assenso Controparte_1 nel caso di eventuale vendita dell'autovettura sopra meglio specificata senza pretendere alcun tipo di pagamento reciproco.
14) Dichiarano le parti di avere regolato ogni loro rapporto economico e di non avere null'altro a pretendere per nessun titolo o causa;
15) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi rinunziano espressamente, accettando reciprocamente la rinunzia e la relativa alea, ad ogni pretesa e/o diritto potenzialmente reclamabile nei confronti dell'altro coniuge ma non menzionato nel presente accordo;
16) Concordemente e congiuntamente i coniugi convengono di dare attuazione agli accordi sopra formulati a partire dalla sottoscrizione della presenti note;
17) Le spese ed i compensi del presente procedimento rimangono compensate fra le parti;
18) I procuratori delle parti con la sottoscrizione del presente atto autenticano le firme dei rispettivi assistiti e dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale;
19) Le parti esonerano i rispettivi avvocati da ogni eventuale non conformità e/o inesattezza delle dichiarazioni contenute negli atti di cui al presente procedimento e, stante l'accordo raggiunto, esonerano altresì i rispettivi avvocati dal depositare ulteriori memorie e richieste;
20) Il presente atto, a tutti gli effetti di legge, viene sottoscritto dai IG.ri e Parte_1 CP_1 per esplicita approvazione del contenuto.
[...]
Acquisite le dichiarazioni integrative richieste a pena di inammissibilità dal Protocollo per i trasferimenti immobiliari in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto, all'udienza del
17.6.2025 il Giudice delegato, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
pagina 5 di 6 Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti. In particolare, stima sussistenti i presupposti per ratificare anche le condizioni di cui ai punti nn. 5, 6, 7 e 8 dell'accordo raggiunto dalle parti, relative al trasferimento della quota di un quarto indiviso di proprietà del IG. alla Parte_1 IG.ra , inerente all'immobile ivi descritto. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3004/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MELILLI, il giorno 7.4.1990 (Atto n. 4,
Parte II, Serie A, Anno 1990), in conformità alle sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MELILLI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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