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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 274/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA e pubblicata il 06/03/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230002050560000 AGEVOL. E IRES 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello il contribuente, come in atti, in esito alla sentenza di primo grado n. 123 del 2024 della
Corte di Potenza, invero parzialmente favorevole allo stesso ai fini della rideterminazione del quantum esigibile, tranne che sulle spese compensate ed oggetto ora di specifica censura, perchè non riconosciute alla parte ricorrente ex lege.
Controdeduce l'ufficio di Potenza che ritiene corretta la determinazione sulle spese compensate, invero favorevole al ricorrente, e censura ulteriormente il comportamento di controparte in sede di giudizio post reclamo ai fini dello sgravio già nel 2018.
All'udienza del 29.10.2025, in camera di consiglio, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, disattesa ogni eccezione, è fondato e merita accoglimento in questa sede di giudizio.
Le spese di lite sono effettivamente dovute ex lege nel caso di specie come liquidate in dispositivo per cui anche su questo punto specifico l'appellante ha ragione nell'ambito del più ampio decisum di accoglimento parziale in primo grado.
A nulla rilevano le difese dell'ufficio, alquanto pretestuose, temerarie e dilatorie, anche perchè, come profilo determinante sulle spese di lite, si ammette in atti nelle controdeduzioni l'errore informatico di sgravio parziale del ruolo e il comportamento dell'ufficio erariale competente risulta alquanto disordinato e contra legem, soprattutto alla luce del principo di leale collaborazione, che non può scaricare ogni responsablità solo sul contribuente ma obbliga gli uffici amministrativi ex artt. 28 e 97 Cost. a contenere e risolvere i propri errori erariali, evidenti nel caso di specie, a maggior ragione se discendenti da precedenti giurisprudenziali ritenuti favorevoli per l'erario nei rapporti socio-società estinta, come in atti emerso e provato.
Le spese di lite del doppio grado sono, pertanto, dovute, come da dispositivo ex lege
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 per il primo grado ed in euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 274/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA e pubblicata il 06/03/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230002050560000 AGEVOL. E IRES 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello il contribuente, come in atti, in esito alla sentenza di primo grado n. 123 del 2024 della
Corte di Potenza, invero parzialmente favorevole allo stesso ai fini della rideterminazione del quantum esigibile, tranne che sulle spese compensate ed oggetto ora di specifica censura, perchè non riconosciute alla parte ricorrente ex lege.
Controdeduce l'ufficio di Potenza che ritiene corretta la determinazione sulle spese compensate, invero favorevole al ricorrente, e censura ulteriormente il comportamento di controparte in sede di giudizio post reclamo ai fini dello sgravio già nel 2018.
All'udienza del 29.10.2025, in camera di consiglio, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, disattesa ogni eccezione, è fondato e merita accoglimento in questa sede di giudizio.
Le spese di lite sono effettivamente dovute ex lege nel caso di specie come liquidate in dispositivo per cui anche su questo punto specifico l'appellante ha ragione nell'ambito del più ampio decisum di accoglimento parziale in primo grado.
A nulla rilevano le difese dell'ufficio, alquanto pretestuose, temerarie e dilatorie, anche perchè, come profilo determinante sulle spese di lite, si ammette in atti nelle controdeduzioni l'errore informatico di sgravio parziale del ruolo e il comportamento dell'ufficio erariale competente risulta alquanto disordinato e contra legem, soprattutto alla luce del principo di leale collaborazione, che non può scaricare ogni responsablità solo sul contribuente ma obbliga gli uffici amministrativi ex artt. 28 e 97 Cost. a contenere e risolvere i propri errori erariali, evidenti nel caso di specie, a maggior ragione se discendenti da precedenti giurisprudenziali ritenuti favorevoli per l'erario nei rapporti socio-società estinta, come in atti emerso e provato.
Le spese di lite del doppio grado sono, pertanto, dovute, come da dispositivo ex lege
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 per il primo grado ed in euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, se dovuti.