Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 2570
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità sanzioni per anni 2021/2022 per intervenuto annullamento

    Il giudice rileva che l'Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto.

  • Rigettato
    Nullità sanzioni per anni 2021/2022 per difetto di motivazione

    L'avviso di accertamento esecutivo, avendo natura di titolo esecutivo, deve contenere il riferimento alla fonte giuridica dell'obbligazione tributaria, l'intimazione a pagare e l'avvertimento di riscossione coattiva. L'espressione "tardivo pagamento" è considerata esplicita. L'atto impugnato è considerato autonomo e primario rispetto al precedente annullato.

  • Rigettato
    Nullità sanzioni per l'anno 2018 per intervenuta prescrizione

    Il giudice rileva che le sanzioni si prescrivono in 5 anni con termine ordinario al 31.12.2023, prorogato al 25.3.2024 per effetto della sospensione dovuta alla normativa emergenziale ex art.67 e 68 dl.n.18/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 2570
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2570
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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