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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3766/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. LOMBARDO Parte_1
SERENA );
E nata a [...] il [...] (Avv. PISCIONE Controparte_1
AR CO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili-
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 22.09.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2230/2025 del 22.05.25, pubblicata in data
23/05/2025, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, che in questa sede vengono riportate:
“ 1) Le parti convengono che il sig. verserà alla sig.ra a titolo Pt_1 CP_1 di assegno divorzile, entro il giorno 5 del mese, la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT;
2) Le parti dichiarano reciprocamente di non avere più null'altro a pretendere
a qualsivoglia titolo, ragione o causa;
3) Le parti dichiarano che le superiori condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione;
4) Le parti convengono che le spese legali del presente procedimento si intendano reciprocamente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
- 2 - c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 25/07/1984, da , nato a Parte_1
PALERMO il 26/07/1955 e da nata a [...] il Controparte_1
23/01/1959, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 479, parte II, serie A, dell'anno 1984, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27.11.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3766/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. LOMBARDO Parte_1
SERENA );
E nata a [...] il [...] (Avv. PISCIONE Controparte_1
AR CO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili-
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 22.09.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2230/2025 del 22.05.25, pubblicata in data
23/05/2025, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, che in questa sede vengono riportate:
“ 1) Le parti convengono che il sig. verserà alla sig.ra a titolo Pt_1 CP_1 di assegno divorzile, entro il giorno 5 del mese, la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT;
2) Le parti dichiarano reciprocamente di non avere più null'altro a pretendere
a qualsivoglia titolo, ragione o causa;
3) Le parti dichiarano che le superiori condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione;
4) Le parti convengono che le spese legali del presente procedimento si intendano reciprocamente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
- 2 - c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 25/07/1984, da , nato a Parte_1
PALERMO il 26/07/1955 e da nata a [...] il Controparte_1
23/01/1959, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 479, parte II, serie A, dell'anno 1984, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27.11.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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