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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: presidente dott. Marco Valecchi
giudice dott. Sonia Piccinni
giudice relatore dott. Carlotta Bruno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1628/2024 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ) e Parte_2 (C.F. Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO e dall'avv. C.F._2
RIGHINI ANNA
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025 e da accordo integrativo sottoscritto dalle parti in data 29.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno presentato ricorso congiunto chiedendo al Tribunale di dichiarare che la minore Persona_1 nata a [...] il [...], è figlia del signor Parte_1 hanno inoltre chiesto la regolamentazione dell'affidamento e della collocazione della minore, con affido condiviso della stessa, regolamentazione delle visite paterne e contributo al mantenimento a carico del sig. Pt_1 Con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice ha avvisato le parti che il riconoscimento, se effettuato congiuntamente dalle parti, deve essere effettuato innanzi all'Ufficiale di Stato civile senza necessità di ordine in tal senso da parte del Tribunale. All'udienza del 10.7.2024
i procuratori delle parti hanno chiesto quindi termine per effettuare il riconoscimento della minore da parte del padre davanti all'Ufficiale di Stato civile.
In data 17.10.2024 le parti hanno depositato il certificato di riconoscimento da parte del padre della minore avvenuto davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia in Persona_1
data 25.7.2024 (atto n. 78 parte II serie B Ufficio 1). Hanno altresì modificato parzialmente le condizioni precedentemente rassegnate ("con l'affido da condiviso a esclusivo super rafforzato per facilitare la gestione della minore”, come successivamente dichiarato in udienza). Il Giudice, ritenuto opportuno convocare le parti al fine di verificare le nuove condizioni di cui chiedono l'accoglimento; ha rinviato per la comparizione delle parti al 8.1.2025.
A detta udienza, dopo essere stati sentiti dal Giudice, hanno chiesto un termine per modificare ulteriormente l'accordo su invito del G.I., atteso che dalla audizione non sono emerse motivazioni evidenti per disporre un affido esclusivo super rafforzato della minore.
Le parti hanno quindi ulteriormente modificato le condizioni relative all'affido della minore e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità alle condizioni di seguito riportate, depositando l'accordo sottoscritto in data 29.1.2025:
Tanto premesso e considerato le parti come identificate, domiciliate e difese
CHIEDONO
L'omologa delle condizioni afferenti la regolamentazione della potestà genitoriale sulla minore
CA AR alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. Il signor AM OM potrà vedere e tenere con sé la figlia, AR, previo accordo con la madre ed anche alla luce degli impegni della stessa, un weekend ogni quindici giorni dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alla domenica alle 21:00 orario entro il quale la stessa dovrà essere riaccompagnata presso l'abitazione della madre;
un pomeriggio a settimana, previo accordo con la madre dalle ore 19:30, orario entro cui il signor AM si libererà dai propri impegni lavorativi, e sino alle 21:00 senza pernotto;
per quanto riguarda le festività Natalizie si seguirà il principio dell'alternanza e la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre la settimana dal 23 al 30 Dicembre
e/o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
lo stesso dicasi per le festività Pasquali;
per quanto attiene il giorno del compleanno la minore lo trascorrerà con i genitori ad anni alterni:
3. Durante le vacanze estive il signor AM potrà tenere con sé la minore per almeno
15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la signora CA entro e
.non oltre il 30 Maggio;
4. Il signor AM OM verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma mensile di €250.00 oltre ad ulteriori € 250.00 fino alla concorrenza della somma di € 10.000.00 a titolo di arretrati, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra sostenute per la minore. Una volta decorso il termine della concorrenza di € 10.000.00, il mantenimento verrà incrementato ad €
280,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri:
5. Il signor AM rinuncia alla propria quota di spettanza del 50% dell'assegno unico che pertanto, su accordo delle parti, verrà percepito nella sua totalità dalla signora
CA VA:
6. Le parti sin d'ora si rilasciano ogni e più ampia delega al fine di permettere una più semplice interlocuzione con la scuola e o gli altri enti e per una più agevole gestione della minore:
7. Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e lo rinnovo del documenti di riconoscimento e del passaporto.
Rama
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio, ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA
le condizioni pattuite dalle parti in ordine regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale di cui all'accordo sottoscritto in data 29.1.2025;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 14/02/2025.
Il presidente Il giudice estensore
Marco Valecchi Carlotta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: presidente dott. Marco Valecchi
giudice dott. Sonia Piccinni
giudice relatore dott. Carlotta Bruno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1628/2024 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ) e Parte_2 (C.F. Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO e dall'avv. C.F._2
RIGHINI ANNA
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025 e da accordo integrativo sottoscritto dalle parti in data 29.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno presentato ricorso congiunto chiedendo al Tribunale di dichiarare che la minore Persona_1 nata a [...] il [...], è figlia del signor Parte_1 hanno inoltre chiesto la regolamentazione dell'affidamento e della collocazione della minore, con affido condiviso della stessa, regolamentazione delle visite paterne e contributo al mantenimento a carico del sig. Pt_1 Con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice ha avvisato le parti che il riconoscimento, se effettuato congiuntamente dalle parti, deve essere effettuato innanzi all'Ufficiale di Stato civile senza necessità di ordine in tal senso da parte del Tribunale. All'udienza del 10.7.2024
i procuratori delle parti hanno chiesto quindi termine per effettuare il riconoscimento della minore da parte del padre davanti all'Ufficiale di Stato civile.
In data 17.10.2024 le parti hanno depositato il certificato di riconoscimento da parte del padre della minore avvenuto davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia in Persona_1
data 25.7.2024 (atto n. 78 parte II serie B Ufficio 1). Hanno altresì modificato parzialmente le condizioni precedentemente rassegnate ("con l'affido da condiviso a esclusivo super rafforzato per facilitare la gestione della minore”, come successivamente dichiarato in udienza). Il Giudice, ritenuto opportuno convocare le parti al fine di verificare le nuove condizioni di cui chiedono l'accoglimento; ha rinviato per la comparizione delle parti al 8.1.2025.
A detta udienza, dopo essere stati sentiti dal Giudice, hanno chiesto un termine per modificare ulteriormente l'accordo su invito del G.I., atteso che dalla audizione non sono emerse motivazioni evidenti per disporre un affido esclusivo super rafforzato della minore.
Le parti hanno quindi ulteriormente modificato le condizioni relative all'affido della minore e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità alle condizioni di seguito riportate, depositando l'accordo sottoscritto in data 29.1.2025:
Tanto premesso e considerato le parti come identificate, domiciliate e difese
CHIEDONO
L'omologa delle condizioni afferenti la regolamentazione della potestà genitoriale sulla minore
CA AR alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. Il signor AM OM potrà vedere e tenere con sé la figlia, AR, previo accordo con la madre ed anche alla luce degli impegni della stessa, un weekend ogni quindici giorni dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alla domenica alle 21:00 orario entro il quale la stessa dovrà essere riaccompagnata presso l'abitazione della madre;
un pomeriggio a settimana, previo accordo con la madre dalle ore 19:30, orario entro cui il signor AM si libererà dai propri impegni lavorativi, e sino alle 21:00 senza pernotto;
per quanto riguarda le festività Natalizie si seguirà il principio dell'alternanza e la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre la settimana dal 23 al 30 Dicembre
e/o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
lo stesso dicasi per le festività Pasquali;
per quanto attiene il giorno del compleanno la minore lo trascorrerà con i genitori ad anni alterni:
3. Durante le vacanze estive il signor AM potrà tenere con sé la minore per almeno
15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la signora CA entro e
.non oltre il 30 Maggio;
4. Il signor AM OM verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma mensile di €250.00 oltre ad ulteriori € 250.00 fino alla concorrenza della somma di € 10.000.00 a titolo di arretrati, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra sostenute per la minore. Una volta decorso il termine della concorrenza di € 10.000.00, il mantenimento verrà incrementato ad €
280,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri:
5. Il signor AM rinuncia alla propria quota di spettanza del 50% dell'assegno unico che pertanto, su accordo delle parti, verrà percepito nella sua totalità dalla signora
CA VA:
6. Le parti sin d'ora si rilasciano ogni e più ampia delega al fine di permettere una più semplice interlocuzione con la scuola e o gli altri enti e per una più agevole gestione della minore:
7. Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e lo rinnovo del documenti di riconoscimento e del passaporto.
Rama
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio, ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA
le condizioni pattuite dalle parti in ordine regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale di cui all'accordo sottoscritto in data 29.1.2025;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 14/02/2025.
Il presidente Il giudice estensore
Marco Valecchi Carlotta Bruno