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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1934/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1934/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ALEXANDRA SADDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. ALEXANDRA SADDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con il l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, con trariis reiectis
Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
e contratto in data 12.10.2013, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune CP_1
di Napoli al n. 282, P. II, S. A sez. B dando disposizione all'ufficiale di stato civile affinché effettui le annotazioni conseguenti, nonché
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la nuova residenza della madre in Valenza, Via G. Leopardi n.
4;
2) ciascun genitore terrà con sé i figli, a weekend alterni, dal sabato mattina dalle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21.30. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli e dal Per_1 Per_2
venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera nei weekend di sua spettanza, mentre nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della madre, terrà con sé i minori dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina. Durante la settimana i nonni paterni o il padre andranno a prendere e all'uscita da scuola e li accompagneranno alle Per_1 Per_2
varie attività extrascolastiche (a titolo esemplificativo calcio o oratorio). Il padre, inoltre, ogni giorno andrà a prendere i figli alle varie attività extrascolastiche dagli stessi frequentate e li riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 19.30. Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti, sempre nel rispetto delle esigenze dei minori;
3) con riferimento alle vacanze estive i figli trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane, anche non consecutive. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo e il luogo in cui trascorrerà le ferie con i figli. Con riferimento alle vacanze invernali i figli trascorreranno la Vigilia di Natale di ogni anno sempre con la madre e il giorno di Natale di ogni anno sempre con il padre. Ogni anno, poi, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana e, precisamente, la settimana dal
26 dicembre al 31 dicembre sempre con la madre, mentre la settimana dal 1° gennaio al 5 gennaio sempre con il padre. I figli trascorreranno, poi, la sera del 31 dicembre e quella della
BE, ad anni alterni, con ciascun genitore, chi avrà con sé i figli la sera del giorno di
Capodanno non li avrà il giorno della BE e viceversa I figli trascorreranno ogni altra festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno o con l'altro genitore, ad anni alterni. I figli trascorreranno il giorno del compleanno dei rispettivi genitori insieme agli stessi, a prescindere dal calendario delle visite e, qualora i nonni ne richiedano la presenza, trascorreranno il giorno di compleanno dei medesimi con loro. I minori trascorreranno, poi, il giorno del loro compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
4) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma CP_1
complessiva di 400,00 corrispondente ad euro 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN [...], con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) ciascun genitore si obbliga a sostenere in misura pari al 50% le spese straordinarie relative ai figli come indicate nel Protocollo datato 20.7.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria
(di cui si richiamano integralmente le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.), nonché continueranno ad essere suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese relative all'abbigliamento e ai farmaci, compresi quelli da banco, di cui necessitano i minori;
6) la sig.ra continuerà a richiedere e percepire in misura integrale l'assegno unico per i Pt_1
figli;
7) i minori resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ai sensi dell'arte. 12 DPR
917/86 (TUIR)
8) i Sig.ri e rinunciano a chiedere l'assegno di mantenimento a proprio favore, Pt_1 CP_1
essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) i Sig.ri e con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver già regolato Pt_1 CP_1
ogni questione economica pregressa e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 12/10/2013 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 282, parte 2, serie A, sezione B, anno 2013);
dalla loro unione sono nati due figli: il 17/04/2013 e il 26/06/2017; Per_1 Per_3
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 293/2024 del 05/12/2024 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e omologato le condizioni di cui al ricorso ex art. 473 bis.49 e
473 bis.51.
I coniugi da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie alle norme imperative di legge e all'interesse dei minori;
inoltre le condizioni economiche previste per il mantenimento dei figli appaiono coerenti con il reddito delle parti.
La proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e , codice fiscale C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in CodiceFiscale_2
Napoli il 12/10/2013 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 282, parte
2, serie A, sezione B, anno 2013).
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 282, parte 2, serie A, sezione B, anno 2013).
Dispone che
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la nuova residenza della madre in Valenza, Via G. Leopardi n. 4;
2) ciascun genitore terrà con sé i figli, a weekend alterni, dal sabato mattina dalle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21.30. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli e dal Per_1 Per_2
venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera nei weekend di sua spettanza, mentre nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della madre, terrà con sé i minori dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina. Durante la settimana i nonni paterni o il padre andranno a prendere e all'uscita da scuola e li accompagneranno alle varie Per_1 Per_2
attività extrascolastiche (a titolo esemplificativo calcio o oratorio). Il padre, inoltre, ogni giorno andrà a prendere i figli alle varie attività extrascolastiche dagli stessi frequentate e li riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 19.30. Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti, sempre nel rispetto delle esigenze dei minori;
3) con riferimento alle vacanze estive i figli trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane, anche non consecutive. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore, entro il
31 maggio di ogni anno, il periodo e il luogo in cui trascorrerà le ferie con i figli. Con riferimento alle vacanze invernali i figli trascorreranno la Vigilia di Natale di ogni anno sempre con la madre e il giorno di Natale di ogni anno sempre con il padre. Ogni anno, poi, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana e, precisamente, la settimana dal 26 dicembre al 31 dicembre sempre con la madre, mentre la settimana dal 1° gennaio al 5 gennaio sempre con il padre. I figli trascorreranno, poi, la sera del 31 dicembre e quella della BE, ad anni alterni, con ciascun genitore, chi avrà con sé i figli la sera del giorno di Capodanno non li avrà il giorno della BE e viceversa I figli trascorreranno ogni altra festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno o con l'altro genitore, ad anni alterni. I figli trascorreranno il giorno del compleanno dei rispettivi genitori insieme agli stessi, a prescindere dal calendario delle visite e, qualora i nonni ne richiedano la presenza, trascorreranno il giorno di compleanno dei medesimi con loro. I minori trascorreranno, poi, il giorno del loro compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
4) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma CP_1 complessiva di 400,00 corrispondenti ad euro 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN [...], con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) ciascun genitore si obbliga a sostenere in misura pari al 50% le spese straordinarie relative ai figli come indicate nel Protocollo datato 20.7.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria (di cui si richiamano integralmente le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.), nonché continueranno ad essere suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese relative all'abbigliamento e ai farmaci, compresi quelli da banco, di cui necessitano i minori;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
6) la sig.ra continuerà a richiedere e percepire in misura integrale l'assegno unico per i Pt_1
figli;
7) i minori resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ai sensi dell'arte. 12 DPR
917/86 (TUIR)
8) i Sig.ri e rinunciano a chiedere l'assegno di mantenimento a proprio favore, Pt_1 CP_1
essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) i Sig.ri e con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver già regolato Pt_1 CP_1
ogni questione economica pregressa e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Spese legali compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1934/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ALEXANDRA SADDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. ALEXANDRA SADDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con il l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, con trariis reiectis
Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
e contratto in data 12.10.2013, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune CP_1
di Napoli al n. 282, P. II, S. A sez. B dando disposizione all'ufficiale di stato civile affinché effettui le annotazioni conseguenti, nonché
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la nuova residenza della madre in Valenza, Via G. Leopardi n.
4;
2) ciascun genitore terrà con sé i figli, a weekend alterni, dal sabato mattina dalle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21.30. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli e dal Per_1 Per_2
venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera nei weekend di sua spettanza, mentre nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della madre, terrà con sé i minori dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina. Durante la settimana i nonni paterni o il padre andranno a prendere e all'uscita da scuola e li accompagneranno alle Per_1 Per_2
varie attività extrascolastiche (a titolo esemplificativo calcio o oratorio). Il padre, inoltre, ogni giorno andrà a prendere i figli alle varie attività extrascolastiche dagli stessi frequentate e li riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 19.30. Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti, sempre nel rispetto delle esigenze dei minori;
3) con riferimento alle vacanze estive i figli trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane, anche non consecutive. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo e il luogo in cui trascorrerà le ferie con i figli. Con riferimento alle vacanze invernali i figli trascorreranno la Vigilia di Natale di ogni anno sempre con la madre e il giorno di Natale di ogni anno sempre con il padre. Ogni anno, poi, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana e, precisamente, la settimana dal
26 dicembre al 31 dicembre sempre con la madre, mentre la settimana dal 1° gennaio al 5 gennaio sempre con il padre. I figli trascorreranno, poi, la sera del 31 dicembre e quella della
BE, ad anni alterni, con ciascun genitore, chi avrà con sé i figli la sera del giorno di
Capodanno non li avrà il giorno della BE e viceversa I figli trascorreranno ogni altra festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno o con l'altro genitore, ad anni alterni. I figli trascorreranno il giorno del compleanno dei rispettivi genitori insieme agli stessi, a prescindere dal calendario delle visite e, qualora i nonni ne richiedano la presenza, trascorreranno il giorno di compleanno dei medesimi con loro. I minori trascorreranno, poi, il giorno del loro compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
4) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma CP_1
complessiva di 400,00 corrispondente ad euro 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN [...], con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) ciascun genitore si obbliga a sostenere in misura pari al 50% le spese straordinarie relative ai figli come indicate nel Protocollo datato 20.7.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria
(di cui si richiamano integralmente le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.), nonché continueranno ad essere suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese relative all'abbigliamento e ai farmaci, compresi quelli da banco, di cui necessitano i minori;
6) la sig.ra continuerà a richiedere e percepire in misura integrale l'assegno unico per i Pt_1
figli;
7) i minori resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ai sensi dell'arte. 12 DPR
917/86 (TUIR)
8) i Sig.ri e rinunciano a chiedere l'assegno di mantenimento a proprio favore, Pt_1 CP_1
essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) i Sig.ri e con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver già regolato Pt_1 CP_1
ogni questione economica pregressa e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 12/10/2013 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 282, parte 2, serie A, sezione B, anno 2013);
dalla loro unione sono nati due figli: il 17/04/2013 e il 26/06/2017; Per_1 Per_3
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 293/2024 del 05/12/2024 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e omologato le condizioni di cui al ricorso ex art. 473 bis.49 e
473 bis.51.
I coniugi da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie alle norme imperative di legge e all'interesse dei minori;
inoltre le condizioni economiche previste per il mantenimento dei figli appaiono coerenti con il reddito delle parti.
La proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e , codice fiscale C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in CodiceFiscale_2
Napoli il 12/10/2013 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 282, parte
2, serie A, sezione B, anno 2013).
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 282, parte 2, serie A, sezione B, anno 2013).
Dispone che
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la nuova residenza della madre in Valenza, Via G. Leopardi n. 4;
2) ciascun genitore terrà con sé i figli, a weekend alterni, dal sabato mattina dalle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21.30. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli e dal Per_1 Per_2
venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera nei weekend di sua spettanza, mentre nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della madre, terrà con sé i minori dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina. Durante la settimana i nonni paterni o il padre andranno a prendere e all'uscita da scuola e li accompagneranno alle varie Per_1 Per_2
attività extrascolastiche (a titolo esemplificativo calcio o oratorio). Il padre, inoltre, ogni giorno andrà a prendere i figli alle varie attività extrascolastiche dagli stessi frequentate e li riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 19.30. Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti, sempre nel rispetto delle esigenze dei minori;
3) con riferimento alle vacanze estive i figli trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane, anche non consecutive. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore, entro il
31 maggio di ogni anno, il periodo e il luogo in cui trascorrerà le ferie con i figli. Con riferimento alle vacanze invernali i figli trascorreranno la Vigilia di Natale di ogni anno sempre con la madre e il giorno di Natale di ogni anno sempre con il padre. Ogni anno, poi, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana e, precisamente, la settimana dal 26 dicembre al 31 dicembre sempre con la madre, mentre la settimana dal 1° gennaio al 5 gennaio sempre con il padre. I figli trascorreranno, poi, la sera del 31 dicembre e quella della BE, ad anni alterni, con ciascun genitore, chi avrà con sé i figli la sera del giorno di Capodanno non li avrà il giorno della BE e viceversa I figli trascorreranno ogni altra festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno o con l'altro genitore, ad anni alterni. I figli trascorreranno il giorno del compleanno dei rispettivi genitori insieme agli stessi, a prescindere dal calendario delle visite e, qualora i nonni ne richiedano la presenza, trascorreranno il giorno di compleanno dei medesimi con loro. I minori trascorreranno, poi, il giorno del loro compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
4) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma CP_1 complessiva di 400,00 corrispondenti ad euro 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN [...], con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) ciascun genitore si obbliga a sostenere in misura pari al 50% le spese straordinarie relative ai figli come indicate nel Protocollo datato 20.7.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria (di cui si richiamano integralmente le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.), nonché continueranno ad essere suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese relative all'abbigliamento e ai farmaci, compresi quelli da banco, di cui necessitano i minori;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
6) la sig.ra continuerà a richiedere e percepire in misura integrale l'assegno unico per i Pt_1
figli;
7) i minori resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ai sensi dell'arte. 12 DPR
917/86 (TUIR)
8) i Sig.ri e rinunciano a chiedere l'assegno di mantenimento a proprio favore, Pt_1 CP_1
essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) i Sig.ri e con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver già regolato Pt_1 CP_1
ogni questione economica pregressa e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Spese legali compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI