Art. 18.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.