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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9858 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 6678/2025 all'udienza del 7/10/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Vitale pec. Parte_1
- giusta procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE E
E CP_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: versamenti fondo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/02/25 IL ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir:
“accertare e dichiarare che l'importo totale che la avrebbe dovuto Controparte_1 versare al Fondo Individuale Pensionistico nel corso Controparte_3 del rapporto di lavoro intercorso col ricorrente è pari a € 9.083,26; accertare e dichiarare che, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il signor Parte_1
la ha omesso il versamento in favore del Fondo Individuale
[...] Controparte_1
Pensionistico dell'importo lordo di € 5.213,72 a titolo di TFR;
Controparte_3
- per l'effetto, in via principale:
- condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 5.213,72 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c. a titolo di TFR non versato al Fondo Individuale Pensionistico Controparte_3
- in via subordinata:
- condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., a Controparte_1 corrispondere l'importo di € 5.213,72 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c., al Fondo Individuale gestito Controparte_4 dalla in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_3
- in ogni caso, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 alle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15% e accessori.” A sostegno del ricorso deduceva di essere stato dipendente della dal CP_1
24/10/2017 al 25/03/2024 con la qualifica di operaio terzo livello ccnl Dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e installazioni di impianti, svolgendo mansioni di tecnico installatore;
che in data 06/03/2018 aveva aderito al fondo individuale pensionistico
[...]
; che il rapporto era cessato il 25/03/2024 per dimissioni;
che da una Controparte_3 certificazione rilasciata dal fondo ,in data 19 luglio 2024 era emerso che a tale data erano stati accantonati euro 3869,54 con mancato versamento al fondo di euro 5.213,72 Concludeva come sopra Nessuno si costituiva per la società datrice di lavoro e per il fondo il quale faceva pervenire con riferimento a detto procedimento via pec una comunicazione Dichiarata la contumacia della società e del fondo, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Il ricorso deve essere accolto. Nella comunicazione in atti proveniente da il fondo ha precisato che il Controparte_3 ricorrente risultava aver aderito nel 2018 al piano individuale pensionistico di tipo assicurativo di pensione n no 24390242, su cui risultavano Controparte_5 versati contributi t.fr da parte della per un importo complessivo di euro Controparte_1
3.670,82 al netto dei versamenti volontari e/o importi provenienti da altri fondi precedenti. Successivamente la polizza è stata liquidata e detta liquidazione è stata trasferita sulla nuova polizza numero 2595341 come da prospetto allegato. Risulta pertanto che il rapporto con la società è durato dal 24/10/17 al 25/3/24 ( contratto assunzione e buste paga ) e che il ricorrente si è iscritto al fondo( cfr doc in atti) ,inoltre risulta dimostrato, sia dalla sopra descritta comunicazione, sia dalla certificazione del fondo del 19/7/24, che il datore aveva versato solo euro 3.670,82 residuando un versamento non corrisposto di euro 5213,72 per il periodo del rapporto alle dipendenze della CP_6 per essere dovuta in totale la somma di euro 9083,26 ( cfr CU 2024 e buste paga voce fondo) Si è poi ritenuto che “ In tema di fondi pensione complementari, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.”( Cass 18477/23) Ciò posto, essendo stata dimostrata l'adesione il fondo ,i versamenti effettuati e quanto doveva essere versato e non è stato fatto, si condanna la società a versare la somma di euro 5213,72 direttamente al ricorrente oltre rivalutazione ed interessi dalla cessazione del rapporto . Le spese seguono la soccombenza con la società , mentre si compensano con il fondo
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara che l'importo totale che la avrebbe dovuto versare al Fondo Controparte_1
Individuale Pensionistico nel corso del rapporto di lavoro Controparte_3 intercorso col ricorrente è pari a € 9.083,26 e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 5.213,72 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla cessazione del rapporto a titolo di TFR non versato Fondo Individuale Pensionistico Controparte_3 condanna la socetà al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 2143,00 CP_1 oltre iva cpa e spese generali compensa le spese con Controparte_3
Roma 7/10/25 Il giudice