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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 897/2022 R.G. assunta in decisione con provvedimento del 26.03.2025 e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore e (P. IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessio Bozzetto e Raffaele Martino ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Federico Cesi n. 72;
Attori contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gianfranco
Notaro, Gianpiero Iannozzi e RE Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso la , sita in Controparte_2
Campobasso, via Michele Romano snc;
Convenuto
Oggetto: appalto pubblico, riserve
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. pagina 1 di 14
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_3
chiedendo: l'accertamento del
[...] proprio diritto al pagamento dell'importo di euro 199.886,40, a titolo di riserve iscritte in corso d'opera in sede di esecuzione del contratto di appalto - applicativo n.
3, rep. 43/2016, relativo a lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale sulla SS n. 6 Dir. 158-652-85-87; la condanna della convenuta al pagamento dell'importo sopra indicato ovvero di altro importo accertato in corso di causa.
Ha premesso la parte attrice che: nel 2015 ha avviato una procedura di CP_1
Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale e della relativa segnaletica;
la procedura di gara si è conclusa il 18.5.2016 con la stipula del contratto rep. 39788 (con la AT NI LT SR (poi sostituita da Parte_1
), , oggi e
[...] Parte_3 Parte_2 [...]
; al predetto accordo quadro hanno fatto seguito sei contratti Controparte_4 applicativi, stipulati con le società parti attrici;
l'appalto per cui è causa ed in questa sede rilevante attiene al contratto applicativo n. 3 rep. 43/2106, stato aggiudicato al
RTI composto da e e ad esso ha fatto Parte_1 Parte_2 seguito la stipula del suddetto contratto applicativo, del valore di € 1.800.000,00, con oneri per la sicurezza stimati da per € 14.000,00; la parte attrice ha CP_1 predisposto un Piano Sostitutivo di Sicurezza (POS) e dato avvio alla commessa, sostenendo, nel corso dell'esecuzione, oneri superiori rispetto a quelli stimati, tanto in relazione alla sicurezza quanto all'esecuzione dei lavori.
A fondamento della domanda, ha dedotto: di aver sostenuto, quale importo superiore rispetto a quello originariamente fissato, euro 118.036,99 per costi di sicurezza ed euro 81.849,41 per costi di esecuzione della commessa (tra i quali costi per lavori eseguiti in orario notturno, costi per l'istallazione di deviazioni, costi per ricarica eseguita con Bynder, costi per differenza dell'usura hard del Tal quale); di aver tempestivamente iscritto detti importi a riserva nel registro di contabilità; la conferma di detti costi nel conto finale sottoscritto il 22.3.2017 e nel certificato di pagina 2 di 14 collaudo redatto il 25.01.2019; il proprio diritto alla corresponsione da parte di delle somme iscritte a riserva, oltre interessi, rivalutazione e risarcimento del CP_1 danno, essendo tali importi fondati su oneri obbligatori per legge in materia di sicurezza, ovvero su spese effettivamente sostenute per l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, previo CP_1 accertamento della nullità dell'atto di citazione e dell'intervenuta decadenza delle riserve in quanto tardive, e dell'infondatezza delle avverse pretese, evidenziando: -
l'assoluta incertezza e genericità della domanda, in ragione del fatto che gli importi richiesti non corrisponderebbero ad alcuna delle 24 riserve iscritte, con conseguente impossibilità di individuare a cosa dette riserve si riferiscano;
- con riferimento alle riserve in generale, la violazione degli artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010 (attuativo del
D.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis); - la mancata iscrizione delle riserve nel primo atto utile;
- con riguardo alla riserva di cui alla lettera A della citazione, ha osservato che le voci di costo indicate per presunti maggiori oneri di sicurezza erano già previste dal Piano Sostitutivo di Sicurezza e riferite a misure standard di prevenzione e protezione, la cui incidenza era stata già determinata dalla Stazione
Appaltante in sede di gara nell'importo fisso e non soggetto a ribasso di € 14.000,00; che l'indicazione e l'accettazione di tale importo nel contratto applicativo costituisce elemento essenziale del rapporto contrattuale, con conseguente infondatezza della pretesa di qualsivoglia ulteriore importo, non potendo l'Appaltatore rinegoziare unilateralmente il contenuto di clausole vincolanti;
che alcune delle voci richiamate in riserva erano conosciute o conoscibili già al momento della redazione del Piano di
Sicurezza, e che, in assenza di atti modificativi o varianti, non è ammissibile alcuna integrazione giudiziale dei corrispettivi convenuti, né sono stati forniti riscontri documentali o contabili idonei a dimostrare che siano stati sostenuti maggiori costi;
- con riguardo alla riserva di cui alla lettera B della citazione, relativa a presunti maggiori oneri per lavorazioni eseguite in orario notturno, ricariche e altre attività straordinarie (per complessivi € 81.849,41), ha evidenziato trattarsi di lavorazioni non previste nel progetto, non ordinate dalla Direzione Lavori, né formalizzate con nuovi prezzi o varianti;
le lavorazioni notturne, in particolare, sono state eseguite su iniziativa unilaterale dell'appaltatore, senza che vi sia stata imposizione da parte pagina 3 di 14 della Stazione Appaltante;
anche nei casi in cui siano stati sottoscritti verbali di concordamento nuovi prezzi, questi sono stati firmati senza riserve, escludendo così ogni pretesa successiva;
- da ultimo, ha sottolineato che la mera iscrizione delle riserve non può generare di per sé un diritto in favore dell'appaltatore, in assenza, come nel caso di specie, di specifica prova dell'an e del quantum del pregiudizio lamentato.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU.
È stata trattenuta in decisione con provvedimento del 26.3.2025, previa precisazione delle conclusioni innanzi al giudice istruttore da ultimo designato, all'esito di udienza celebrata in modalità cartolare, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta alla luce di quanto segue.
1. Sulla nullità della citazione: infondatezza
L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, formulata dalla parte convenuta, deve essere disattesa posto che la citazione introduttiva del presente giudizio, sebbene formulata in termini generici, è tuttavia idonea a consentire l'individuazione della materia del contendere e dell'oggetto della domanda, di tal che non è di per sé impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa. Ed invero, “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la pagina 4 di 14 controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. 1681/2015).
Ebbene, nel caso che occupa, il requisito dell'assoluta incertezza non sembra ricorrere, essendo comunque agevolmente intelligibile l'oggetto del contendere ed avendo la parte convenuta compiutamente spiegato le proprie difese – ciò che non sarebbe stato nel caso di assoluta indeterminatezza e non comprensibilità dell'atto introduttivo - .
2. Sulle riserve: tempestività
L'eccezione di tardività delle riserve è infondata e deve essere respinta.
È principio generale consolidato che le doglianze mosse al committente di un'opera pubblica debbano essere formulate con immediatezza e chiarezza, secondo modalità formali e tempistiche rigorose, al fine di preservare la certezza giuridica della contabilità e la trasparenza dell'evidenza pubblica. In tale contesto, l'istituto della
“riserva” rappresenta lo strumento tecnico con cui l'esecutore può formalmente contestare fatti, ordini o condizioni esecutive che incidano sull'equilibrio economico del contratto.
La disciplina di cui agli artt. 190 e 191 D.P.R. n. 207/2010 - applicabile ratione temporis - recepisce tale principio, ed invero “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate” (art. 191, comma 1).
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, tale disposizione ha valenza bifasica: impone all'appaltatore di iscrivere la riserva sul primo atto utile ma, nel contempo, salvaguarda la validità della riserva apposta tempestivamente sul registro di contabilità, che costituisce in ogni caso documento idoneo e sufficiente ad accoglierla, purché sottoscritto in un momento logicamente e cronologicamente compatibile con l'insorgenza del pregiudizio: - sebbene con pagina 5 di 14 riferimento alla disciplina previgente - “In tema di LT pubblici, dal combinato disposto degli artt. 16, 54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 26 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si ricava che l'appaltatore di un'opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili;
ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo
e nella somma;
ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell'appaltatore di non accettarlo.” (cfr. Cass. civ. 15937/2017; Cass. 11852/ 2007;
Cass. 16367/ 2014); ed ancora, alla medesima conclusione si giunge anche nei casi in cui le riserve si riferiscano a fatti continuativi, ovvero originati da condizioni che non presentano immediata evidenza onerosa, posto che “…detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne
l'entità nelle successive registrazioni. (Cass. n. 15485 del 06-12-2000; Cass. n. 13734 del 18-09-2003)” (Cass. civ. 11547/2024).
È stato altresì ribadito che: “L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le
pagina 6 di 14 domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione.” (Cass. civ. 9518/ 2019).
Ebbene, nel caso che occupa, deve ritenersi che l'apposizione delle riserve sia stata tempestiva.
Le riserve in questione sono state iscritte direttamente nel registro di contabilità del contratto applicativo n. 3, rep. 43/2106, al foglio n. 30, in data 23.2.2017, confermate in sede di conto finale del 23.3.2017 (il cui deposito è stato autorizzato dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 16.4.2024), dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 5.1.2017.
A fronte del completamento dei lavori a gennaio 2017, le riserve sono state iscritte in contabilità appena il mese successivo.
Sarà sufficiente rammentare che il registro di contabilità rappresenta l'atto tipico e normativamente previsto per l'iscrizione della riserva, idoneo a riceverla per espressa previsione normativa (art. 181 DPR 207/2010).
In mancanza di prova di ulteriori atti intermedi in occasione dei quali la parte attrice avrebbe potuto provvedere all'iscrizione delle riserve in commento, la relativa apposizione deve ritenersi tempestiva, ciò che consente l'analisi della domanda nel merito.
3. Nel merito: infondatezza della domanda
La domanda è infondata, di tal che la parte attrice non ha diritto di pretendere gli importi appostati nelle riserve.
In relazione alle riserve formulate dall'appaltatore, costituisce principio consolidato che le stesse non producono automaticamente diritto al compenso, ma devono essere accompagnate da prova rigorosa, come ribadito dalla giurisprudenza: “Se per
pagina 7 di 14 l'appaltatore l'iscrizione della riserva costituisce un onere, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande, le stesse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione stessa, se non conforme a quanto previsto dalla legge sulla specificità delle riserve. Ed invero, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.” (v. Cass. civ., sez. I, 20/09/2022, n. 27451; cfr., in termini, Cass. civ., sez. I, 24/05/2024, n. 14522; Cass. civ., sez. I, 04/10/2016, n.
19802).
Parimenti, con riferimento ai lavori extra-contratto, la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione solo se tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.” (v. Cass. civ., sez. I, 08/08/2024, n. 22528; cfr., in termini, Cass. civ., sez. I, 24/07/2023, n. 22019; Cass. civ., sez. I, 31/12/2020, n.
29988).
3.1 Precisazioni sulla domanda
E' necessario precisare, prima di affrontare il merito di ciascuna pretesa economica fatta, quali siano le riserve effettivamente iscritte nel registro di contabilità relativo al contratto applicativo n. 3, rep. 43/2106, e quali di esse risultino oggetto della presente domanda giudiziale.
Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, le imprese attrici hanno iscritto nel registro di contabilità 24 riserve, per complessivi euro 586.566,09.
La presente domanda giudiziale, per complessivi euro 199.886,40, attiene solo a una parte delle riserve iscritte, di seguito indicate:
- la prima (lett. A citazione) riguarda le riserve relative a maggiori oneri per la sicurezza (€ 118.036,99);
pagina 8 di 14 - la seconda (lett. B citazione) riguarda le riserve riferite a costi per lavorazioni straordinarie non previste nel progetto (€ 81.849,41).
Le restanti riserve non risultano specificamente coltivate in questa sede, di tal che, dovendo giudicare nei limiti di quanto richiesto, non costituiscono oggetto del contendere e non saranno, pertanto, esaminate.
3.2 Sulla riserva sub A (oneri per la sicurezza)
La pretesa avanzata in relazione alla riserva sub A della citazione (maggiori oneri per la sicurezza per € 118.036,99) deve essere respinta.
E' pacifico che, nel contratto applicativo n. 3 (rep. 43/2106), l'importo degli oneri per la sicurezza, accettato dall'appaltatore, è stato fissato in euro € 14.000,00.
La pretesa di rinegoziare - in via unilaterale ed ex post - tale condizione economica del contratto non può trovare accoglimento in quanto: - non vi è stata alcuna modifica autorizzata dal RUP, non risultano varianti progettuali approvate, non risultano eventi sopravvenuti o errori che possano giustificare la sopravvenienza di nuovi costi;
- la richiesta si fonda, in realtà, su una sopravvalutazione postuma di costi di cui l'appaltatore avrebbe dovuto - e potuto – tener conto al momento di presentazione dell'offerta o, al più tardi, in occasione della predisposizione del Piano
Sostitutivo di Sicurezza;
- nel Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 8), vi è specifica clausola, secondo cui “[…] i costi di attuazione della sicurezza sono stati individuati e determinati, secondo quanto disposto nel D.P.R. 222/03, nell'importo complessivo di €
14.000,00 (diconsi Euro quattordicimila/00). (...) In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, richieste dal C.S.E., daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali”: si tratta di clausola il cui chiaro tenore letterale esclude qualsivoglia revisione in aumento;
- né potrebbe sostenersi, come pure ritenuto dalla parte attrice, che il punto di riferimento debba essere individuato nell'Accordo quadro, in luogo del contratto applicativo: ciò in quanto il primo individua la normativa di riferimento per tutte le opere pubbliche nel loro complesso, mentre i singoli contratti applicativi, ad una con il rispettivo capitolato speciale, costituiscono la base normativa di dettaglio dei lavori ivi specificamente indicati;
in altri termini, per quel che qui interessa, il metro di paragone per gli oneri di sicurezza non può essere dato dall'Accordo quadro, bensì dal singolo contratto applicativo ad una con il relativo capitolato speciale;
- del resto, il tetto di euro 14.000,00 per gli oneri di pagina 9 di 14 sicurezza è ribadito anche nel certificato di collaudo, sottoscritto anche dalla parte attrice;
- da ultimo ma non per importanza, parte attrice è venuta meno all'onere della prova su di lei gravante nei termini sopra descritti, non avendo provato l'an né il quantum dei maggiori costi eventualmente sostenuti in materia di sicurezza: sebbene, come segnalato dal CTU, parte attrice abbia prodotto fatture, documenti di trasporto, formulari di identificazione rifiuti e altra documentazione operativa, detta produzione documentale è irrilevante, mancando, tra l'altro, il nesso logico- funzionale tra la documentazione in atti e i maggiori costi per misure di sicurezza integrative rispetto a quelle previste nel piano contrattuale.
3.3 Sulla riserva sub B) (maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione della commessa)
Con riferimento alla riserva sub B) occorre compiere un'ulteriore distinzione:
1) le riserve iscritte per lavori eseguiti in orario notturno (per complessivi euro
57.679,04) e per l'installazione di deviazioni sulla SS 87 (per complessivi euro
7.926,24);
2) le altre voci espressamente indicate nell'atto di citazione (euro 4.327,66 per ricarica eseguita con Bynder sulla SS 87; euro 11.916,47 differenza dell'usura hard del tal quale).
Quanto alla prima pretesa, questa deve essere respinta, in quanto espressamente esclusa dal tenore letterale degli atti di causa.
Nel Capitolato Speciale d'Appalto, infatti, è espressamente stabilito (pag. 32) che
"L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione””; ed ancora, “L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi
i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione
Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Nel caso che Province,
Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione
pagina 10 di 14 dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore."
La clausola ora riportata, di contenuto chiaro, esclude la possibilità per l'appaltatore di pretendere compensi ulteriori tanto per attività quali quelle relative al posizionamento di sbarramenti/segnali per indicare la presenza del cantiere, quanto in conseguenza di condizioni operative concrete, quali, ad esempio, la necessità di svolgere i lavori in orario notturno. Invero, la previsione contrattuale (“qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori”), evidenzia che circostanze connesse alla viabilità, al traffico o alla difficoltà di operare in orario diurno non possono ritenersi sopravvenute né imprevedibili, bensì già considerate nella fase di predisposizione dell'offerta e nella definizione dell'equilibrio economico contrattuale: in altri termini, gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'appaltatore con riferimento alle condizioni effettive di esecuzione dell'appalto rientrano nel rischio che grava sull'appaltatore – il quale dovrà, eventualmente, tenerne conto in sede di predisposizione dell'offerta e, dunque, di partecipazione alla gara).
La scelta di eseguire i lavori in orario notturno - per ragioni legate, ad esempio, alla sicurezza, alla gestione del traffico o alla logistica di cantiere - costituisce una modalità operativa che rientra nel rischio d'impresa tipico dell'appalto: l'assunzione del rischio operativo da parte dell'appaltatore è, peraltro, coerente con la disciplina generale dell'appalto (art. 1655 c.c.), che pone in capo all'esecutore l'onere di valutare ex ante tutte le condizioni che possono incidere sull'esecuzione, inclusi i vincoli temporali e logistici.
Del resto, è lo stesso CTU che evidenzia, a pag. 7 dell'elaborato, che “parte attrice ha presentato un ordine del DL in merito all'esecuzione di lavori in notturna e con diversa metodologia di esecuzione rispetto a quanto preventivato, realizzando anche percorsi alternativi del traffico, quindi modificando quanto previsto in relazione anche ad aspetti di sicurezza”; ed ancora, a pag. 8: “Al foglio 33 del RdC viene iscritta una ulteriore riserva con richiesta, da parte della ditta esecutrice dei lavori, del riconoscimento di € 29.000,00, in quanto i lavori sono stati eseguiti in notturna per motivi di sicurezza e quindi gli stessi sono da considerarsi come oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tale affermazione non può essere accettata poiché la sicurezza dei lavori viene calcolata in tutt'altro modo, come è stata di fatto calcolata poi nelle
pagina 11 di 14 richieste di parte attrice”: ciò ad ulteriore conferma che eventuali modifiche, che la stessa parte attrice abbia ritenuto di apportare rispetto al piano iniziale, non possono che gravare sul rischio operativo di impresa proprio dell'appaltatore.
In altri termini, non si tratta di un'anomalia sopravvenuta in corso di esecuzione, bensì di una situazione comunque prevedibile.
Quanto alla seconda pretesa, questa parimenti deve essere respinta: la giurisprudenza sopra richiamata, al fine di riconoscere costi maggiori, ha chiarito che le relative spese (oltre ad essere state tempestivamente iscritte a riserva, il che è già stato oggetto di precedente disamina) devono essere state qualificate come indispensabili in sede di collaudo e devono essere state riconosciute come tali anche dall'amministrazione appaltante: entrambi detti requisiti mancano posto che nel certificato di collaudo manca l'attestazione di indispensabilità e non risulta che l'Amministrazione appaltante ne abbia riconosciuto l'indispensabilità.
Né potrebbero assumere rilievo eventuali istruttorie tecniche o osservazioni della
Direzione Lavori, che - per consolidata giurisprudenza e secondo la stessa disciplina del Codice dei contratti pubblici - non è organo dotato di potere contrattuale né autorizzativo, né può vincolare la stazione appaltante.
Benché, come risulta dalla CTU, il Direttore Lavori abbia preso visione delle richieste avanzate dall'impresa e della relativa documentazione, non vi è traccia in atti di alcuna formalizzazione o approvazione da parte del RUP, né tantomeno di un accordo integrativo idoneo a modificare i costi già fissati nel contratto applicativo: ne consegue che, in assenza di qualsivoglia manifestazione della volontà negoziale dell'amministrazione, nessun vincolo economico ulteriore si è validamente costituito a carico della stazione appaltante.
In generale sulle riserve, e con valore assorbente, è opportuno riportare parte delle conclusioni cui il CTU giunge a pag. 8:
pagina 12 di 14 .
In conclusione, anche avuto riguardo alla genericità della documentazione in atti, non è possibile riconoscere le somme richieste, considerando che qualsivoglia ricalcolo si rivelerebbe arbitrario. La domanda deve essere, allora, integralmente respinta.
Assorbita ogni altra domanda e/o questione.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, dello scaglione di valore immediatamente inferiore a quello dato dalla domanda, avuto riguardo all'esito della controversia e alle difese articolate dalle parti, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese di CTU integralmente a carico di parte attrice;
pagina 13 di 14 - Condanna la parte attrice, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 13 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Previati
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 897/2022 R.G. assunta in decisione con provvedimento del 26.03.2025 e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore e (P. IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessio Bozzetto e Raffaele Martino ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Federico Cesi n. 72;
Attori contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gianfranco
Notaro, Gianpiero Iannozzi e RE Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso la , sita in Controparte_2
Campobasso, via Michele Romano snc;
Convenuto
Oggetto: appalto pubblico, riserve
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. pagina 1 di 14
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_3
chiedendo: l'accertamento del
[...] proprio diritto al pagamento dell'importo di euro 199.886,40, a titolo di riserve iscritte in corso d'opera in sede di esecuzione del contratto di appalto - applicativo n.
3, rep. 43/2016, relativo a lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale sulla SS n. 6 Dir. 158-652-85-87; la condanna della convenuta al pagamento dell'importo sopra indicato ovvero di altro importo accertato in corso di causa.
Ha premesso la parte attrice che: nel 2015 ha avviato una procedura di CP_1
Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale e della relativa segnaletica;
la procedura di gara si è conclusa il 18.5.2016 con la stipula del contratto rep. 39788 (con la AT NI LT SR (poi sostituita da Parte_1
), , oggi e
[...] Parte_3 Parte_2 [...]
; al predetto accordo quadro hanno fatto seguito sei contratti Controparte_4 applicativi, stipulati con le società parti attrici;
l'appalto per cui è causa ed in questa sede rilevante attiene al contratto applicativo n. 3 rep. 43/2106, stato aggiudicato al
RTI composto da e e ad esso ha fatto Parte_1 Parte_2 seguito la stipula del suddetto contratto applicativo, del valore di € 1.800.000,00, con oneri per la sicurezza stimati da per € 14.000,00; la parte attrice ha CP_1 predisposto un Piano Sostitutivo di Sicurezza (POS) e dato avvio alla commessa, sostenendo, nel corso dell'esecuzione, oneri superiori rispetto a quelli stimati, tanto in relazione alla sicurezza quanto all'esecuzione dei lavori.
A fondamento della domanda, ha dedotto: di aver sostenuto, quale importo superiore rispetto a quello originariamente fissato, euro 118.036,99 per costi di sicurezza ed euro 81.849,41 per costi di esecuzione della commessa (tra i quali costi per lavori eseguiti in orario notturno, costi per l'istallazione di deviazioni, costi per ricarica eseguita con Bynder, costi per differenza dell'usura hard del Tal quale); di aver tempestivamente iscritto detti importi a riserva nel registro di contabilità; la conferma di detti costi nel conto finale sottoscritto il 22.3.2017 e nel certificato di pagina 2 di 14 collaudo redatto il 25.01.2019; il proprio diritto alla corresponsione da parte di delle somme iscritte a riserva, oltre interessi, rivalutazione e risarcimento del CP_1 danno, essendo tali importi fondati su oneri obbligatori per legge in materia di sicurezza, ovvero su spese effettivamente sostenute per l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, previo CP_1 accertamento della nullità dell'atto di citazione e dell'intervenuta decadenza delle riserve in quanto tardive, e dell'infondatezza delle avverse pretese, evidenziando: -
l'assoluta incertezza e genericità della domanda, in ragione del fatto che gli importi richiesti non corrisponderebbero ad alcuna delle 24 riserve iscritte, con conseguente impossibilità di individuare a cosa dette riserve si riferiscano;
- con riferimento alle riserve in generale, la violazione degli artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010 (attuativo del
D.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis); - la mancata iscrizione delle riserve nel primo atto utile;
- con riguardo alla riserva di cui alla lettera A della citazione, ha osservato che le voci di costo indicate per presunti maggiori oneri di sicurezza erano già previste dal Piano Sostitutivo di Sicurezza e riferite a misure standard di prevenzione e protezione, la cui incidenza era stata già determinata dalla Stazione
Appaltante in sede di gara nell'importo fisso e non soggetto a ribasso di € 14.000,00; che l'indicazione e l'accettazione di tale importo nel contratto applicativo costituisce elemento essenziale del rapporto contrattuale, con conseguente infondatezza della pretesa di qualsivoglia ulteriore importo, non potendo l'Appaltatore rinegoziare unilateralmente il contenuto di clausole vincolanti;
che alcune delle voci richiamate in riserva erano conosciute o conoscibili già al momento della redazione del Piano di
Sicurezza, e che, in assenza di atti modificativi o varianti, non è ammissibile alcuna integrazione giudiziale dei corrispettivi convenuti, né sono stati forniti riscontri documentali o contabili idonei a dimostrare che siano stati sostenuti maggiori costi;
- con riguardo alla riserva di cui alla lettera B della citazione, relativa a presunti maggiori oneri per lavorazioni eseguite in orario notturno, ricariche e altre attività straordinarie (per complessivi € 81.849,41), ha evidenziato trattarsi di lavorazioni non previste nel progetto, non ordinate dalla Direzione Lavori, né formalizzate con nuovi prezzi o varianti;
le lavorazioni notturne, in particolare, sono state eseguite su iniziativa unilaterale dell'appaltatore, senza che vi sia stata imposizione da parte pagina 3 di 14 della Stazione Appaltante;
anche nei casi in cui siano stati sottoscritti verbali di concordamento nuovi prezzi, questi sono stati firmati senza riserve, escludendo così ogni pretesa successiva;
- da ultimo, ha sottolineato che la mera iscrizione delle riserve non può generare di per sé un diritto in favore dell'appaltatore, in assenza, come nel caso di specie, di specifica prova dell'an e del quantum del pregiudizio lamentato.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU.
È stata trattenuta in decisione con provvedimento del 26.3.2025, previa precisazione delle conclusioni innanzi al giudice istruttore da ultimo designato, all'esito di udienza celebrata in modalità cartolare, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta alla luce di quanto segue.
1. Sulla nullità della citazione: infondatezza
L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, formulata dalla parte convenuta, deve essere disattesa posto che la citazione introduttiva del presente giudizio, sebbene formulata in termini generici, è tuttavia idonea a consentire l'individuazione della materia del contendere e dell'oggetto della domanda, di tal che non è di per sé impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa. Ed invero, “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la pagina 4 di 14 controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. 1681/2015).
Ebbene, nel caso che occupa, il requisito dell'assoluta incertezza non sembra ricorrere, essendo comunque agevolmente intelligibile l'oggetto del contendere ed avendo la parte convenuta compiutamente spiegato le proprie difese – ciò che non sarebbe stato nel caso di assoluta indeterminatezza e non comprensibilità dell'atto introduttivo - .
2. Sulle riserve: tempestività
L'eccezione di tardività delle riserve è infondata e deve essere respinta.
È principio generale consolidato che le doglianze mosse al committente di un'opera pubblica debbano essere formulate con immediatezza e chiarezza, secondo modalità formali e tempistiche rigorose, al fine di preservare la certezza giuridica della contabilità e la trasparenza dell'evidenza pubblica. In tale contesto, l'istituto della
“riserva” rappresenta lo strumento tecnico con cui l'esecutore può formalmente contestare fatti, ordini o condizioni esecutive che incidano sull'equilibrio economico del contratto.
La disciplina di cui agli artt. 190 e 191 D.P.R. n. 207/2010 - applicabile ratione temporis - recepisce tale principio, ed invero “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate” (art. 191, comma 1).
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, tale disposizione ha valenza bifasica: impone all'appaltatore di iscrivere la riserva sul primo atto utile ma, nel contempo, salvaguarda la validità della riserva apposta tempestivamente sul registro di contabilità, che costituisce in ogni caso documento idoneo e sufficiente ad accoglierla, purché sottoscritto in un momento logicamente e cronologicamente compatibile con l'insorgenza del pregiudizio: - sebbene con pagina 5 di 14 riferimento alla disciplina previgente - “In tema di LT pubblici, dal combinato disposto degli artt. 16, 54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 26 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si ricava che l'appaltatore di un'opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili;
ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo
e nella somma;
ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell'appaltatore di non accettarlo.” (cfr. Cass. civ. 15937/2017; Cass. 11852/ 2007;
Cass. 16367/ 2014); ed ancora, alla medesima conclusione si giunge anche nei casi in cui le riserve si riferiscano a fatti continuativi, ovvero originati da condizioni che non presentano immediata evidenza onerosa, posto che “…detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne
l'entità nelle successive registrazioni. (Cass. n. 15485 del 06-12-2000; Cass. n. 13734 del 18-09-2003)” (Cass. civ. 11547/2024).
È stato altresì ribadito che: “L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le
pagina 6 di 14 domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione.” (Cass. civ. 9518/ 2019).
Ebbene, nel caso che occupa, deve ritenersi che l'apposizione delle riserve sia stata tempestiva.
Le riserve in questione sono state iscritte direttamente nel registro di contabilità del contratto applicativo n. 3, rep. 43/2106, al foglio n. 30, in data 23.2.2017, confermate in sede di conto finale del 23.3.2017 (il cui deposito è stato autorizzato dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 16.4.2024), dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 5.1.2017.
A fronte del completamento dei lavori a gennaio 2017, le riserve sono state iscritte in contabilità appena il mese successivo.
Sarà sufficiente rammentare che il registro di contabilità rappresenta l'atto tipico e normativamente previsto per l'iscrizione della riserva, idoneo a riceverla per espressa previsione normativa (art. 181 DPR 207/2010).
In mancanza di prova di ulteriori atti intermedi in occasione dei quali la parte attrice avrebbe potuto provvedere all'iscrizione delle riserve in commento, la relativa apposizione deve ritenersi tempestiva, ciò che consente l'analisi della domanda nel merito.
3. Nel merito: infondatezza della domanda
La domanda è infondata, di tal che la parte attrice non ha diritto di pretendere gli importi appostati nelle riserve.
In relazione alle riserve formulate dall'appaltatore, costituisce principio consolidato che le stesse non producono automaticamente diritto al compenso, ma devono essere accompagnate da prova rigorosa, come ribadito dalla giurisprudenza: “Se per
pagina 7 di 14 l'appaltatore l'iscrizione della riserva costituisce un onere, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande, le stesse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione stessa, se non conforme a quanto previsto dalla legge sulla specificità delle riserve. Ed invero, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.” (v. Cass. civ., sez. I, 20/09/2022, n. 27451; cfr., in termini, Cass. civ., sez. I, 24/05/2024, n. 14522; Cass. civ., sez. I, 04/10/2016, n.
19802).
Parimenti, con riferimento ai lavori extra-contratto, la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione solo se tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.” (v. Cass. civ., sez. I, 08/08/2024, n. 22528; cfr., in termini, Cass. civ., sez. I, 24/07/2023, n. 22019; Cass. civ., sez. I, 31/12/2020, n.
29988).
3.1 Precisazioni sulla domanda
E' necessario precisare, prima di affrontare il merito di ciascuna pretesa economica fatta, quali siano le riserve effettivamente iscritte nel registro di contabilità relativo al contratto applicativo n. 3, rep. 43/2106, e quali di esse risultino oggetto della presente domanda giudiziale.
Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, le imprese attrici hanno iscritto nel registro di contabilità 24 riserve, per complessivi euro 586.566,09.
La presente domanda giudiziale, per complessivi euro 199.886,40, attiene solo a una parte delle riserve iscritte, di seguito indicate:
- la prima (lett. A citazione) riguarda le riserve relative a maggiori oneri per la sicurezza (€ 118.036,99);
pagina 8 di 14 - la seconda (lett. B citazione) riguarda le riserve riferite a costi per lavorazioni straordinarie non previste nel progetto (€ 81.849,41).
Le restanti riserve non risultano specificamente coltivate in questa sede, di tal che, dovendo giudicare nei limiti di quanto richiesto, non costituiscono oggetto del contendere e non saranno, pertanto, esaminate.
3.2 Sulla riserva sub A (oneri per la sicurezza)
La pretesa avanzata in relazione alla riserva sub A della citazione (maggiori oneri per la sicurezza per € 118.036,99) deve essere respinta.
E' pacifico che, nel contratto applicativo n. 3 (rep. 43/2106), l'importo degli oneri per la sicurezza, accettato dall'appaltatore, è stato fissato in euro € 14.000,00.
La pretesa di rinegoziare - in via unilaterale ed ex post - tale condizione economica del contratto non può trovare accoglimento in quanto: - non vi è stata alcuna modifica autorizzata dal RUP, non risultano varianti progettuali approvate, non risultano eventi sopravvenuti o errori che possano giustificare la sopravvenienza di nuovi costi;
- la richiesta si fonda, in realtà, su una sopravvalutazione postuma di costi di cui l'appaltatore avrebbe dovuto - e potuto – tener conto al momento di presentazione dell'offerta o, al più tardi, in occasione della predisposizione del Piano
Sostitutivo di Sicurezza;
- nel Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 8), vi è specifica clausola, secondo cui “[…] i costi di attuazione della sicurezza sono stati individuati e determinati, secondo quanto disposto nel D.P.R. 222/03, nell'importo complessivo di €
14.000,00 (diconsi Euro quattordicimila/00). (...) In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, richieste dal C.S.E., daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali”: si tratta di clausola il cui chiaro tenore letterale esclude qualsivoglia revisione in aumento;
- né potrebbe sostenersi, come pure ritenuto dalla parte attrice, che il punto di riferimento debba essere individuato nell'Accordo quadro, in luogo del contratto applicativo: ciò in quanto il primo individua la normativa di riferimento per tutte le opere pubbliche nel loro complesso, mentre i singoli contratti applicativi, ad una con il rispettivo capitolato speciale, costituiscono la base normativa di dettaglio dei lavori ivi specificamente indicati;
in altri termini, per quel che qui interessa, il metro di paragone per gli oneri di sicurezza non può essere dato dall'Accordo quadro, bensì dal singolo contratto applicativo ad una con il relativo capitolato speciale;
- del resto, il tetto di euro 14.000,00 per gli oneri di pagina 9 di 14 sicurezza è ribadito anche nel certificato di collaudo, sottoscritto anche dalla parte attrice;
- da ultimo ma non per importanza, parte attrice è venuta meno all'onere della prova su di lei gravante nei termini sopra descritti, non avendo provato l'an né il quantum dei maggiori costi eventualmente sostenuti in materia di sicurezza: sebbene, come segnalato dal CTU, parte attrice abbia prodotto fatture, documenti di trasporto, formulari di identificazione rifiuti e altra documentazione operativa, detta produzione documentale è irrilevante, mancando, tra l'altro, il nesso logico- funzionale tra la documentazione in atti e i maggiori costi per misure di sicurezza integrative rispetto a quelle previste nel piano contrattuale.
3.3 Sulla riserva sub B) (maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione della commessa)
Con riferimento alla riserva sub B) occorre compiere un'ulteriore distinzione:
1) le riserve iscritte per lavori eseguiti in orario notturno (per complessivi euro
57.679,04) e per l'installazione di deviazioni sulla SS 87 (per complessivi euro
7.926,24);
2) le altre voci espressamente indicate nell'atto di citazione (euro 4.327,66 per ricarica eseguita con Bynder sulla SS 87; euro 11.916,47 differenza dell'usura hard del tal quale).
Quanto alla prima pretesa, questa deve essere respinta, in quanto espressamente esclusa dal tenore letterale degli atti di causa.
Nel Capitolato Speciale d'Appalto, infatti, è espressamente stabilito (pag. 32) che
"L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione””; ed ancora, “L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi
i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione
Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Nel caso che Province,
Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione
pagina 10 di 14 dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore."
La clausola ora riportata, di contenuto chiaro, esclude la possibilità per l'appaltatore di pretendere compensi ulteriori tanto per attività quali quelle relative al posizionamento di sbarramenti/segnali per indicare la presenza del cantiere, quanto in conseguenza di condizioni operative concrete, quali, ad esempio, la necessità di svolgere i lavori in orario notturno. Invero, la previsione contrattuale (“qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori”), evidenzia che circostanze connesse alla viabilità, al traffico o alla difficoltà di operare in orario diurno non possono ritenersi sopravvenute né imprevedibili, bensì già considerate nella fase di predisposizione dell'offerta e nella definizione dell'equilibrio economico contrattuale: in altri termini, gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'appaltatore con riferimento alle condizioni effettive di esecuzione dell'appalto rientrano nel rischio che grava sull'appaltatore – il quale dovrà, eventualmente, tenerne conto in sede di predisposizione dell'offerta e, dunque, di partecipazione alla gara).
La scelta di eseguire i lavori in orario notturno - per ragioni legate, ad esempio, alla sicurezza, alla gestione del traffico o alla logistica di cantiere - costituisce una modalità operativa che rientra nel rischio d'impresa tipico dell'appalto: l'assunzione del rischio operativo da parte dell'appaltatore è, peraltro, coerente con la disciplina generale dell'appalto (art. 1655 c.c.), che pone in capo all'esecutore l'onere di valutare ex ante tutte le condizioni che possono incidere sull'esecuzione, inclusi i vincoli temporali e logistici.
Del resto, è lo stesso CTU che evidenzia, a pag. 7 dell'elaborato, che “parte attrice ha presentato un ordine del DL in merito all'esecuzione di lavori in notturna e con diversa metodologia di esecuzione rispetto a quanto preventivato, realizzando anche percorsi alternativi del traffico, quindi modificando quanto previsto in relazione anche ad aspetti di sicurezza”; ed ancora, a pag. 8: “Al foglio 33 del RdC viene iscritta una ulteriore riserva con richiesta, da parte della ditta esecutrice dei lavori, del riconoscimento di € 29.000,00, in quanto i lavori sono stati eseguiti in notturna per motivi di sicurezza e quindi gli stessi sono da considerarsi come oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tale affermazione non può essere accettata poiché la sicurezza dei lavori viene calcolata in tutt'altro modo, come è stata di fatto calcolata poi nelle
pagina 11 di 14 richieste di parte attrice”: ciò ad ulteriore conferma che eventuali modifiche, che la stessa parte attrice abbia ritenuto di apportare rispetto al piano iniziale, non possono che gravare sul rischio operativo di impresa proprio dell'appaltatore.
In altri termini, non si tratta di un'anomalia sopravvenuta in corso di esecuzione, bensì di una situazione comunque prevedibile.
Quanto alla seconda pretesa, questa parimenti deve essere respinta: la giurisprudenza sopra richiamata, al fine di riconoscere costi maggiori, ha chiarito che le relative spese (oltre ad essere state tempestivamente iscritte a riserva, il che è già stato oggetto di precedente disamina) devono essere state qualificate come indispensabili in sede di collaudo e devono essere state riconosciute come tali anche dall'amministrazione appaltante: entrambi detti requisiti mancano posto che nel certificato di collaudo manca l'attestazione di indispensabilità e non risulta che l'Amministrazione appaltante ne abbia riconosciuto l'indispensabilità.
Né potrebbero assumere rilievo eventuali istruttorie tecniche o osservazioni della
Direzione Lavori, che - per consolidata giurisprudenza e secondo la stessa disciplina del Codice dei contratti pubblici - non è organo dotato di potere contrattuale né autorizzativo, né può vincolare la stazione appaltante.
Benché, come risulta dalla CTU, il Direttore Lavori abbia preso visione delle richieste avanzate dall'impresa e della relativa documentazione, non vi è traccia in atti di alcuna formalizzazione o approvazione da parte del RUP, né tantomeno di un accordo integrativo idoneo a modificare i costi già fissati nel contratto applicativo: ne consegue che, in assenza di qualsivoglia manifestazione della volontà negoziale dell'amministrazione, nessun vincolo economico ulteriore si è validamente costituito a carico della stazione appaltante.
In generale sulle riserve, e con valore assorbente, è opportuno riportare parte delle conclusioni cui il CTU giunge a pag. 8:
pagina 12 di 14 .
In conclusione, anche avuto riguardo alla genericità della documentazione in atti, non è possibile riconoscere le somme richieste, considerando che qualsivoglia ricalcolo si rivelerebbe arbitrario. La domanda deve essere, allora, integralmente respinta.
Assorbita ogni altra domanda e/o questione.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, dello scaglione di valore immediatamente inferiore a quello dato dalla domanda, avuto riguardo all'esito della controversia e alle difese articolate dalle parti, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese di CTU integralmente a carico di parte attrice;
pagina 13 di 14 - Condanna la parte attrice, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 13 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Previati
pagina 14 di 14