TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 15.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7127 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Angelo Musco ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso l'8.10.2024 al fine di ottenere dall'Ente Previdenziale convenuto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, stante l'accertata sussistenza del requisito sanitario con sentenza del 06.06.2024.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto di aver provveduto, nelle more, a liquidare la prestazione reclamata, comprensiva degli importi arretrati (come da comunicazione di liquidazione datata 30.10.2024; cfr. produz. chiedendo pertanto che il Tribunale CP_1
dichiari la cessazione della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 3.05.2025, la difesa attorea ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano interamente compensate, in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data praticamente coeva al deposito del ricorso giudiziale – deposito avvenuto allo scadere del
123° giorno dalla notifica (avvenuta il 6/7.06.2024) del decreto di omologa corredato dal modello AP70 – tenuto conto, altresì, dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 17.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino