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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2022/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5764/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190145338988000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1457/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il Ricorrente_1 indicato in epigrafe impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, inerente al controllo automatizzato operato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione
770/2016 anno d'imposta 2015, eccependo la decadenza del diritto alla riscossione in violazione dell'art.25
DPR 600/73, il quale stabilisce che la cartella di pagamento in materia di imposte su redditi, deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione previste dall'art. 36 bis DPR 600/73.
Si costituiva in giudizio l'ufficio dichiarando di aver già rimosso l'atto impugnato e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
Con successiva memoria il ricorrente insisteva nella proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 04/04/2025, ha costatato l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 09720190145338988, dichiarando la stessa inefficace. Tale dichiarazione deve ritenersi equivamente ad un annullamento o a uno sgravio, perché l'Ufficio ha esplicitamente rinunciato al potere di portarlo in qualsias forma in esecuzione.
Quanto alle spese, per il principio della soccombenza virtuale, le stesse devono essere poste a carico dell'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese a carico di parte resistente liquidate in € 300,00 oltre accessori.
Roma 9.2.2026
Il Giudice
dr. Ettore Favara
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5764/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190145338988000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1457/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il Ricorrente_1 indicato in epigrafe impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, inerente al controllo automatizzato operato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione
770/2016 anno d'imposta 2015, eccependo la decadenza del diritto alla riscossione in violazione dell'art.25
DPR 600/73, il quale stabilisce che la cartella di pagamento in materia di imposte su redditi, deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione previste dall'art. 36 bis DPR 600/73.
Si costituiva in giudizio l'ufficio dichiarando di aver già rimosso l'atto impugnato e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
Con successiva memoria il ricorrente insisteva nella proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 04/04/2025, ha costatato l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 09720190145338988, dichiarando la stessa inefficace. Tale dichiarazione deve ritenersi equivamente ad un annullamento o a uno sgravio, perché l'Ufficio ha esplicitamente rinunciato al potere di portarlo in qualsias forma in esecuzione.
Quanto alle spese, per il principio della soccombenza virtuale, le stesse devono essere poste a carico dell'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese a carico di parte resistente liquidate in € 300,00 oltre accessori.
Roma 9.2.2026
Il Giudice
dr. Ettore Favara