Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza breve 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 24/12/2025, n. 23735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23735 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10728/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10728 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fersini, Matteo Pancaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 3 giugno 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 21 marzo 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della lege n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IC AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. n. -OMISSIS- del 3 giugno 2021 con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 21 marzo 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto precedenti per ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, nonché un reddito di sussistenza non conforme ai parametri di legge;
Considerato che, alla luce delle risultanze emerse in sede di ricorso, il Ministero dell’Interno ha riaperto l’istruttoria sulla posizione del ricorrente, definendola positivamente mediante l’adozione del provvedimento richiesto, emanato dal Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 2025;
Ritenuto che l’emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto del ritardo con il ricorrente ha controdedotto, in data 7 maggio 2021, al preavviso di diniego del 9 marzo 2021, impedendo così all’Amministrazione di riscontrare prontamente le osservazioni che hanno poi portato in sede giudiziale al riesame della domanda di cittadinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OR ET, Presidente
IC AT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AT | OR ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.