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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2570/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: CAMELI MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9866/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400036716 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.9866/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.2400036716, relativo a tardivo pagamento TARI per le annualità dal 2018 al 2022, notificato in data
11.3.2024, emesso da ROMA Capitale - Dipartimento Risorse Economiche Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali U.O. il 4.3.2024, per l'importo complessivo di €.1.256,86, chiedendone l'annullamento o, in subordine, la rideterminazione dell'importo, con vittoria delle spese di giudizio.
Riferiva di essere titolare dell'utenza TaRi n.0020142338 in relazione all'immobile condotto in locazione e sito in Roma, e di aver ricevuto per tale utenza un primo avviso di accertamento esecutivo n.2300751349 per la somma di €.640,94 per sanzioni per tardivo pagamento, interessi e spese di notifica, per le annualità dal 2021 al 2022. Successivamente Roma Capitale le notificava, nel febbraio 2024, il Provvedimento di annullamento totale n. 2490011223 dell'avviso di accertamento esecutivo TaRi numero 2300751349, con la motivazione che gli importi indicati nell'atto di accertamento annullato erano in tutto o in parte non dovuti.
Il 22 febbraio del 2024, la contribuente aveva contattato telefonicamente gli uffici competenti per avere chiarimenti in merito all'atto impositivo ricevuto (primo avviso di accertamento esecutivo) ricevendo risposta di non pagare gli importi indicati nel detto avviso in quanto era stato emesso per un errore del programma e non doveva essere pagato.
In seguito, e precisamente dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento e per l'impugnazione del primo avviso di accertamento, riceveva la notifica del provvedimento di annullamento totale n.2490011223 del medesimo avviso, ma dopo oltre tre mesi dall'atto annullato, riceveva l'avviso di accertamento esecutivo impugnato che replicava la precedente richiesta e aggiungeva ulteriori somme relative agli anni 2018 e 2019.
Deduceva a sostegno del ricorso:
1. nullità delle sanzioni per gli anni 2021/2022 per intervenuto annullamento;
in effetti il nuovo avviso di accertamento richiedeva i presunti importi delle sanzioni relative ai ritardati pagamenti già indicati nello stesso identico ammontare nel precedente avviso di accertamento, poi annullato per determinazione espressa dell'Ente municipale;
2. nullità delle sanzioni per gli anni 2021/2022 per difetto totale di motivazione in considerazione che il provvedimento di annullamento totale era stato emesso sulla base di importi in tutto o in parte non dovuti, pertanto erano doverosi chiarimenti in relazione al nuovo avviso di accertamento riguardo alle stesse somme;
3. nullità delle sanzioni per l'anno 2018 per intervenuta prescrizione.
Si costituiva Roma Capitale e ribadiva la legittimità del suo operato con controdeduzioni del tutto generiche non concludenti sugli specifici motivi di doglianza, con riserva di ulteriormente precisare ed illustrare la propria posizione e concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Corte in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Pacifico in materia che :
In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria - le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art.
2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif. dalla I. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, della
I. n. 212 del 2000 - trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt.
2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati;
di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.
[cfr.Cass.SS.UU. n.30051/2024]
Nella specie, pertanto, il primo avviso datato 1.12.2023, era stato notificato nel gennaio 2024 (la parte non fornisce il giorno, né si può evincere dal documento prodotto perché incompleto); il relativo provvedimento di annullamento totale è del 14.2.2024, notificato nel febbraio 2024 (parimenti in questo caso non è riportato con precisione il giorno, né si evince la data di notifica dal documento); il successivo avviso qui impugnato è datato 4.3.2024 e notificato l'11.3.2024, ne consegue che ricorre l'ipotesi considerata nella massima sopra richiamata, atteso che non era decorso il termine di decadenza per l'accertamento per il tributo contestato, né sull'atto era stata pronunciata sentenza passata in giudicato.
In effetti le sanzioni costituenti la debenza tributaria si prescrivono in 5 anni con termine ordinario al 31.12.2023 per quelle relative all'annualità 2018 come nella specie, prorogato al 25.3.2024 per effetto della sospensione dovuta alla normativa emergenziale ex art.67 e 68 dl.n.18/2020.
Con la sentenza n.960/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che la proroga dei termini relativa alle scadenze fiscalmente rilevanti per i periodi successivi al 2020, non è legata esclusivamente all'anno d'imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare, e ciò vale sia per i tributi erariali che per i tributi locali, in un'ottica di omogeneità nell'applicazione del regime eccezionale.
L'interpretazione si fonda sulla lettera della norma e sull'obiettivo del legislatore di garantire uniformità nei casi in cui un evento straordinario, come allora la pandemia, abbia inciso sulle ordinarie attività di accertamento.
Si afferma nella citata pronuncia :
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
[cfr. Cass. ord. n.960/2025] Da ultimo quanto al vizio di motivazione dell'atto impugnato, si osserva che l'obbligo di motivazione onera tutti gli atti amministrativi ed in particolare quelli fiscali, come conseguenza dell'obbligo di corretta ed imparziale gestione dei poteri pubblici, e in coerenza con questa impostazione il termine amministrazione finanziaria di cui all'art.7 l.n.212/2000, deve essere inteso in senso ampio, comprensivo anche dei concessionari alla riscossione. Tuttavia, come emerge dal comma 3 in cui è espressamente affermato che sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, o, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, si deve considerare che l'obbligo di motivazione si articola in forma diversa a seconda della natura dell'atto, nel senso che negli avvisi di accertamento che individuano la fonte dell'obbligazione tributaria è necessario che vengano indicate, sia pure sommariamente, le ragioni sostanziali da cui l'obbligazione nasce;
invece negli atti conseguenziali ed esecutivi è sufficiente l'indicazione dell'atto presupposto cui si dà esecuzione. Il contribuente deve, dunque, solo essere messo in condizioni di accertare quale sia la fonte del suo obbligo e di controllare se essa sia stata regolarmente notificata.
L'avviso di accertamento esecutivo, introdotto dalla legge di bilancio 2020 anche per le entrate tributarie locali_art.1, co.792 l.n.160/2019_ rientra in una particolare procedura di riscossione che, prescindendo del tutto dall'iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento, incorpora nell'avviso di accertamento il carattere di titolo esecutivo con intimazione ad adempiere. Avendo pertanto natura di titolo esecutivo soggiace alle caratteristiche degli stessi, e, pertanto, deve semplicemente contenere il riferimento alla fonte giuridica dell'obbligazione tributaria, l'intimazione a pagare entro il termine per ricorrere e l'avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà a riscossione coattiva senza necessità di ingiunzione fiscale o cartella.
Peraltro, nella specie, già l'espressione tardivo pagamento è già di per sé assolutamente esplicita.
Non appare condivisibile l'argomentazione difensiva sulla necessità, nel caso de quo, di una specifica motivazione per un atto che segue un precedente annullamento per lo stesso tributo ritenuto non dovuto, perchè il primo avviso è stato posto nell'inesistenza giuridica dal conseguente annullamento e il successivo avviso è atto giuridico autonomo e primario.
Quanto alle spese del procedimento si ritiene equa la loro compensazione attesa la costituzione meramente formale e di stile della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Compensazione delle spese di lite.
Roma, 14 novembre 2025
Il Presidente Est.
AR ER AM
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: CAMELI MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9866/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400036716 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.9866/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.2400036716, relativo a tardivo pagamento TARI per le annualità dal 2018 al 2022, notificato in data
11.3.2024, emesso da ROMA Capitale - Dipartimento Risorse Economiche Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali U.O. il 4.3.2024, per l'importo complessivo di €.1.256,86, chiedendone l'annullamento o, in subordine, la rideterminazione dell'importo, con vittoria delle spese di giudizio.
Riferiva di essere titolare dell'utenza TaRi n.0020142338 in relazione all'immobile condotto in locazione e sito in Roma, e di aver ricevuto per tale utenza un primo avviso di accertamento esecutivo n.2300751349 per la somma di €.640,94 per sanzioni per tardivo pagamento, interessi e spese di notifica, per le annualità dal 2021 al 2022. Successivamente Roma Capitale le notificava, nel febbraio 2024, il Provvedimento di annullamento totale n. 2490011223 dell'avviso di accertamento esecutivo TaRi numero 2300751349, con la motivazione che gli importi indicati nell'atto di accertamento annullato erano in tutto o in parte non dovuti.
Il 22 febbraio del 2024, la contribuente aveva contattato telefonicamente gli uffici competenti per avere chiarimenti in merito all'atto impositivo ricevuto (primo avviso di accertamento esecutivo) ricevendo risposta di non pagare gli importi indicati nel detto avviso in quanto era stato emesso per un errore del programma e non doveva essere pagato.
In seguito, e precisamente dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento e per l'impugnazione del primo avviso di accertamento, riceveva la notifica del provvedimento di annullamento totale n.2490011223 del medesimo avviso, ma dopo oltre tre mesi dall'atto annullato, riceveva l'avviso di accertamento esecutivo impugnato che replicava la precedente richiesta e aggiungeva ulteriori somme relative agli anni 2018 e 2019.
Deduceva a sostegno del ricorso:
1. nullità delle sanzioni per gli anni 2021/2022 per intervenuto annullamento;
in effetti il nuovo avviso di accertamento richiedeva i presunti importi delle sanzioni relative ai ritardati pagamenti già indicati nello stesso identico ammontare nel precedente avviso di accertamento, poi annullato per determinazione espressa dell'Ente municipale;
2. nullità delle sanzioni per gli anni 2021/2022 per difetto totale di motivazione in considerazione che il provvedimento di annullamento totale era stato emesso sulla base di importi in tutto o in parte non dovuti, pertanto erano doverosi chiarimenti in relazione al nuovo avviso di accertamento riguardo alle stesse somme;
3. nullità delle sanzioni per l'anno 2018 per intervenuta prescrizione.
Si costituiva Roma Capitale e ribadiva la legittimità del suo operato con controdeduzioni del tutto generiche non concludenti sugli specifici motivi di doglianza, con riserva di ulteriormente precisare ed illustrare la propria posizione e concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Corte in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Pacifico in materia che :
In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria - le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art.
2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif. dalla I. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, della
I. n. 212 del 2000 - trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt.
2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati;
di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.
[cfr.Cass.SS.UU. n.30051/2024]
Nella specie, pertanto, il primo avviso datato 1.12.2023, era stato notificato nel gennaio 2024 (la parte non fornisce il giorno, né si può evincere dal documento prodotto perché incompleto); il relativo provvedimento di annullamento totale è del 14.2.2024, notificato nel febbraio 2024 (parimenti in questo caso non è riportato con precisione il giorno, né si evince la data di notifica dal documento); il successivo avviso qui impugnato è datato 4.3.2024 e notificato l'11.3.2024, ne consegue che ricorre l'ipotesi considerata nella massima sopra richiamata, atteso che non era decorso il termine di decadenza per l'accertamento per il tributo contestato, né sull'atto era stata pronunciata sentenza passata in giudicato.
In effetti le sanzioni costituenti la debenza tributaria si prescrivono in 5 anni con termine ordinario al 31.12.2023 per quelle relative all'annualità 2018 come nella specie, prorogato al 25.3.2024 per effetto della sospensione dovuta alla normativa emergenziale ex art.67 e 68 dl.n.18/2020.
Con la sentenza n.960/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che la proroga dei termini relativa alle scadenze fiscalmente rilevanti per i periodi successivi al 2020, non è legata esclusivamente all'anno d'imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare, e ciò vale sia per i tributi erariali che per i tributi locali, in un'ottica di omogeneità nell'applicazione del regime eccezionale.
L'interpretazione si fonda sulla lettera della norma e sull'obiettivo del legislatore di garantire uniformità nei casi in cui un evento straordinario, come allora la pandemia, abbia inciso sulle ordinarie attività di accertamento.
Si afferma nella citata pronuncia :
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
[cfr. Cass. ord. n.960/2025] Da ultimo quanto al vizio di motivazione dell'atto impugnato, si osserva che l'obbligo di motivazione onera tutti gli atti amministrativi ed in particolare quelli fiscali, come conseguenza dell'obbligo di corretta ed imparziale gestione dei poteri pubblici, e in coerenza con questa impostazione il termine amministrazione finanziaria di cui all'art.7 l.n.212/2000, deve essere inteso in senso ampio, comprensivo anche dei concessionari alla riscossione. Tuttavia, come emerge dal comma 3 in cui è espressamente affermato che sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, o, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, si deve considerare che l'obbligo di motivazione si articola in forma diversa a seconda della natura dell'atto, nel senso che negli avvisi di accertamento che individuano la fonte dell'obbligazione tributaria è necessario che vengano indicate, sia pure sommariamente, le ragioni sostanziali da cui l'obbligazione nasce;
invece negli atti conseguenziali ed esecutivi è sufficiente l'indicazione dell'atto presupposto cui si dà esecuzione. Il contribuente deve, dunque, solo essere messo in condizioni di accertare quale sia la fonte del suo obbligo e di controllare se essa sia stata regolarmente notificata.
L'avviso di accertamento esecutivo, introdotto dalla legge di bilancio 2020 anche per le entrate tributarie locali_art.1, co.792 l.n.160/2019_ rientra in una particolare procedura di riscossione che, prescindendo del tutto dall'iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento, incorpora nell'avviso di accertamento il carattere di titolo esecutivo con intimazione ad adempiere. Avendo pertanto natura di titolo esecutivo soggiace alle caratteristiche degli stessi, e, pertanto, deve semplicemente contenere il riferimento alla fonte giuridica dell'obbligazione tributaria, l'intimazione a pagare entro il termine per ricorrere e l'avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà a riscossione coattiva senza necessità di ingiunzione fiscale o cartella.
Peraltro, nella specie, già l'espressione tardivo pagamento è già di per sé assolutamente esplicita.
Non appare condivisibile l'argomentazione difensiva sulla necessità, nel caso de quo, di una specifica motivazione per un atto che segue un precedente annullamento per lo stesso tributo ritenuto non dovuto, perchè il primo avviso è stato posto nell'inesistenza giuridica dal conseguente annullamento e il successivo avviso è atto giuridico autonomo e primario.
Quanto alle spese del procedimento si ritiene equa la loro compensazione attesa la costituzione meramente formale e di stile della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Compensazione delle spese di lite.
Roma, 14 novembre 2025
Il Presidente Est.
AR ER AM