Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ludogoroff, Alberto Ferrero, Emanuele Marcovina Michienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Galileo Ferraris 71;
contro
Prefettura della Provincia di Torino, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Decreto del Prefetto della Provincia di Torino Prot. n. -OMISSIS-/D Area I/ter del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 14 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa OS PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Da decenni il ricorrente detiene una pistola Beretta calibro -OMISSIS- e una carabina BSA calibro -OMISSIS-, regolarmente denunciate all’Autorità competente.
Lo stesso è, inoltre, socio e consigliere di una associazione sportiva dilettantistica equestre del -OMISSIS-.
Con nota in data 13 gennaio 2021, la Prefettura di Torino ha comunicato all’odierno esponente l’avvio del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di cui all’art. 39 del TULPS;
successivamente, ha decretato il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma da parte del ricorrente con il provvedimento Prot. n. -OMISSIS-/D Area I/ter del -OMISSIS-, in questa sede impugnato.
A fondamento del provvedimento gravato la Prefettura evidenzia le seguenti circostanze:
“in data 29.01.1998, deferimento del Commissariato di P.S. '-OMISSIS- di -OMISSIS-' di Torino all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 527, comma 1, c.p. (atti osceni);
in data 26.04.2003, deferimento del Comm. -OMISSIS- all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 24 del D. Lgs. 178/1991; in data 30.09.2020, deferimento del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione), art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali) in qualità di titolare di allevamento equino e agli artt. 81-110 cp.p. (reato continuato e in concorso)”.
Nella motivazione del provvedimento si sostiene che i predetti “ elementi negativi, a prescindere dalle implicazioni formali e processuali e pur non essendo correlati all'uso delle armi, denotano comunque una personalità non improntata al rispetto dei precetti giuridici e delle regole del vivere civile” e che “la condotta antigiuridica ascritta al sunnominato deponga per un giudizio prognostico negativo in ordine al possesso dei requisiti di assoluta affidabilità richiesti per la detenzione delle armi”.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per il seguente, articolato motivo, così testualmente rubricato:
- Violazione ed errata applicazione degli artt. 39 TULPS e 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Il provvedimento reca una motivazione generica e inconferente che applica il divieto con clausole di mero stile, considerando superficialmente le circostanze di fatto (l'esistenza di tre denunce), senza alcuna istruttoria sulla natura e l'esito di tali denunce né sulla concreta affidabilità del ricorrente.
Nello specifico, il deferimento del Commissariato di P.S. "-OMISSIS-" in data 29 gennaio 1998 si riferiva ad un reato poi depenalizzato dal D.lgs. n. 8/2016 (atti osceni di cui all'art. 527 c.p.), per il quale vi era stata una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con pena sostituita del pagamento di una multa, interamente versata in data 22.02.1999.
Il deferimento del Comm. -OMISSIS- del 26.04.2003 non era relativo ad un reato, bensì ad una violazione che prevedeva una mera sanzione amministrativa; trattavasi dell'art. 24 del D.lgs. 178/1991 (n.d.r.: in tema di determinazione dei medicinali veterinari), abrogato dal D.lgs. n. 219/2006. In ogni caso tale deferimento non aveva alcun seguito poiché al ricorrente non veniva comunicata alcuna sanzione.
Il deferimento del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino riguardava fatti in corso di accertamento, nell’ambito di un procedimento pendente, in relazione ai reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter) da parte del ricorrente “in qualità di titolare di allevamento equino” ed in concorso con altri soggetti.
In data 9 luglio 2021 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso e chiedere il rigetto del ricorso, affidando a memoria le proprie difese e a pertinente documentazione.
Alla odierna udienza pubblica di smaltimento la causa è passata in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al decreto prefettizio oggetto di impugnazione, giova ricordare innanzitutto che, ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, “ il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarn e”.
Il Collegio osserva che, mentre per il divieto di detenzione di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. rileva esclusivamente il c.d. ‘pericolo di abuso delle armi’, ai fini della revoca o del diniego delle licenze di polizia rileva, ai sensi degli artt. 11 e 43, comma 2, T.U.L.P.S., oltre al “pericolo di abuso”, anche la mancanza di “buona condotta”, presupposto diverso e più rigoroso rispetto a quello previsto per il divieto di detenzione delle armi di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 20 aprile 2021, n. 998).
Tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, cui la Sezione aderisce (Tar Piemonte, Sez. III, 20 novembre 2023, n. 921), secondo cui “ La necessità di uno specifico apprezzamento ed esplicitazione del “pericolo di abuso”, non esauribile nella mera menzione di eventuali addebiti mossi in sede penale all’interessato (quale che sia lo stato del relativo procedimento), emerge con evidenza dalla comparazione della disposizione citata con quelle (artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, D.R. cit.) disciplinatrici delle condizioni per il rilascio del titolo di polizia avente ad oggetto il porto delle armi (a mente delle quali, rispettivamente, “le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta” e “la licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”): invero, il “pericolo di abuso”, rispetto alla (mancanza di) “buona condotta”, costituisce un elemento ostativo di carattere qualificato, perché presuppone non solo che l’interessato sia destinatario di rilievi suscettibili di compromettere (hic et nunc) la sua immagine di moralità e incensuratezza, indipendentemente dalla sussistenza di specifici elementi di collegamento con la materia delle armi (ed il pericolo di abusarne), ma che dalle contestazioni formulate nei suoi confronti in sede penale - alla luce dei relativi profili caratterizzanti, sul piano fattuale e giuridico - siano evincibili concreti elementi indicativi del rischio di utilizzare le armi in modo improprio, se non addirittura offensivo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2019, n. 4963). È stato anche rilevato, proprio in tema di prova della buona condotta (e a dimostrazione del fatto che i due requisiti non sono affatto coincidenti), che il requisito della buona condotta “… presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa di quello relativo al cd. pericolo di abuso, potendo essere compromesso anche da fatti che, senza determinare il secondo, siano suscettibili di minare seriamente il rapporto di fiducia, incentrato sull’assenza di rilievi in ordine all’atteggiamento di perfetta adesione dell’interessato ai precetti dell’honeste vivere, che deve sussistere con l’Amministrazione autorizzante …” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2019, n. 4963).
Ciò precisato, il presupposto legittimante il divieto in questione, impartito ex art. 39 T.U.L.P.S., è rappresentato, non dalla carenza di buona condotta, ma dal c.d. pericolo di abuso delle armi, dato dalla mancanza del necessario affidamento in capo all’interessato circa l’esercizio della facoltà detentiva in condizioni di totale sicurezza, ovvero senza che la stessa possa rappresentare la condizione per la realizzazione di situazioni o condotte atte a compromettere i beni dell’ordine, della sicurezza pubblica e della pubblica e privata incolumità, alla cui primaria tutela quel divieto è preordinato.
La giurisprudenza ha evidenziato che: “ È illegittimo il provvedimento prefettizio di detenzioni di armi adottato senza una compiuta istruttoria in merito alla sussistenza dei presupposti che lo hanno determinato e una motivazione in merito alle ragioni per le quali dai fatti contestati si è desunta l’inaffidabilità dell’istante nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, tale da escludere, in capo al medesimo, delle sufficienti garanzie di non abusare delle armi stesse ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 12 luglio 2021, n. 2198).
Nel caso in esame, il divieto prefettizio di detenzione di armi non è sostenuto da sufficienti ragioni atte a dimostrare ragionevolmente l’esistenza di un effettivo e concreto pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931.
Ed invero, il mero richiamo ai reati di atti osceni, esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter), oltre che a fattispecie di illecito amministrativo, non essendo evidentemente significativo, di per sé solo, del pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2016, n. 3092), non è idoneo a fondare il divieto di detenere armi, con la conseguenza che il provvedimento risulta affetto da vizi di legittimità per omessa o comunque erronea ed illogica motivazione.
Basti considerare che il provvedimento di divieto di detenzione di armi si fonda sull’apodittico accenno al “venir meno di quella fiducia” che l’Autorità deve riporre nell’odierno ricorrente, “per permettergli, rimuovendo un divieto generale dell'ordinamento giuridico, di portare, acquistare e detenere armi”, omettendo di considerare che non di generico intuitus fiduciae (ingenerato dalla buona condotta) si tratta, quale presupposto condizionante la detenzione delle armi, ma di specifico affidamento di non abusare di queste ultime.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
Stante la particolarità della vicenda contenziosa, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, salva la refusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente, nella misura effettivamente versata, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fermo il diritto del ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.