Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5243 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, Vincenzo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione: della nota con la quale si comunicava l'assegnazione allo studente -OMISSIS- di n. 18 ore settimanali di sostegno, a fronte dell'orario di 30 ore settimanali, inoltrata con pec del 26.09.2025, protocollo nr. -OMISSIS- di pari data, avente ad oggetto “ore di sostegno assegnate a -OMISSIS-”, dove si determina che “… le ore assegnate sono 18 come da diagnosi di gravità, (art. 3 comma 3”);
di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell'organico per il sostegno determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per (tra gli altri) la Scuola Media Statale -OMISSIS-. Registro Ufficiale.-OMISSIS- del 29.07.2025 e relativo allegato;
del P. E. I. per l'a. s. 2024/2025, redatto dalla Scuola Elementare, -OMISSIS- “-OMISSIS-”, nonché del P.E.I. 2025/2026, ancorché ad oggi non redatto dalla Scuola Media Statale “-OMISSIS-”, nonché per il riconoscimento dell'alunno -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno specializzato, secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell'orario scolastico (30 ore settimanali), o comunque per un numero di ore massime adeguate alla patologia sofferta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
I ricorrenti hanno chiesto accertarsi il diritto del figlio minore -OMISSIS- di essere assistito da un insegnante di sostegno specializzato, secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell'orario scolastico (30 ore settimanali).
Con decreto del 14.10.2025 è stata accolta la domanda di concessione di misure cautelari monocratiche.
Con ordinanza dell’11.11.2025, il Collegio rilevava la possibile ed eventuale improcedibilità del ricorso: gli stessi ricorrenti, invero, avevano depositato la nota mail inviata in data 03.11.2025, con la quale il dirigente scolastico della Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS- “-OMISSIS- evidenziava che l'U.A.T. di -OMISSIS- aveva già predisposto l'incremento di ore di sostegno per il minore e che si attendeva a breve la convocazione del docente con il prossimo bollettino.
Con memoria depositata il 15.12.2025, parte ricorrente ha confermato che l’alunno a partire dal 24.11.2025 beneficia di ulteriori 12 ore di sostegno didattico; ha, quindi, rilevato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio, insistendo, tuttavia, per la condanna della Amministrazione alle spese di lite.
In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa, quindi, è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare integrando le ore di sostegno all’alunno.
Può essere, altresì, dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RI CE | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.