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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2122/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Taverna di Montalto Uffugo, Via Parte_1
Manzoni, Traversa P. Borsellino n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso
Calabria, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, CP_1
GI NA e EL VA - resistente
Oggetto: ripetizione indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a non
restituire all' le somme percepite nel periodo dal 01/01/2022 al 28/06/2024 CP_1
(29/06/2024 data accertamento) a titolo di assegno sociale, le quali devono essere
dichiarate irripetibili, per tutti i motivi esposti in ricorso. Per l'effetto, ordinare all' la CP_1
restituzione della somma di € 4.522,10 trattenuta dall'ente, nelle more del giudizio, a tale
titolo. Nonché delle ulteriori somme non spettanti trattenute a tale titolo, (per come
1 comunicato nella lettera del 30 settembre 2024). Con vittoria di spese e competenze di
giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… respingere la domanda perché completamente infondata
in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso il provvedimento dell' del 30.9.2024,
con cui l'Istituto aveva comunicato che, a seguito di ricalcolo dell'importo dell'assegno sociale di cui era beneficiario a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, era risultato un indebito di €. 4.848,31, somma corrisposta nel periodo gennaio 2022/luglio
2024. Ha chiesto di dichiarare l'irripetibilità della somma perché percepita in assenza di dolo ed in buona fede.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'onere di provare l'insussistenza dell'indebito spettava a parte ricorrente,
che l'indebito era sussistente ed era ripetibile.
CP_ Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato provvedimento dell' del
14.7.2025, con cui l'Istituto comunicava che, a seguito di ricalcolo della prestazione dell'assegno sociale per il periodo 1.7.2020/31.8.2025, risultava un credito per il ricorrente di €. 4.522,10.
2 CP_ A fronte della contraddittorietà della condotta dell' che per lo stesso periodo ha affermato sia l'erogazione indebita di somme, sia la sussistenza di un credito per parte
CP_ ricorrente, sono stati chiesti chiarimenti all' con fissazione dell'udienza in presenza.
CP_ L' all'udienza del 24.10.2025, ha chiesto rinvio per chiarimenti scritti che poi non ha reso, evidenziandosi che l' non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza del CP_1
CP_ 28.11.2025 fissata proprio per i chiarimenti indicati su istanza dell'
In tal modo, deve dirsi che l'indebito è insussistente e che la domanda di parte ricorrente è
fondata (se pur, si rileva, la parte ha chiesto l'irripetibilità delle somme asseritamente percepite in buona fede, mentre la pronuncia deve essere invece di insussistenza
CP_ dell'indebito), con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto per l'indebito oggetto di giudizio, oltre interessi al tasso legale dalla trattenuta al soddisfo.
Si aggiunge, per completezza di argomentazione, che, in assenza di compiute deduzioni
CP_ contrarie dell' dovrebbe trovare comunque applicazione il principio per cui: “In tema
di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue
che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il
percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020), non sussistendo elementi per affermare il dolo del ricorrente e l'esclusione di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto di causa;
condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto per l'indebito oggetto di causa, oltre interessi al tasso legale dalla trattenuta
CP_ al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.310,00
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 19.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2122/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Taverna di Montalto Uffugo, Via Parte_1
Manzoni, Traversa P. Borsellino n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso
Calabria, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, CP_1
GI NA e EL VA - resistente
Oggetto: ripetizione indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a non
restituire all' le somme percepite nel periodo dal 01/01/2022 al 28/06/2024 CP_1
(29/06/2024 data accertamento) a titolo di assegno sociale, le quali devono essere
dichiarate irripetibili, per tutti i motivi esposti in ricorso. Per l'effetto, ordinare all' la CP_1
restituzione della somma di € 4.522,10 trattenuta dall'ente, nelle more del giudizio, a tale
titolo. Nonché delle ulteriori somme non spettanti trattenute a tale titolo, (per come
1 comunicato nella lettera del 30 settembre 2024). Con vittoria di spese e competenze di
giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… respingere la domanda perché completamente infondata
in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso il provvedimento dell' del 30.9.2024,
con cui l'Istituto aveva comunicato che, a seguito di ricalcolo dell'importo dell'assegno sociale di cui era beneficiario a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, era risultato un indebito di €. 4.848,31, somma corrisposta nel periodo gennaio 2022/luglio
2024. Ha chiesto di dichiarare l'irripetibilità della somma perché percepita in assenza di dolo ed in buona fede.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'onere di provare l'insussistenza dell'indebito spettava a parte ricorrente,
che l'indebito era sussistente ed era ripetibile.
CP_ Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato provvedimento dell' del
14.7.2025, con cui l'Istituto comunicava che, a seguito di ricalcolo della prestazione dell'assegno sociale per il periodo 1.7.2020/31.8.2025, risultava un credito per il ricorrente di €. 4.522,10.
2 CP_ A fronte della contraddittorietà della condotta dell' che per lo stesso periodo ha affermato sia l'erogazione indebita di somme, sia la sussistenza di un credito per parte
CP_ ricorrente, sono stati chiesti chiarimenti all' con fissazione dell'udienza in presenza.
CP_ L' all'udienza del 24.10.2025, ha chiesto rinvio per chiarimenti scritti che poi non ha reso, evidenziandosi che l' non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza del CP_1
CP_ 28.11.2025 fissata proprio per i chiarimenti indicati su istanza dell'
In tal modo, deve dirsi che l'indebito è insussistente e che la domanda di parte ricorrente è
fondata (se pur, si rileva, la parte ha chiesto l'irripetibilità delle somme asseritamente percepite in buona fede, mentre la pronuncia deve essere invece di insussistenza
CP_ dell'indebito), con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto per l'indebito oggetto di giudizio, oltre interessi al tasso legale dalla trattenuta al soddisfo.
Si aggiunge, per completezza di argomentazione, che, in assenza di compiute deduzioni
CP_ contrarie dell' dovrebbe trovare comunque applicazione il principio per cui: “In tema
di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue
che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il
percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020), non sussistendo elementi per affermare il dolo del ricorrente e l'esclusione di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto di causa;
condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto per l'indebito oggetto di causa, oltre interessi al tasso legale dalla trattenuta
CP_ al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.310,00
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 19.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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