Articolo 2 della Legge 1 ottobre 2019, n. 110
Articolo 1
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23 ottobre 2019
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative 1. All' articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le parole: «900 milioni di euro», «1.500 milioni di euro», «2.000 milioni di euro», «398,5 milioni di euro» e «6.500 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «770 milioni di euro», «1.450 milioni di euro», «1.850 milioni di euro», «278,5 milioni di euro» e «6.000 milioni di euro».
Note all'art. 2:

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata legge n. 145 del 2018 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1. - 4. (Omissis).
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26 , 27 , 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , inseriti nel programma "Fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 770 milioni di euro, 1.450 milioni di euro, 1.850 milioni di euro, 278,5 milioni di euro e 6.000 milioni di euro.
(Omissis).».
Entrata in vigore il 23 ottobre 2019
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