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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2442/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090205F20240008477 CONTR. BONIFICA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2116/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento n.0090205F20240008477 del 13.06.2024 emesso da Creset S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (subentrato a Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi) dell'importo complessivo di € 75,83 comprensivo di diritti di notifica
(€ 7,83). Detto sollecito veniva emesso per la riscossione di contributi di bonifica (cod. 0630) terreni (€ 21,00)
e fabbricati (€ 47,00) per l'anno 2019 in relazione alla proprietà di immobili iscritti al catasto consortile del comune di Salve (LE).
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
1. Nullità del sollecito di pagamento per inesistenza del prodromico avviso di pagamento mai notificato alle parti.
2. Nullità del sollecito per difetto di motivazione.
3. Nullità del sollecito per mancata apposizione del visto di esecutività.
4. Nel merito:
4.1. violazione art. 4 R.D. n. 215/1933 ed art. 3 L.R. Puglia n. 4/2012 per mancata adozione del piano generale di bonifica: nullità, illegittimità ed erroneità derivata del piano di classifica approvato dal Consorzio di bonifica a dei conseguenti provvedimenti amministrativi e tributari;
4.2. violazione artt. 10 R.D. 215/1933 3 860 c.c.: nullità. Illegittimità ed erroneità della pretesa tributaria di pagamento di contributi consortili per carenza dei presupposti impositivi
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito. In via istruttoria chiedeva che venisse disposta CTU.
Si costitutiva in giudizio Creset S.p.A. rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze afferenti il merito della vicenda;
contestava, in ogni caso, il resto delle altre eccezioni e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costitutiva, altresì, il Consorzio Centro Sud Puglia, in luogo del cessato Consorzio di bonifica Ugento e
Lì Foggi, contestando tutto quanto eccepito dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Produceva in atti relazione di consulenza tecnica di parte a firma del Nominativo_3 In risposta alle controdeduzioni del Consorzio Centro Sud Puglia, in data 27.10.2025 parte ricorrente depositava memorie, ex art. 32, D. Lgs. n. 546/1992, a cui allegava relazione di consulenza tecnica di parte a firma del Dott. Agr. Nominativo_2.
Al termine dell'udienza di trattazione la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla infondatezza della pretesa contributiva oggetto del sollecito di pagamento impugnato, questa Corte ritiene di dover procedere preventivamente ad una breve disamina delle fonti normative che regolano i consorzi di bonifica.
Questi enti trovano una prima regolamentazione nel R.D. n. 215 del 1933 e successivamente una regolamentazione “generale” nel C.C. artt. 862 e segg. Con l'istituzione delle Regioni la competenza di regolamentazione di questi enti sub regionali passa a queste ultime. Per quel che ci riguarda intervengono le leggi regionali n. 54 del 1980; la n. 12 del 2011 e, infine, la n. 4 del 2012. Il tratto comune e significativo della regolamentazione è quello di prevedere una partecipazione al consorzio di bonifica di tutti i consociati proprietari di fondi ricompresi in un “comprensorio di bonifica”. La normativa regionale citata ha imposto l'onere di procedere alla redazione di un piano di bonifica delle spese generali sostenute dall'Ente Consorzio per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
successivamente il Consorzio deve approvare un “piano di classifica” finalizzato ad individuare i benefici derivanti dalle realizzande opere di bonifica, cui accede una cartografia ove sono rappresentati e delimitati i fondi che risultano raggiunti dai vantaggi previsti da quelle opere di bonifica;
infine il consorzio deve approvare il piano di riparto delle spese che tenga conto dei benefici individuati dal piano di classifica.
Orbene, la giurisprudenza è fermamente assestata sul principio secondo cui, quando vi sia un piano di classifica legittimamente approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 24356/2016).
Ebbene, nel caso di specie la contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica, per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno. Né varrebbe obiettare che l'art. 42, comma 7, della Legge
Regione Puglia n. 4/2012 ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tenere conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla Legge Regione Puglia n. 12 del
2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica. Tale clausola di salvezza dei piani di classifica valeva nella fase di prima applicazione della legge e non può certamente legittimare la prassi del Consorzio di continuare a pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica.
Ciò posto deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere della prova cui era gravato e cioè di dimostrare che gli immobili della contribuente godevano, in forza della sua attività, di un beneficio diretto e specifico. Al contrario, secondo quanto attestato nella relazione di consulenza tecnica di parte ricorrente, a firma del Dott. Agr. Nominativo_2, avvalorata dai numerosi rilievi fotografici, si rileva che “..., La rete scolante da vari anni è in uno stato di abbandono. In tali condizioni, è di tutta evidenza che tale opera non
è assolutamente in grado di assolvere quella funzione di bonifica per la quale era stata progettata e realizzata. Ragione per cui i cespiti…non hanno ricevuto nessun beneficio diretto e specifico dalle opere del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia Distretto Sud Salento – ex Ugento Lì Foggi non hanno, quindi, conseguito quella ulteriore qualità del fondo, presupposto dell'obbligo di contribuzione alle opere di bonifica”
Tutti i suddetti elementi convincono la Corte che il contributo consortile non sia dovuto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto restando assorbita l'analisi di ogni altra questione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2442/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090205F20240008477 CONTR. BONIFICA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2116/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento n.0090205F20240008477 del 13.06.2024 emesso da Creset S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (subentrato a Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi) dell'importo complessivo di € 75,83 comprensivo di diritti di notifica
(€ 7,83). Detto sollecito veniva emesso per la riscossione di contributi di bonifica (cod. 0630) terreni (€ 21,00)
e fabbricati (€ 47,00) per l'anno 2019 in relazione alla proprietà di immobili iscritti al catasto consortile del comune di Salve (LE).
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
1. Nullità del sollecito di pagamento per inesistenza del prodromico avviso di pagamento mai notificato alle parti.
2. Nullità del sollecito per difetto di motivazione.
3. Nullità del sollecito per mancata apposizione del visto di esecutività.
4. Nel merito:
4.1. violazione art. 4 R.D. n. 215/1933 ed art. 3 L.R. Puglia n. 4/2012 per mancata adozione del piano generale di bonifica: nullità, illegittimità ed erroneità derivata del piano di classifica approvato dal Consorzio di bonifica a dei conseguenti provvedimenti amministrativi e tributari;
4.2. violazione artt. 10 R.D. 215/1933 3 860 c.c.: nullità. Illegittimità ed erroneità della pretesa tributaria di pagamento di contributi consortili per carenza dei presupposti impositivi
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito. In via istruttoria chiedeva che venisse disposta CTU.
Si costitutiva in giudizio Creset S.p.A. rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze afferenti il merito della vicenda;
contestava, in ogni caso, il resto delle altre eccezioni e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costitutiva, altresì, il Consorzio Centro Sud Puglia, in luogo del cessato Consorzio di bonifica Ugento e
Lì Foggi, contestando tutto quanto eccepito dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Produceva in atti relazione di consulenza tecnica di parte a firma del Nominativo_3 In risposta alle controdeduzioni del Consorzio Centro Sud Puglia, in data 27.10.2025 parte ricorrente depositava memorie, ex art. 32, D. Lgs. n. 546/1992, a cui allegava relazione di consulenza tecnica di parte a firma del Dott. Agr. Nominativo_2.
Al termine dell'udienza di trattazione la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla infondatezza della pretesa contributiva oggetto del sollecito di pagamento impugnato, questa Corte ritiene di dover procedere preventivamente ad una breve disamina delle fonti normative che regolano i consorzi di bonifica.
Questi enti trovano una prima regolamentazione nel R.D. n. 215 del 1933 e successivamente una regolamentazione “generale” nel C.C. artt. 862 e segg. Con l'istituzione delle Regioni la competenza di regolamentazione di questi enti sub regionali passa a queste ultime. Per quel che ci riguarda intervengono le leggi regionali n. 54 del 1980; la n. 12 del 2011 e, infine, la n. 4 del 2012. Il tratto comune e significativo della regolamentazione è quello di prevedere una partecipazione al consorzio di bonifica di tutti i consociati proprietari di fondi ricompresi in un “comprensorio di bonifica”. La normativa regionale citata ha imposto l'onere di procedere alla redazione di un piano di bonifica delle spese generali sostenute dall'Ente Consorzio per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
successivamente il Consorzio deve approvare un “piano di classifica” finalizzato ad individuare i benefici derivanti dalle realizzande opere di bonifica, cui accede una cartografia ove sono rappresentati e delimitati i fondi che risultano raggiunti dai vantaggi previsti da quelle opere di bonifica;
infine il consorzio deve approvare il piano di riparto delle spese che tenga conto dei benefici individuati dal piano di classifica.
Orbene, la giurisprudenza è fermamente assestata sul principio secondo cui, quando vi sia un piano di classifica legittimamente approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 24356/2016).
Ebbene, nel caso di specie la contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica, per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno. Né varrebbe obiettare che l'art. 42, comma 7, della Legge
Regione Puglia n. 4/2012 ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tenere conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla Legge Regione Puglia n. 12 del
2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica. Tale clausola di salvezza dei piani di classifica valeva nella fase di prima applicazione della legge e non può certamente legittimare la prassi del Consorzio di continuare a pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica.
Ciò posto deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere della prova cui era gravato e cioè di dimostrare che gli immobili della contribuente godevano, in forza della sua attività, di un beneficio diretto e specifico. Al contrario, secondo quanto attestato nella relazione di consulenza tecnica di parte ricorrente, a firma del Dott. Agr. Nominativo_2, avvalorata dai numerosi rilievi fotografici, si rileva che “..., La rete scolante da vari anni è in uno stato di abbandono. In tali condizioni, è di tutta evidenza che tale opera non
è assolutamente in grado di assolvere quella funzione di bonifica per la quale era stata progettata e realizzata. Ragione per cui i cespiti…non hanno ricevuto nessun beneficio diretto e specifico dalle opere del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia Distretto Sud Salento – ex Ugento Lì Foggi non hanno, quindi, conseguito quella ulteriore qualità del fondo, presupposto dell'obbligo di contribuzione alle opere di bonifica”
Tutti i suddetti elementi convincono la Corte che il contributo consortile non sia dovuto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto restando assorbita l'analisi di ogni altra questione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.