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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9107 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16169/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.04.2025
da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] C.F.: C.F._1 cittadina italiana residente a [...] con l'Avv. CAMURRI LUIGI presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Controparte_1 nato il [...] a [...] C.F.: C.F._2 cittadinanza iraniana con gli Avv.ti Francesca Rimoldi e Alberto Savi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GA PI MO (CR) in data 16.01.2020 (anno 2020, atto n. 1, parte 1) In separazione dei beni.
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 24.04.2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di dichiarare, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio
Pagina 1 di 3 contratto tra le parti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2025 si Controparte_1
è costituito in giudizio e, aderendo alle domande di separazione e divorzio avanzate da parte attrice, ha formulato unitamente a quest'ultima istanza congiunta al fine di ottenere la pronuncia di separazione e successivo divorzio. In data 04.11.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, rilevato altresì che le parti, assistite dai difensori, hanno sottoscritto ricorso congiunto in cui hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte e rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c., ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. con assegnazione di termine per il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate come di seguito trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) la casa coniugale sita in Milano, Via Filippo Tajani n. 11 rimarrà nella disponibilità del marito che si accollerà ogni costo e spesa;
3) la Sig.ra da atto di aver già provveduto ad asportare ogni bene di propria esclusiva Pt_1 proprietà dalla casa coniugale;
4) ordinare al Comune di GA PI MO (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, inoltre, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Pagina 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in GA PI MO (CR) il 16.01.2020;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA PI MO (CR), affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.04.2025
da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] C.F.: C.F._1 cittadina italiana residente a [...] con l'Avv. CAMURRI LUIGI presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Controparte_1 nato il [...] a [...] C.F.: C.F._2 cittadinanza iraniana con gli Avv.ti Francesca Rimoldi e Alberto Savi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GA PI MO (CR) in data 16.01.2020 (anno 2020, atto n. 1, parte 1) In separazione dei beni.
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 24.04.2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di dichiarare, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio
Pagina 1 di 3 contratto tra le parti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2025 si Controparte_1
è costituito in giudizio e, aderendo alle domande di separazione e divorzio avanzate da parte attrice, ha formulato unitamente a quest'ultima istanza congiunta al fine di ottenere la pronuncia di separazione e successivo divorzio. In data 04.11.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, rilevato altresì che le parti, assistite dai difensori, hanno sottoscritto ricorso congiunto in cui hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte e rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c., ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. con assegnazione di termine per il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate come di seguito trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) la casa coniugale sita in Milano, Via Filippo Tajani n. 11 rimarrà nella disponibilità del marito che si accollerà ogni costo e spesa;
3) la Sig.ra da atto di aver già provveduto ad asportare ogni bene di propria esclusiva Pt_1 proprietà dalla casa coniugale;
4) ordinare al Comune di GA PI MO (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, inoltre, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Pagina 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in GA PI MO (CR) il 16.01.2020;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA PI MO (CR), affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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