TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 757/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: IC PA Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice IO LL Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Melozzo da Forlì, n. Parte_1
9, presso lo studio dell'Avv. Mara Liberati, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE contro
DA , elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Gardenie, n. 35, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Daniele Pala, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE e
, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Goffredo Controparte_2
Mameli, n. 9, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Silvia De Santis, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 25.03.2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di affidamento del figlio minore (nato in data [...]), CP_2 determinate con Decreto del Tribunale di Tivoli del 21.01.2022.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03.06.2025, si è CP_3 costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19.05.2025, si è costituito in giudizio il nominato del figlio minore, presentando le proprie conclusioni quanto Controparte_4 alle domande proposte dalle parti.
La causa è stata istruita mediante ascolto delle parti, audizione del figlio minore, analisi della relazione demandata al Servizio Sociale.
All'udienza del 18.06.2025, le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte per la definizione del giudizio:
- Conferma delle attuali condizioni di affidamento e collocamento del figlio minore;
- Modifica delle condizioni di frequentazione del figlio minore con il padre, con la previsione che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
o Nella prima settimana, nel giorno di giovedì dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.30, nei periodi non scolastici), con riaccompagno a scuola il giorno successivo (ovvero con riaccompagno dalla madre alle ore 10.30, nei periodi non scolastici) e nel giorno di mercoledì, con le stesse modalità, in caso di possibilità manifestata dal padre;
o Nella seconda settimana, dal venerdì all'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.30, nei periodi non scolastici), con riaccompagno a scuola il lunedì successivo (ovvero con riaccompagno dalla madre il lunedì successivo alle ore 10.30, nei periodi non scolastici);
o Conferma delle ulteriori modalità di frequentazione in essere;
- Svolgimento da parte del Servizio Sociale del Comune di Mazzano Romano, in rapporto di coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di Anguillara Sabazia, di attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo famigliare e delle condizioni del minore;
- Previsione che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento negativo per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze;
3
- Previsione che il Servizio Sociale attivi percorso di sostegno alla capacità genitoriale delle parti, da svolgersi congiuntamente, focalizzato sul miglioramento della capacità di assunzione di decisioni condivise nell'interesse del figlio minore, al quale entrambi i genitori hanno espressamente manifestato la volontà di aderire e partecipare;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Conseguentemente, le parti hanno precisato le conclusioni come da condizioni indicate e la causa è stata oggetto di discussione orale.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali coinvolti nel giudizio, conforme alle dichiarazioni rese dal minore ascoltato e agli esiti dell'attività di monitoraggio e relazione svolta dal Servizio Sociale.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO LL IC PA
N. R.G. 757/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: IC PA Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice IO LL Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Melozzo da Forlì, n. Parte_1
9, presso lo studio dell'Avv. Mara Liberati, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE contro
DA , elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Gardenie, n. 35, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Daniele Pala, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE e
, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Goffredo Controparte_2
Mameli, n. 9, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Silvia De Santis, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 25.03.2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di affidamento del figlio minore (nato in data [...]), CP_2 determinate con Decreto del Tribunale di Tivoli del 21.01.2022.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03.06.2025, si è CP_3 costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19.05.2025, si è costituito in giudizio il nominato del figlio minore, presentando le proprie conclusioni quanto Controparte_4 alle domande proposte dalle parti.
La causa è stata istruita mediante ascolto delle parti, audizione del figlio minore, analisi della relazione demandata al Servizio Sociale.
All'udienza del 18.06.2025, le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte per la definizione del giudizio:
- Conferma delle attuali condizioni di affidamento e collocamento del figlio minore;
- Modifica delle condizioni di frequentazione del figlio minore con il padre, con la previsione che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
o Nella prima settimana, nel giorno di giovedì dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.30, nei periodi non scolastici), con riaccompagno a scuola il giorno successivo (ovvero con riaccompagno dalla madre alle ore 10.30, nei periodi non scolastici) e nel giorno di mercoledì, con le stesse modalità, in caso di possibilità manifestata dal padre;
o Nella seconda settimana, dal venerdì all'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.30, nei periodi non scolastici), con riaccompagno a scuola il lunedì successivo (ovvero con riaccompagno dalla madre il lunedì successivo alle ore 10.30, nei periodi non scolastici);
o Conferma delle ulteriori modalità di frequentazione in essere;
- Svolgimento da parte del Servizio Sociale del Comune di Mazzano Romano, in rapporto di coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di Anguillara Sabazia, di attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo famigliare e delle condizioni del minore;
- Previsione che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento negativo per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze;
3
- Previsione che il Servizio Sociale attivi percorso di sostegno alla capacità genitoriale delle parti, da svolgersi congiuntamente, focalizzato sul miglioramento della capacità di assunzione di decisioni condivise nell'interesse del figlio minore, al quale entrambi i genitori hanno espressamente manifestato la volontà di aderire e partecipare;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Conseguentemente, le parti hanno precisato le conclusioni come da condizioni indicate e la causa è stata oggetto di discussione orale.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali coinvolti nel giudizio, conforme alle dichiarazioni rese dal minore ascoltato e agli esiti dell'attività di monitoraggio e relazione svolta dal Servizio Sociale.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO LL IC PA