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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1084/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11104/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068157157 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 795/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11.5.2025 ed iscritto al nr di RG 1104/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 07120250068157157000 notificata in data 17.03.2025 dall'agenzia delle entrate riscossione relativamente alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di €517,93 compresi di sanzioni ed interessi. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità della cartella.
L'agente della riscossione e l'ente creditore si costituivano e chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Inoltre, "Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". Nel caso di specie il bollo auto si riferisce all'anno 2019; la regione Campania ha prodotto copia dell'avviso di accertamento regolarmente notificato il 5 ottobre 2022, per cui la notifica della cartella del marzo 2025 deve considerarsi tempestiva. A fronte di tale documentazione nulla ha rilevato parte ricorrente, per cui, non essendo maturata alcuna prescrizione, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, nella persona del dott. IO De MO, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice dr IO De MO
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11104/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068157157 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 795/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11.5.2025 ed iscritto al nr di RG 1104/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 07120250068157157000 notificata in data 17.03.2025 dall'agenzia delle entrate riscossione relativamente alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di €517,93 compresi di sanzioni ed interessi. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità della cartella.
L'agente della riscossione e l'ente creditore si costituivano e chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Inoltre, "Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". Nel caso di specie il bollo auto si riferisce all'anno 2019; la regione Campania ha prodotto copia dell'avviso di accertamento regolarmente notificato il 5 ottobre 2022, per cui la notifica della cartella del marzo 2025 deve considerarsi tempestiva. A fronte di tale documentazione nulla ha rilevato parte ricorrente, per cui, non essendo maturata alcuna prescrizione, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, nella persona del dott. IO De MO, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice dr IO De MO