Articolo 9 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 ottobre 1999
Art. 9. (Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale
scientifica) 1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:
a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'universita' di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione degli edifici medesimi; b) per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano. 2. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria; b) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina. 3. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture. 4. E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui all'unita' previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra universita' e Ministero per i beni e le attivita' culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad esso collegata ai sensi dell' articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , garantendo l'accessibilita' al pubblico, puo' essere disposto, con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta dell'ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento all'universita' del personale di ruolo addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonche' delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico. Il personale trasferito e' inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. I termini per l'opzione, le modalita' e i tempi per il trasferimento del personale, nonche' i criteri per l'inquadramento sono determinati nei decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all'articolo 9:
- Il testo dell' articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) e' il seguente:
"Art. 151. Le universita' possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le universita' apposita convenzione. sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato."
Entrata in vigore il 27 ottobre 1999