CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 41602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41602 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE LA SE MI ZO TI TO FR GENOVESE SENTENZA Sul ricorso proposto da: MM AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla mancata statuizione sulla concessione dei doppi benefici di legge, con rettifica del dispositivo nel senso della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, dichiarare inammissibile nel resto il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 marzo 2025 la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Crotone il 17 giugno 2022 con la quale AE MM è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4 commi secondo e terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltellino svizzero della lunghezza complessiva di 15 cm e un coltello a serramanico di 20 cm.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AE MM, per mezzo del proprio difensore, avv. Giuseppe Calderazzo, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 159, 160, commi 2 e 4, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., con riguardo all’omessa emissione del decreto di irreperibilità prima della notifica della vocatio in iudicium nei confronti dell’imputato dichiarato irreperibile nel giudizio di primo grado. Stante l’inidoneità del domicilio eletto presso la propria abitazione, l’imputato era risultato irreperibile nel corso del giudizio di primo grado, sin dalla prima udienza del 9 settembre 2021 quando il giudice aveva disposto il rinvio per nuova notifica, previe ricerche a cura della polizia giudiziaria, della vocatio in iudicium. Anche nell’intestazione della sentenza di primo grado è stato dato atto dell’irreperibilità Penale Sent. Sez. 1 Num. 41602 Anno 2025 Presidente: NI IC Relatore: TI ZO Data Udienza: 11/11/2025 e, per questo motivo, la decisione è stata notificata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ne deriva, secondo il ricorrente, la nullità assoluta dell’atto introduttivo del giudizio di appello ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in quanto notificato al difensore, nonostante siano state omesse le ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. e l’emissione del nuovo decreto di irreperibilità previsto dall’art. 160, comma 2, cod. proc. pen. La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello deve essere preceduta da nuove ricerche e da nuova dichiarazione di irreperibilità e l’incompleto svolgimento delle ricerche nei luoghi previsti dall’art. 159 cod. proc. pen. determina la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e della conseguente notificazione al difensore.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975. 2.2.1. Con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. il ricorrente censura la valutazione della Corte di appello perché basata sul solo profilo oggettivo e non anche su quello soggettivo. Dovendosi avere riguardo alla contestuale sussistenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, è indispensabile la complessiva disamina della condotta del reo che tenga conto, dal punto di vista oggettivo, del disvalore di azione e, da quello soggettivo, dei comportamenti pregressi o contestuali al reato. E’ imposta la valutazione delle peculiari caratteristiche del fatto, del grado di colpevolezza, dell’intensità del dolo e dell’abitualità del comportamento. La Corte di appello avrebbe illogicamente ritenuto non ricorrente la causa di non punibilità omettendo di considerare la concessione, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche e l’incensuratezza dell’imputato.
2.2.2. In ordine alla circostanza attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, ugualmente, la Corte di appello, con motivazione apodittica e in violazione di legge, ha ancorato il diniego alla gravità del fatto e all’assenza di giustificazione, trascurando l’incensuratezza dell’imputato, il contesto neutro di realizzazione della condotta ed il giudizio positivo sulla personalità, fondantela concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 163, 175, 133 e 125 cod. proc. pen. La sentenza impugnata avrebbe omesso qualunque indicazione e motivazione sulla sospensione condizionale della pena e la non menzione, pur riconosciuti dal giudice di primo grado nella parte motiva della sentenza, ma non riportati nella parte dispositiva. Ricorrendo, in tal caso, un errore materiale obiettivamente riconoscibile, opererebbe non già la regola generale per la quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, bensì la deroga che prevede che, in caso di motivazione contestuale, o di integrazione a vicenda dei due e di unitarietà della sentenza, il contrasto diviene meramente apparente, potendosi, pertanto, fare riferimento alla motivazione per individuare la volontà del giudice e la portata effettiva del dispositivo. Sul punto, ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla concessione dei doppi benefici, con rettifica del dispositivo nel senso della concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso 2 nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla disamina della documentazione presente nel fascicolo del procedimento (consentita in ragione della natura delle questioni devolute alla cognizione di questa Corte, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che MM è stato giudicato in primo grado, sostanzialmente, come irreperibile. Conseguentemente le notifiche sono state eseguite presso il difensore, per come previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito di due verbali di irreperibilità del 9 dicembre 2020 e del 16 febbraio 2021. Interposto appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. Calderazzo, la notifica del decreto di citazione in appello per l’imputato è stata eseguita nuovamente, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso tale difensore sul presupposto (espressamente indicato nello stesso decreto e nella relazione di notificazione via pec) della elezione di domicilio dell’imputato presso il citato professionista. Invero, come eccepito nel primo motivo di ricorso, non risulta alcuna elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore (cfr. verbale del 15 ottobre 2020 nel quale MM ha eletto domicilio in Caulonia, Via degli Angioini), sicché la notificazione della vocatio in ius non avrebbe potuto avvenire ai sensi della norma indicata e con le modalità descritte, in assenza di un decreto irreperibilità o, comunque, di nuove ricerche del ricorrente. Né, al di là della, non vincolante, indicazione normativa della quale si è fatto cenno, soccorre il disposto dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. nella formulazione applicabile ratione temporis, in base al quale«le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis». La disposizione, infatti, presuppone, una prima notificazione personale che sia andata a buon fine, per come agevolmente evincibile dalla circostanza che la norma fa riferimento alle notificazioni successive. Deve essere richiamato, il prevalente orientamento di questa Corte in base al quale «è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche)» (Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988 - 01). In motivazione è stato spiegato condivisibilmente che «Nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la responsabilità della «idoneità» del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le 3 notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema, la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona diversa dall'imputato, ovvero in una omessa citazione». La decisione alla quale si aderisce ha condiviso, inoltre, l’ulteriore (consolidato) arresto in base al quale «è affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall'imputato, a condizione che la "prima notifica personale" sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell'avviso. (Fattispecie in cui la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto a causa di un errore sull'indirizzo da parte dell'agente notificatore, che aveva poi proceduto alla notifica al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.)» (Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 - 01). Nella motivazione è stato efficacemente precisato che «quando manca la "prima notifica personale", la notifica mediata prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Si ribadisce infatti che la "conoscenza" effettiva, seppur mediata dell'atto ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia "irregolare", e non in quelli in cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep.2005, Palumbo, Rv. 229541).
1.4. Si afferma quindi che nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell'idoneità dello stesso) e si attivi illegittimamente il meccanismo di comunicazione previsto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notifica all'imputato è infatti "assente" e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l'imputato ed il difensore, unico destinatario dell'avviso (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep.2005, Palumbo, Rv. 229539). Solo nel caso in cui la notifica "sostitutiva" sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la "prima notifica personale" è andata a buon fine, l'omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771)». Tanto più si sarebbe resa necessaria, nel caso concreto, la verifica del domicilio eletto dal ricorrente anche ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, alla luce della condizione di sostanziale irreperibilità di MM nel corso del giudizio di primo grado.
3. Alla luce di quanto esposto, assorbite le ulteriori censure di cui agli altri motivi, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e ordinata la restituzione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO TI IC NI 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla mancata statuizione sulla concessione dei doppi benefici di legge, con rettifica del dispositivo nel senso della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, dichiarare inammissibile nel resto il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 marzo 2025 la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Crotone il 17 giugno 2022 con la quale AE MM è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4 commi secondo e terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltellino svizzero della lunghezza complessiva di 15 cm e un coltello a serramanico di 20 cm.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AE MM, per mezzo del proprio difensore, avv. Giuseppe Calderazzo, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 159, 160, commi 2 e 4, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., con riguardo all’omessa emissione del decreto di irreperibilità prima della notifica della vocatio in iudicium nei confronti dell’imputato dichiarato irreperibile nel giudizio di primo grado. Stante l’inidoneità del domicilio eletto presso la propria abitazione, l’imputato era risultato irreperibile nel corso del giudizio di primo grado, sin dalla prima udienza del 9 settembre 2021 quando il giudice aveva disposto il rinvio per nuova notifica, previe ricerche a cura della polizia giudiziaria, della vocatio in iudicium. Anche nell’intestazione della sentenza di primo grado è stato dato atto dell’irreperibilità Penale Sent. Sez. 1 Num. 41602 Anno 2025 Presidente: NI IC Relatore: TI ZO Data Udienza: 11/11/2025 e, per questo motivo, la decisione è stata notificata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ne deriva, secondo il ricorrente, la nullità assoluta dell’atto introduttivo del giudizio di appello ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in quanto notificato al difensore, nonostante siano state omesse le ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. e l’emissione del nuovo decreto di irreperibilità previsto dall’art. 160, comma 2, cod. proc. pen. La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello deve essere preceduta da nuove ricerche e da nuova dichiarazione di irreperibilità e l’incompleto svolgimento delle ricerche nei luoghi previsti dall’art. 159 cod. proc. pen. determina la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e della conseguente notificazione al difensore.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975. 2.2.1. Con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. il ricorrente censura la valutazione della Corte di appello perché basata sul solo profilo oggettivo e non anche su quello soggettivo. Dovendosi avere riguardo alla contestuale sussistenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, è indispensabile la complessiva disamina della condotta del reo che tenga conto, dal punto di vista oggettivo, del disvalore di azione e, da quello soggettivo, dei comportamenti pregressi o contestuali al reato. E’ imposta la valutazione delle peculiari caratteristiche del fatto, del grado di colpevolezza, dell’intensità del dolo e dell’abitualità del comportamento. La Corte di appello avrebbe illogicamente ritenuto non ricorrente la causa di non punibilità omettendo di considerare la concessione, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche e l’incensuratezza dell’imputato.
2.2.2. In ordine alla circostanza attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, ugualmente, la Corte di appello, con motivazione apodittica e in violazione di legge, ha ancorato il diniego alla gravità del fatto e all’assenza di giustificazione, trascurando l’incensuratezza dell’imputato, il contesto neutro di realizzazione della condotta ed il giudizio positivo sulla personalità, fondantela concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 163, 175, 133 e 125 cod. proc. pen. La sentenza impugnata avrebbe omesso qualunque indicazione e motivazione sulla sospensione condizionale della pena e la non menzione, pur riconosciuti dal giudice di primo grado nella parte motiva della sentenza, ma non riportati nella parte dispositiva. Ricorrendo, in tal caso, un errore materiale obiettivamente riconoscibile, opererebbe non già la regola generale per la quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, bensì la deroga che prevede che, in caso di motivazione contestuale, o di integrazione a vicenda dei due e di unitarietà della sentenza, il contrasto diviene meramente apparente, potendosi, pertanto, fare riferimento alla motivazione per individuare la volontà del giudice e la portata effettiva del dispositivo. Sul punto, ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla concessione dei doppi benefici, con rettifica del dispositivo nel senso della concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso 2 nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla disamina della documentazione presente nel fascicolo del procedimento (consentita in ragione della natura delle questioni devolute alla cognizione di questa Corte, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che MM è stato giudicato in primo grado, sostanzialmente, come irreperibile. Conseguentemente le notifiche sono state eseguite presso il difensore, per come previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito di due verbali di irreperibilità del 9 dicembre 2020 e del 16 febbraio 2021. Interposto appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. Calderazzo, la notifica del decreto di citazione in appello per l’imputato è stata eseguita nuovamente, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso tale difensore sul presupposto (espressamente indicato nello stesso decreto e nella relazione di notificazione via pec) della elezione di domicilio dell’imputato presso il citato professionista. Invero, come eccepito nel primo motivo di ricorso, non risulta alcuna elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore (cfr. verbale del 15 ottobre 2020 nel quale MM ha eletto domicilio in Caulonia, Via degli Angioini), sicché la notificazione della vocatio in ius non avrebbe potuto avvenire ai sensi della norma indicata e con le modalità descritte, in assenza di un decreto irreperibilità o, comunque, di nuove ricerche del ricorrente. Né, al di là della, non vincolante, indicazione normativa della quale si è fatto cenno, soccorre il disposto dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. nella formulazione applicabile ratione temporis, in base al quale«le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis». La disposizione, infatti, presuppone, una prima notificazione personale che sia andata a buon fine, per come agevolmente evincibile dalla circostanza che la norma fa riferimento alle notificazioni successive. Deve essere richiamato, il prevalente orientamento di questa Corte in base al quale «è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche)» (Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988 - 01). In motivazione è stato spiegato condivisibilmente che «Nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la responsabilità della «idoneità» del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le 3 notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema, la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona diversa dall'imputato, ovvero in una omessa citazione». La decisione alla quale si aderisce ha condiviso, inoltre, l’ulteriore (consolidato) arresto in base al quale «è affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall'imputato, a condizione che la "prima notifica personale" sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell'avviso. (Fattispecie in cui la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto a causa di un errore sull'indirizzo da parte dell'agente notificatore, che aveva poi proceduto alla notifica al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.)» (Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 - 01). Nella motivazione è stato efficacemente precisato che «quando manca la "prima notifica personale", la notifica mediata prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Si ribadisce infatti che la "conoscenza" effettiva, seppur mediata dell'atto ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia "irregolare", e non in quelli in cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep.2005, Palumbo, Rv. 229541).
1.4. Si afferma quindi che nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell'idoneità dello stesso) e si attivi illegittimamente il meccanismo di comunicazione previsto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notifica all'imputato è infatti "assente" e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l'imputato ed il difensore, unico destinatario dell'avviso (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep.2005, Palumbo, Rv. 229539). Solo nel caso in cui la notifica "sostitutiva" sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la "prima notifica personale" è andata a buon fine, l'omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771)». Tanto più si sarebbe resa necessaria, nel caso concreto, la verifica del domicilio eletto dal ricorrente anche ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, alla luce della condizione di sostanziale irreperibilità di MM nel corso del giudizio di primo grado.
3. Alla luce di quanto esposto, assorbite le ulteriori censure di cui agli altri motivi, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e ordinata la restituzione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO TI IC NI 5