CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. MA G. Di AR Presidente
2. dott. NZ AL Consigliere relatore
3. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1264 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Nivola e Antonino Rizzo. Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Magaddino e presso il suo CP_1 studio in Trapani, Via Rocco Solina n.26, elettivamente domiciliato. Appellato OGGETTO: BENEFICI PER ESPOSIZIONE AD AMIANTO.
All'udienza del 30 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso insistendo nei propri atti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 262/2022, il Tribunale G.L. di Trapani, in accoglimento del ricorso depositato in data 22 ottobre 2020 da , che aveva dedotto di aver CP_1 lavorato dal settembre 1972 sino a giugno 2016, quale ufficiale di coperta e secondo i dati derivanti dal libretto di navigazione in atti, a bordo di diversi natanti e di essere stato in tal modo esposto quotidianamente e per un periodo ultradecennale alla inalazione di fibre di amianto presenti nelle suddette imbarcazioni, senza uso di alcuna protezione, condannò l' alla ricostruzione della posizione previdenziale Pt_1 del ricorrente, rivalutando per il coefficiente 1,5 i contributi relativi ad un periodo
1 lavorativo di anni 13, mesi 6, e 1 giorno (di esposizione c.d. qualificata all'amianto quanto presente selle sale macchine di natanti costruiti prima degli anni 80), in applicazione dell'art. 13, comma 8, L. 257/92, come modificato dal D.L. n. 169/1993. Escluse il giudice che, ai fini del decorso del termine di prescrizione, fosse necessaria la eventuale domanda inoltrata all' quale espressione di acquisita CP_2 consapevolezza dell'esposizione e del maturato diritto al beneficio, in quanto soggiacente alla disciplina anteriore al D.L.n.269/2003. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in data 28 novembre 2022, insistendo nell'eccezione di prescrizione decennale del diritto contributivo fatto valere, atteso che la consapevolezza della lamentata esposizione si era già perfezionata in capo all'appellato in data 27 maggio 2005, quando quest'ultimo aveva inviato una segnalazione dei medesimi fatti per cui è causa all , come da istanza che produceva e di cui chiedeva l'acquisizione ai CP_2 sensi dell'art.437 c.p.c.. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 15 novembre 2024, si è costituito , contestando le ragioni di gravame e CP_1 manifestando la volontà di disconoscere ex art.214 c.p.c. la propria firma apposta nell'istanza datata 27/05/2005 e prodotta da controparte. CP_2
Aggiungeva di non avere mai incaricato alcun patronato o altri soggetti di inoltrare l'istanza all' avente ad oggetto la domanda di riconoscimento CP_2 dell'esposizione all'amianto e che proprio in data 27/05/2005 si trovava imbarcato presso la M/C CRYSTAL RUBINO per come si evince dall'estratto del libretto di navigazione che si deposita (sbarcato in data 13/07/2005). Insisteva, in ogni caso, per l'ammissione della prova testimoniale già articolata in prime cure al fine di dimostrare, non esistendo ulteriori indici presuntivi che possano dimostrare la “consapevolezza” dell'interessato” di avere solo di recente (circa un anno fa) appreso della possibilità di agire giudizialmente e concludeva per la conferma della sentenza appellata. All'udienza del 27 marzo 2025 ha disconosciuto anche la firma CP_1 apposta sul “Mandato di Patrocinio” con il quale veniva conferita delega al
“Patronato INCA CGIL” che risultava allegato all'istanza del 27/05/2005, su citata e, contestualmente, l' dichiarava di volersi avvalere di detti documenti, già prodotti Pt_1 in originale. Veniva, quindi, conferito, incarico peritale per la verifica dell'autenticità di tali sottoscrizioni, apparentemente apposte da LB Asta, sulla scorta delle scritture di comparazione indicate dall'Istituto (firma sulla carta d'identità e sul mandato conferito al difensore).
2 Depositato l'elaborato tecnico, la causa, all'udienza del 30 ottobre 2025, è stata decisa come da dispositivo steso in calce, sulle conclusioni adottate dalle parti.
**** L'appello è infondato. Premesso che è ormai coperta da giudicato la statuizione con la quale il Tribunale ha dato atto che fosse pacifica e non contestata la circostanza che CP_1 avesse maturato il requisito pensionistico con decorrenza antecedente
[...] all'entrata in vigore della nuova disciplina, sommando i benefici dell'esposizione all'amianto (raggiungendo così 37 anni di contributi) con conseguente applicazione della disciplina originaria ex L.n.257/1992; che non fosse, quindi, applicabile, l'eccepita decadenza ai sensi dell'art.47 c.5 del D.L. n.269/2003 conv. in L.n.n.326/2003, né maturata quella triennale di cui all'art.4 del D.L. n.384/1992 conv. nella L.n.438/92(che ha sostituito l'art.47 c. 2 del Dpr n.639/1970), decorrente dalla domanda amministrativa inoltrata all' il 28/04/2020, deve ritenersi che il Pt_1 diritto azionato dal ricorrente non è prescritto. CP_1
Con orientamento oramai consolidato, la giurisprudenza di legittimità “richiede la necessaria consapevolezza dell'esposizione ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto” (così da ultimo, Cass. ord. del 20.02.2020, n. 4283; ed anche Cass.n.3586/2019, n.28610/2018 e n.2856/2017 e n. 16128/2015). La Corte ha, altresì, chiarito che “La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Cass., sez. lav., ord. del 02/02/2017, n. 2856). Con la decisione richiamata, la Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto dall' che si doleva del fatto che la Corte territoriale, ai fini del decorso Pt_1 della prescrizione, non avesse fissato quale dies a quo l'epoca della consapevolezza, ravvisabile, nella specie nella richiesta all' di certificazione, dell'esposizione CP_2 all'amianto (risalente in quel caso al maggio 1997). La Corte ha così statuito: “Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 15965/2015 ed altre numerose coeve e successive, anche della sesta sezione-L della Corte). … la giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione
3 contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria …Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto… Alla luce del suddetto orientamento e proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). …Da tanto consegue che non è immune da censure la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto la piena consapevolezza dei fatti che connotano il diritto azionato con riferimento al periodo 15 novembre 1953 - 31 dicembre 1996, coincidente con il pensionamento del lavoratore (dal gennaio 2010) anzichè con l'istanza amministrativa inoltrata fin dal maggio 1997, per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione per il predetto periodo, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza dell'esposizione.” (così Cass. ord. n. 2856/2017). Orbene, nel caso di specie, secondo la prospettazione dell' - Pt_1 CP_1 che ha dedotto di aver subito una esposizione qualificata a fibre di amianto nel periodo compreso fra il settembre 1972 e il mese di giugno 2016 - in data 27 maggio 2005 ha presentato all' “domanda di riconoscimento dell'esposizione CP_2 all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali (articolo 13 comma 8 legge 257/92 e successive modifiche e integrazioni (Legge 271/93, decreto legge n.269/03). E non è revocabile in dubbio che una tale domanda, volta ad ottenere il
“riconoscimento” della esposizione qualificata, così come documentata, sarebbe stata idonea a manifestare la consapevolezza nel lavoratore dell'esposizione stessa oltre la soglia limite e così del maturato diritto al beneficio contributivo e, dunque, a far decorrere il termine di prescrizione decennale;
consapevolezza, che si fonda su una circostanza percepita direttamente dal lavoratore nel corso della propria attività lavorativa che, già nel 2005, aveva superato il decennio (se si sommano le giornate di imbarco complessivamente effettuate sino alla data della domanda- v. estratto matricola doc. n.2 ) e che lo avrebbe indotto a presentare all' una domanda dal CP_2 tenore inequivoco. Tuttavia, l'esito dell'espletata consulenza grafica conduce a diverse conclusioni, avendo il tecnico espresso il seguente parere definitivo:
“Alla luce delle risultanze emerse e dell'esame confrontuale scrupolosamente effettuato, in risposta al quesito dal Giudice è possibile affermare,
4 con ragionevole certezza, che sia le due firme apposta sulla “Domanda di riconoscimento di esposizione ad amianto” del 27.05.2025 che la firma apposta sul
“Mandato di Patrocinio” non sono riferibili alla mano di ma sono CP_1 opera di mano aliena che ha cercato di imitare grossolanamente la firma autografa del sig. ”. (v. relazione della Dott.ssa , depositata il CP_1 Persona_1
9.09.2025), Esito al quale il consulente è pervenuto sulla scorta di argomentazioni di carattere scientifico che si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati. D'altra parte, in coincidenza con la data del 27/05/2005 il ricorrente risultava imbarcato sin dal 14.02.2005 senza soluzione di continuità fino al 13/07/2005 (v. libretto di navigazione, estratto matricola ed estratto contributivo dell' . Pt_1
Ne segue che non è maturata alcuna prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva alla data del 28.04.2020, di invio della domanda amministrativa all' Pt_1 seguita dal deposito ricorso all'autorità giudiziaria in data 22.10.2020, non essendovi elementi presuntivi idonei a far decorrere il dies a quo da epoca anteriore a detta istanza. L'appello va, quindi, respinto e confermata la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano e distraggono come Pt_1 in dispositivo. Restano definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato Pt_1 decreto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 262/2022 emessa il 26 maggio 2022 dal Tribunale GL di Trapani. Condanna l'appellante al rimborso, in favore del difensore dell'appellato, quale distrattario, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo, il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NZ AL MA G. Di AR
5