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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. SE AR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4020/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], nella qualità di amministratrice e Parte_1 legale rappresentante p.t. della ditta individuale ”, P.IVA Parte_2
, con sede in Mascali, via Sicula Orientale n. 56, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
GR CA (C.F. ) e Avv. Alessandro Giannetto presso il cui studio C.F._1 sito in Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Regina del Cielo, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale allegata in atti
attrice – opponente
CONTRO
:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_2 convenuta-opposta contumace
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2023 l'opponente, , quale amministratrice Parte_2 e legale rappresentante pro-tempore della ditta ”, Parte_2 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 617, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento mobiliare promosso ad istanza dalla ditta e successivi atti: istanza di CP_1 vendita dei beni pignorati, richiesta di assegnazione del ricavato e successiva ordinanza di vendita del compendio pignorato disposta dal Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Maria Angela Chisari, con ordinanza di vendita del 9.6.2023. A sostegno dell'opposizione nel giudizio esecutivo n. 2707/2022 R.G.E. Parte_2 deduceva l'impignorabilità del compendio pignorato;
l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto azionata per l'intero ricavato dell'eventuale vendita;
l'impignorabilità assoluta del bene in quanto funzionale al lavoro del debitore. Chiedeva, previa immediata sospensione dell'esecuzione, preliminarmente, di voler disporre la custodia del bene in favore della debitrice esecutata e/o comunque in ogni caso consentirle di poter continuare ad utilizzare il bene pignorato fino all'eventuale vendita;
nel merito, di voler dichiarare che il compendio pignorato era impignorabile in quanto unico bene strumentale all'attività lavorativa dell'opponente e conseguentemente dichiarare l'inefficacia/nullità del pignoramento notificato con vittoria di spese diritti onorari;
nel merito, qualora il decidente avesse ritenuto legittimo il pignoramento ridurlo nella misura prevista dalla legge per i beni strumentali all'attività lavorativa e pertanto nei limiti del valore del quinto. Con ordinanza del 25.7.2023 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e rinviava all'udienza del 18.1.2024 per la trattazione dell'opposizione. Alla suddetta udienza, con ordinanza notificata in pari data, il G.E. dichiarava l'opposizione inammissibile in quanto proposta dopo che era stata fissata la vendita (nel caso de quo la vendita era stata fissata in data 9.6.2023 ovvero prima del deposito del ricorso avvenuto in data 22.7.2023) precisando che l'opponente non aveva dato prova di circostanze che avrebbero impedito di depositare l'opposizione e che anzi, al contrario, risultava che il debitore fosse presente al momento del pignoramento e che conoscesse la pendenza della procedura. Assegnava pertanto alla parte interessata il termine di giorni 90 dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione al ruolo, osservati i termini a comparire previsti dalla legge;
nulla sulle spese considerata la mancata costituzione del procedente. Nell'introdurre la fase di merito solo per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c., la ha riproposto le stesse doglianze di cui al ricorso in opposizione reiterando anche la Pt_2 richiesta di sospensione dell'esecuzione. Con ordinanza del 24.9.2024 questo Giudice ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione, tenuto conto che il G.E., in sede esecutiva (sede deputata), aveva già respinto tale richiesta che non risultava essere stata oggetto di reclamo e la causa veniva rinviata per la trattazione del merito. Nonostante la regolare notifica alla controparte, la stessa, non si è costituita in giudizio e in data 13.2.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 12.9.2025 per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
**************************** Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , che non si è costituita in giudizio CP_1 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione. L'opposizione proposta dall'esecutata deve dichiararsi inammissibile e questo Giudice non può che confermare la valutazione compiuta in sede sommaria dal G.E. Parte attrice deduce l'impignorabilità del bene sottoposto ad esecuzione, questione che attiene al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata e, pertanto, si configura una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Orbene, l'art. 615, comma 2, c.p.c. statuisce che “l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Dunque, l'art. 615, comma 2, c.p.c. individua nel momento dell'emissione dell'ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l'opposizione all'esecuzione. L'ordinanza di vendita, per dottrina e concorde giurisprudenza, segna una preclusione processuale significativa, superata la quale non è più possibile contestare il diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata (ovvero il "se" dell'esecuzione), poiché si presume che tutte le contestazioni relative al titolo esecutivo e alla pignorabilità dei beni avrebbero dovuto essere sollevate in precedenza. Esaminando il caso di specie emerge che:
- l'opposizione esecutiva è stata promossa successivamente all'ordinanza di vendita (ricorso depositato il 22.7.2023 e ordinanza di vendita emessa il 9.6.2023);
- l'opponente non ha fornito la prova rigorosa di fatti sopravvenuti che possano aver giustificato tale tardiva proposizione dell'opposizione né di non aver potuto proporre opposizione tempestivamente per cause a lui non imputabili. Il G.E. ha invece, correttamente, rilevato che la debitrice era presente al momento del pignoramento (eseguito in data 28.6.2022) e che conoscesse la pendenza della procedura;
- l'eccezione di impignorabilità, pur attenendo al diritto di procedere in toto, non può superare il filtro della tardività se non ricorre una delle eccezioni legali (fatti sopravvenuti o non imputabilità della tardività). Ne consegue che l'opposizione proposta dopo l'ordinanza di vendita va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per tardività dell'opposizione. Deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese di causa nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 4020/2024 RG, così statuisce: dichiara la contumacia della società in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
dichiara l'irripetibilità delle spese di causa attesa la mancata costituzione della parte opposta. Così deciso in Catania, il 7/11/2025
Il Giudice
Dott SE AR
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4020/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], nella qualità di amministratrice e Parte_1 legale rappresentante p.t. della ditta individuale ”, P.IVA Parte_2
, con sede in Mascali, via Sicula Orientale n. 56, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
GR CA (C.F. ) e Avv. Alessandro Giannetto presso il cui studio C.F._1 sito in Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Regina del Cielo, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale allegata in atti
attrice – opponente
CONTRO
:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_2 convenuta-opposta contumace
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2023 l'opponente, , quale amministratrice Parte_2 e legale rappresentante pro-tempore della ditta ”, Parte_2 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 617, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento mobiliare promosso ad istanza dalla ditta e successivi atti: istanza di CP_1 vendita dei beni pignorati, richiesta di assegnazione del ricavato e successiva ordinanza di vendita del compendio pignorato disposta dal Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Maria Angela Chisari, con ordinanza di vendita del 9.6.2023. A sostegno dell'opposizione nel giudizio esecutivo n. 2707/2022 R.G.E. Parte_2 deduceva l'impignorabilità del compendio pignorato;
l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto azionata per l'intero ricavato dell'eventuale vendita;
l'impignorabilità assoluta del bene in quanto funzionale al lavoro del debitore. Chiedeva, previa immediata sospensione dell'esecuzione, preliminarmente, di voler disporre la custodia del bene in favore della debitrice esecutata e/o comunque in ogni caso consentirle di poter continuare ad utilizzare il bene pignorato fino all'eventuale vendita;
nel merito, di voler dichiarare che il compendio pignorato era impignorabile in quanto unico bene strumentale all'attività lavorativa dell'opponente e conseguentemente dichiarare l'inefficacia/nullità del pignoramento notificato con vittoria di spese diritti onorari;
nel merito, qualora il decidente avesse ritenuto legittimo il pignoramento ridurlo nella misura prevista dalla legge per i beni strumentali all'attività lavorativa e pertanto nei limiti del valore del quinto. Con ordinanza del 25.7.2023 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e rinviava all'udienza del 18.1.2024 per la trattazione dell'opposizione. Alla suddetta udienza, con ordinanza notificata in pari data, il G.E. dichiarava l'opposizione inammissibile in quanto proposta dopo che era stata fissata la vendita (nel caso de quo la vendita era stata fissata in data 9.6.2023 ovvero prima del deposito del ricorso avvenuto in data 22.7.2023) precisando che l'opponente non aveva dato prova di circostanze che avrebbero impedito di depositare l'opposizione e che anzi, al contrario, risultava che il debitore fosse presente al momento del pignoramento e che conoscesse la pendenza della procedura. Assegnava pertanto alla parte interessata il termine di giorni 90 dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione al ruolo, osservati i termini a comparire previsti dalla legge;
nulla sulle spese considerata la mancata costituzione del procedente. Nell'introdurre la fase di merito solo per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c., la ha riproposto le stesse doglianze di cui al ricorso in opposizione reiterando anche la Pt_2 richiesta di sospensione dell'esecuzione. Con ordinanza del 24.9.2024 questo Giudice ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione, tenuto conto che il G.E., in sede esecutiva (sede deputata), aveva già respinto tale richiesta che non risultava essere stata oggetto di reclamo e la causa veniva rinviata per la trattazione del merito. Nonostante la regolare notifica alla controparte, la stessa, non si è costituita in giudizio e in data 13.2.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 12.9.2025 per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
**************************** Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , che non si è costituita in giudizio CP_1 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione. L'opposizione proposta dall'esecutata deve dichiararsi inammissibile e questo Giudice non può che confermare la valutazione compiuta in sede sommaria dal G.E. Parte attrice deduce l'impignorabilità del bene sottoposto ad esecuzione, questione che attiene al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata e, pertanto, si configura una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Orbene, l'art. 615, comma 2, c.p.c. statuisce che “l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Dunque, l'art. 615, comma 2, c.p.c. individua nel momento dell'emissione dell'ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l'opposizione all'esecuzione. L'ordinanza di vendita, per dottrina e concorde giurisprudenza, segna una preclusione processuale significativa, superata la quale non è più possibile contestare il diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata (ovvero il "se" dell'esecuzione), poiché si presume che tutte le contestazioni relative al titolo esecutivo e alla pignorabilità dei beni avrebbero dovuto essere sollevate in precedenza. Esaminando il caso di specie emerge che:
- l'opposizione esecutiva è stata promossa successivamente all'ordinanza di vendita (ricorso depositato il 22.7.2023 e ordinanza di vendita emessa il 9.6.2023);
- l'opponente non ha fornito la prova rigorosa di fatti sopravvenuti che possano aver giustificato tale tardiva proposizione dell'opposizione né di non aver potuto proporre opposizione tempestivamente per cause a lui non imputabili. Il G.E. ha invece, correttamente, rilevato che la debitrice era presente al momento del pignoramento (eseguito in data 28.6.2022) e che conoscesse la pendenza della procedura;
- l'eccezione di impignorabilità, pur attenendo al diritto di procedere in toto, non può superare il filtro della tardività se non ricorre una delle eccezioni legali (fatti sopravvenuti o non imputabilità della tardività). Ne consegue che l'opposizione proposta dopo l'ordinanza di vendita va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per tardività dell'opposizione. Deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese di causa nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 4020/2024 RG, così statuisce: dichiara la contumacia della società in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
dichiara l'irripetibilità delle spese di causa attesa la mancata costituzione della parte opposta. Così deciso in Catania, il 7/11/2025
Il Giudice
Dott SE AR